Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6616 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE66 1 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL C SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 4647/99 Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere- Cron. 14895 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere- Ud. 01/03/01 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CRIMI' ARMANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL-ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 999 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 114/98 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 14/07/98 R.G.N. 248/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato FAVATA delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 4647/99 Svolgimento del processo Avendo inutilmente esperito la procedura amministrativa, il sig. LÒ GI, titolare di rendita dell'85 % per malattia professionale (cardiaca e polmonare) a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorreva, nel settembre 1991, al Pretore - giudice del lavoro di Caltanissetta, per ottenerne l'elevazione al 100%, in seguito ad aggravamento. Instaurato il contraddittorio, il Pretore, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda, conformandosi alla valutazione del Consulente tecnico. Appellata la sentenza sulla base delle indicazioni medico legali del peri- to di parte, il Tribunale, anche sulla scorta della rinnovata ctu, accoglie- va il ricorso, discostandosi però dall'indicazione dell'Ausiliare, che aveva retrodatato l'insorgenza dell'aggravamento all'epoca della domanda am- ministrativa. Infatti, accoglieva la domanda dal dicembre 1997, tenuto conto degli ac- certamenti medico-legali fatti svolgere in appello e, in particolare delle prove di funzionalità respiratoria, che avevano individuato in quel torno di tempo, unitamente alle complicanze cardiologiche certificate nel gen- naio '98 (palpitazioni improvvise e turbe nella fase di riposo ventricolare, interagenti sull'emiblocco anteriore sx, già prima rilevato), l'aggravamen- to, con frequente comparsa di fenomeni sincopali, non prima emerso in misura significativa, in considerazione del "buon compenso emodinami- co". Contro la sentenza del Tribunale di Caltanissetta ricorre per cassazione il GI, esponendo, con articolato motivo, due censure. Resiste con controricorso l'Inail. 3 Motivi della decisione L'assicurato GI LÒ denuncia, con unico motivo, la violazione dell'art. 115, cod.proc.civ. e l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia (in relazione al- l'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), per avere il Tribunale trascurato di considerare, quanto alla decorrenza dell'aggravamento, "che la gravità delle affezioni polmonari e cardiache riscontrate dal CTU di 2° grado è identica a quella accertata e rilevata nella CTP (di 1° grado) e perciò a quella sussistente nel gennaio 1991, data di presentazione dell'ultima ri- chiesta di revisione", contraddicendo, con l'individuazione di una decor- renza successiva, le risultanze processuali in suo possesso. In particolare, rileva che le prove di funzionalità respiratoria, effettuate, la prima, a corredo della perizia di parte resa in I grado e, la seconda, in occasione della ctu d'appello, sono sovrapponibili per il convergente "severo deficit respiratorio" riscontrato (di tipo misto, nella prima rela- zione, o di tipo restrittivo, nella seconda), e in considerazione, soprattut- to, dell'identico referto di "sindrome ipossiemico-ipercapnica di discreta entità" dell'emogasanalisi, mentre il "buon compenso emodinamico" su cui il Tribunale aveva fondato il suo giudizio sulla decorrenza della tec- nopatia, era contraddetto da ricoveri ospedalieri anteriori e dal riscontro del CTU, evidenzianti il "precario compenso emodinamico"; parimenti erano state, sia prima (CTP), che dopo (CTU), accertate "tachiaritmie parossistiche sopra ventricolare", rendendo evidente che la gravità delle affezioni polmonari e cardiache, vieppiù segnate da episodi sincopali, ri- saliva nel tempo e trovava la causa scatenante nell'inalazione originaria di SO2. 3 Il ricorso, nella sua duplice prospettazione, peraltro complessivamente incentrata sul difetto di motivazione, non apparė meritevole di accogli- mento. Infatti, la valutazione delle prove acquisite, operata dal Tribunale in or- dine alla decorrenza dell'aggravamento della complessiva tecnopatia la- mentata dal GI, appare fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, che si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte, istituzionalmente limitato al riscontro estrinseco della presenza di una motivazione che giustifichi le ragioni e l'iter argomentativo della de- cisione. Più in particolare, il giudice del merito, per pacifica e consolidata giuri- sprudenza, é libero di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza che sia te- nuto ad esaminare, in tutti i suoi dettagli, le risultanze processuali e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficien- te che egli indichi -come si é verificato in questo caso- gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi tutti gli altri, incompatibili con la decisione adottata. Orbene, il Tribunale territoriale ha dato conto, con specifica argomenta- zione, delle proprie valutazioni circa gli accertamenti di fatto compiuti dal CTU per definire la decorrenza dell'aggravamento, esaminandone analiticamente la rilevanza ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo difforme convincimento.. In particolare, ha ritenuto di fondare il proprio giudizio su questo dato temporale analizzando alcuni elementi, reputati decisivi. Anzitutto, si é rifatto alle prove di funzionalità respiratoria, svolte in ap- pello dal suo Ausiliare nel gennaio 1988, e ne ha sottolineata la diver- 5 genza rispetto a quelle riscontrate dalla ctp in primo grado ("...da un la- to, le prove di funzionalità respiratoria denotano un chiaro aggravamen- to, rilevato obiettivamente, solo con l'esame fatto eseguire dal CTU in secondo grado in data 14/01/1998 [si confronti la certificazione relativa alle 'prove di funzionalità respiratoria' allegata alla ctp in primo grado con la certificazione allegata alla ctu in secondo grado]...". Inoltre, quanto all'apparato cardio-vascolare, di cui ha segnalato la fre- quente comparsa di fenomeni sincopali, non particolarmente evidenziati in prime cure ("...deve valutarsi più adeguatamente..."), il Tribunale ha posto in evidenza, contrapponendo le risultanze accertate in primo grado con quelle rilevate in sede d'appello, che "...le valutazioni riferite dal CTU in primo grado alla patologia cardiaca... non appaiono superate con dati ed esami obiettivi... se non alla luce del certificato cardiologico fatto eseguire nel gennaio 1998", in considerazione delle "condizioni di buon compenso emodinamico" sottolineate dal CTU di I grado. Orbene, ai detti apprezzamenti il ricorrente contrappone le proprie dif- formi valutazioni (per altro non caratterizzate dal requisito della decisivi- tà, non investendo elementi di prova, quanto piuttosto la loro analisi cli- nica), ma della maggiore o minore attendibilità di questo giudizio, rispet- to a quello espresso dal giudice del merito, non è consentito discutere in questa sede di legittimità, perché ciò implicherebbe un nuovo ed auto- nomo esame del materiale delibato in quella sede. Cosa che non può trovare accesso nel giudizio di cassazione. Infatti, secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ex multis, anche, SS.UU., 27 dicem- bre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802) il controllo di legittimità sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di 6 omessa, insufficiente e contradittoria motivazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, poichè la Corte non ha il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convin- cimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conclu- denza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostra- re i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. D'altra parte, il mancato esame, da parte del Tribunale, di elementi con- trastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, non inte- gra di per sé un vizio di omessa o insufficiente motivazione, ma solo de- nota la presenza di difetti della decisione, che meritano considerazione in questa sede in quanto abbiano diretta incidenza causale sull'errore de- nunciato in cassazione (esigenza cui la legge allude con il concetto: "punto decisivo"), qui, tuttavia, non emerso in modo convincente e im- mediato (v., in motivazione, Cass., 16 gennaio 1996, n. 326). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ..
P.Q.M.
D E A L L 1 ' R E A . T L S L D 0 T N T I O I A O I D R E I S La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. O T S S O D S , G E E A A S P G E N A S A , T I I R R I L D , O I A D O T L B O I S D P M T N E E S A E Così deciso in Roma il 1° marzo 2001 Il Consigliere/est/ Il Presidente Popario be Munig IL CANCELLIERE 7 Depositato in Cancelleria oggi,. 2 MAG. 2001 IL CANCELLIERE