Sentenza 13 dicembre 2000
Massime • 1
Alla attività di lavorazione del marmo si applica la disciplina di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, sulla emissione di fumi e polveri nell'atmosfera, atteso che tale attività non rientra tra le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo per il cui esercizio l'art. 2, comma 1, del D.P.R. 25 luglio 1991 (che ha modificato l'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203 del 1988) non richiede l'autorizzazione. Tali attività' sono infatti tassativamente elencate nell'Allegato 1 del decreto, e tra esse non figura quella di lavorazione del marmo, ne' tale attività rientra tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico indicate nell'Allegato 2 ed assoggettate ad un regime autorizzatorio più blando, risultando invece essa ricompresa nell'elenco aggiornato delle industrie insalubri (prima classe) di cui al D.M. 5 settembre 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/12/2000, n. 5920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5920 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO ANTONIO - Presidente - del 13/12/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI NUBILA VINCENZO - Consigliere - N. 4340
3. Dott. SQUASSONI CLAUDIA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO - Consigliere - N. 26540/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 176 del 19/11-3/12/99, pronunciata dal Pretore di Catania - Sezione distaccata di Belpasso. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Pretore di Catania - Sezione distaccata di Belpasso affermava la penale responsabilità di LL PI in ordine ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 203/1988 - per esercizio di un impianto di lavorazione marmi senza aver presentato domanda per l'emissione di fumi e polveri nell'atmosfera - e lo condannava alla pena di L. 700.000 di ammenda. Avverso la detta decisione l'imputato ricorre per cassazione, deducendo: 1) violazione degli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1 lett. e), c.p.p. nonché mancanza di motivazione sul punto, non avendo il giudice tenuto in considerazione le prove addotte dalla difesa, ed in particolare la consulenza tecnica di parte, da cui si evince che l'attività in questione non necessitava di autorizzazione ex art. 12 L. n. 203/1988, rientrando tra quelle "ad inquinamento poco significativo", disciplinate dall'art. 2 D.P.R. 27/7/1991; 2) erronea determinazione della pena, non avendo il giudice effettuato la diminuzione per le concesse attenuanti generiche. All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Esso attiene alla motivazione della gravata decisione, che si reputa "viziata" con riferimento alla valutazione della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti rubricati, e addirittura alla stessa configurabilità dei reati de quibus. Secondo l'assunto del ricorrente, invero, nel caso in esame, tenuto conto delle dimensioni della sua ditta e della modesta mole di lavoro dalla stessa svolta, si era in presenza di un "inquinamento poco significativo", come tale non soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione regionale. Deve, innanzi tutto, ribadirsi che - come questa Corte ha avuto modo sovente di affermare (tra le altre e principalmente: SS.UU. 2 luglio 1997, n. 3, Dessimone ed altri;
SS.UU. 16 dicembre 1999, n. 24, Spina) - l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Alla luce di questi principi di diritto, ripetuto che la censura in esame riguarda sostanzialmente la valutazione del fatto (nel caso in questione, la valutazione della potenzialità inquinante dell'impianto de quo), il Pretore - ad avviso del Collegio - ha specificamente e correttamente illustrato le ragioni per le quali devono ravvisarsi nei fatti ascritti all'imputato i reati rubricati, nonché la responsabilità del predetto in ordine agli stessi. Va poi rilevato che le disposizioni del D.P.R. 25 luglio 1991, che ha modificato l'"Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. n. 203/1988", introdotto con D.P.C.M. 21 luglio 1989, non sono invocabili nella fattispecie in esame.
Invero le "attività ad inquinamento atmosferico poco significativo", il cui esercizio - ai sensi dell'art. 2, comma 1 - non richiede autorizzazione, sono tassativamente elencate nell'"Allegato 1" del decreto suddetto, e tra esse non figura quella di lavorazione marmi. Tale attività, peraltro, non figura neppure tra quelle "a ridotto inquinamento atmosferico", indicate nel successivo "Allegato 2", ed assoggettate ad un particolare (più blando) regime autorizzatorio. Anzi, come evidenziato dalla gravata sentenza, L'attività di lavorazione del marmo rientra nell'elenco aggiornato delle industrie insalubri (prima classe) di cui al D.M. 5 settembre 1994, ed è pacifico che, in via generale, sono sottoposti alla disciplina del D.P.R. n. 203/1988 "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera".
Si ricorda, poi, che le contravvenzioni di cui agli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 203/1988 hanno pacificamente natura permanente. In ordine alla cessazione della permanenza, per quanto concerne la contravvenzione di cui all'art. 25, si registra nell'ambito della Sezione un modesto contrasto tra chi lo individua nel momento della presentazione alla Regione della domanda di autorizzazione, quantunque tardiva (Sez. 3^, 27 luglio 1995, n. 8324, Cascone), e chi invece ritiene che la detta permanenza si protragga fino all'effettivo rilascio dell'autorizzazione (Sez. 3^, 13 aprile 1996, n. 3589, Sacerdote;
Sez. 3^, 18 dicembre 1997, n. 11836, Pasini). Tale giurisprudenza, evidentemente, è più o meno ancorata alla lettera della norma menzionata (art. 25, comma 1), relativa agli "impianti esistenti", che subordina il loro esercizio alla tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione.
Diversa è, invece, la previsione normativa relativa agli "impianti nuovi", di cui all'art. 24 stessa legge, giacché l'inizio della loro costruzione (comma 1) è espressamente subordinato all'autorizzazione, e quindi all'esistenza di essa ("Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione..."). La formula usata dal legislatore non può dar adito ad interpretazione diversa, e difatti non si registra alcun contrasto in ordine all'individuazione del momento di cessazione della permanenza della contravvenzione di cui all'art. 24, che pacificamente dura fino al rilascio della prevista autorizzazione (Sez. 3^, 21 dicembre 1994, n. 12710, D'Alessandro). Merita, invece accoglimento la seconda doglianza, relativa al calcolo della pena. Infatti, pur essendo state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, dalla motivazione della decisione impugnata non risulta diminuita la pena base (L. 500.000 di ammenda) per effetto delle stesse, prima dell'aumento operato per la continuazione (di L. 200.000 di ammenda), donde la manifesta illogicità della motivazione sul punto. I giudici del merito dovranno, dunque, rideterminare la pena, sulla base dei detti rilievi.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al Tribunale di Catania;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001