Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2000, n. 5920
CASS
Sentenza 13 dicembre 2000

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Alla attività di lavorazione del marmo si applica la disciplina di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sulla emissione di fumi e polveri nell'atmosfera, atteso che tale attività non rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1991 (che ha modificato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203 del 1988) non richiede l'autorizzazione. Tali attività' sono infatti tassativamente elencate nell'Allegato 1 del decreto, e tra esse non figura quella di lavorazione del marmo, ne' tale attività rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'Allegato 2 ed assoggettate ad un regime autorizzatorio più blando, risultando invece essa ricompresa nell'elenco aggiornato delle industrie insalubri (prima classe) di cui al D.M. 5 settembre 1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2000, n. 5920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5920
    Data del deposito : 13 dicembre 2000

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