Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente.
Commentari • 4
- 1. Specialità attenuate nel MAE (Cass. 14738/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE SENTENZA (data ud. 19/01/2017) 24/03/2017, n. 14738 sul ricorso proposto da: C.D. nato il (OMISSIS); C.G. nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
Leggi di più… - 2. Detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa: integra un legittimo impedimento?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 agosto 2023
di Anna Mauro LA DETENZIONE DELL'IMPUTATO AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER ALTRA CAUSA INTEGRA UN LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE? UN NODO DA SCIOGLIERE. Indice: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite 2. Lo scenario del contrasto 3. La disciplina dell'assenza 4. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa 5. La sentenza delle Sezioni Unite “Arena”: una traccia per la soluzione della questione 6. La giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa: i diversi orientamenti 7. La giurisprudenza di rilevanza indiretta 8. La decisione 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sulla …
Leggi di più… - 3. La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa integra un impedimento legittimo a comparire?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Catanzaro confermava in punto di responsabilità una sentenza del Tribunale di Crotone che aveva ritenuto l'imputato colpevole del reato di evasione, per essersi allontanato senza autorizzazione …
Leggi di più… - 4. Detenzione per altra causa costituisce impedimento legittimo se .. (Cass., 7635/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporne la traduzione (anche in caso di inerzia del difensore). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 30/09/2021) 03-03-2022, n. 7635 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.G., nato ad (OMISSIS); avverso la sentenza del 21/09/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2014, n. 42888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42888 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 05/06/2014
Dott. DE BERARDINIS S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 1823
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 37060/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.D.A. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 13/2012 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di VENEZIA, del 09/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. Angetti Carlo, che richiama i motivi di ricorso e ne chiede accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9.11.12 la Corte di Appello di Venezia - Sez.per i Minorenni - riformava parzialmente la sentenza emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Venezia, in data 3.5.11, nei confronti di S.D.A. , ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., per avere ricevuto a scopo di profitto un ciclomotore di provenienza furtiva - e considerata la diminuente della minore età, prevalente sulla contestata aggravante, riduceva la pena a mesi sei e giorni venti di reclusione, Euro 166,00 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - inosservanza di norme penali, in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) osservando che nel giudizio di primo grado,il giudice aveva omesso di disporre la traduzione dell'imputato in stato di detenzione;
rilevava che tale vizio era stato dedotto in appello, censurando la decisione, per omessa valutazione del motivo di gravame;
2 - erronea applicazione della legge penale,e contraddittorietà della motivazione in relazione alla applicazione dell'art. 133 c.p., evidenziando che la Corte aveva da un lato ritenuto di non ridurre la pena base, per la sostanziale gravità del fatto,e poi aveva accolto l'istanza di riduzione della pena in considerazione della "modestia" del fatto stesso. Per tali motivi chiedeva l'annullamento. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che nella specie, non sussistono i presupposti per ritenere la nullità del giudizio, inerente alla violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) considerato il principio enunciato da questa Corte Sez. 6, n. 841 del 14.12.2011 -RV251572 - in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato - detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione. v. altresì Sez. 3 - 19.6.2000, n. 7161 - per cui l'imputato già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa versa in stato di legittimo impedimento solo se tale nuova condizione sia stata tempestivamente comunicata. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento.
Pertanto, non avendo la difesa allegato documentazione sul punto, deve ritenersi insussistente la nullità dedotta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) per mancata traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa.
- Sul punto il giudice dell'impugnazione, in assenza di allegazioni difensive, non era tenuto a rendere specifica motivazione, onde non si configura il difetto di motivazione.
2 - Il secondo motivo, riferito alla definizione del trattamento sanzionatorio, risulta inammissibile atteso che la difesa, pur essendo stata accolta dal giudice di appello la richiesta di riduzione della pena, si limita a censurare gli elementi in base ai quali il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale, ha reso motivazione inerente alla adeguatezza della pena base, riconoscendo poi il fondamento della richiesta di riduzione della pena complessiva.
- Sul punto si evidenzia che non si ravvisa contraddittorietà della motivazione,in quanto il giudice di merito ha reso conto logicamente delle ragioni per le quali non erano in tal senso condivisibili i rilievi oggetto di doglianze difensive,pervenendo alla riforma della pena in relazione alla valutazione della globale entità del fatto. Peraltro non è dato desumere dal motivo di gravame, alcun riferimento a dati rivelatori della intrinseca contraddittorietà della motivazione;
ne' si rivela l'interesse alla censura della motivazione che sostanzialmente ha modificato in senso più favorevole all'imputato l'entità della pena finale. In conclusione va pronunziato pertanto il rigetto del ricorso. Non consegue pronunzia sulle spese del procedimento trattandosi di imputato minorenne.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone l'oscuramento dei dati.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014