Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 9158
CASS
Sentenza 30 gennaio 2024

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In tema di reati contro la pubblica amministrazione, sono utilizzabili le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") eseguite nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. tra il 31 gennaio 2019 e il 31 agosto 2020, anche se non vi era motivo di ritenere che vi si stesse svolgendo attività criminosa, essendo in vigore nel suddetto intervallo temporale la disciplina introdotta dall'art. 6 d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203) e dall'art. 1, comma 3, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen.) atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda è efficace dal 31 gennaio 2019 (conf. Sez. U civ., n. 741 del 15/1/2020, Rv. 656792-03).

In tema di intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. "trojan horse") nei reati contro la pubblica amministrazione, qualora nel medesimo procedimento, iscritto prima del 31 agosto 2020, siano state autorizzate captazioni in epoca precedente ed anche successiva a tale data, si applica esclusivamente la disciplina previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2020, n. 7, poiché la norma transitoria ivi recata all'art. 2, comma 8, deroga al principio "tempus regit actum" ed àncora la normativa processuale applicabile con riguardo all'iscrizione del procedimento penale e non alla data dei singoli decreti autorizzativi.

Commentario1

  • 1Captatore informatico e associazioni mafiose: tra esigenze investigative e limiti di legittimità (Cass. Pen. n. 29382/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025

    1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 9158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9158
Data del deposito : 30 gennaio 2024

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