Sentenza 2 marzo 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Aula 'B' Dott. Aldo 017-26/99 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS. Oggetto SEZIONE PRIMA Composta dagli Ill.mi VESSIA - Presidente - R.G.N. 11636/97. Cron. 5268 Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere Rep. 798 Dott. Ugo Consigliere VITRONE Dott. Giulio Consigliere Ud. 12/11/98GRAZIADEI MILANI Rel. Consigliere Dott. Laura C.C. ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Rilasciata copia studio PRESSE ROSS SpA, in persona del legale rappresentante al SIG. _ IL SOLE 24 ORE Seee per diritt MAR. 1999elettivamente domiciliata in ROMA VIALE pro tempore, Il IL CANCELLIEREBRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PANZARINI, giusta delega a margine del LIRE 3000 ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
AN AO, AN IO, EG ETTORE;
CK876983 C TE CUPREMA DI CASSE intimati OFFICIO COR Besta cople 1998 avversO la sentenza n. 2640/97 della Corte d'Appello 1. Di Candilo. 2820 di MILANO, depositata il 29/07/97; #16000 15 MAG. 1999 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella camera di dal Sig. S'SCUNTI consiglio il 12/11/98 dal Consigliere per pliritti + 18002 MAG. 1999Dott. Laura il IL CANCELLIEREMILANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore SIT Generale Dott. Raffaele CENICCOLA con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Pretore di LIRE 1000 Milano, in funzione del giudice del lavoro, con le CANCELLERIA ulteriori statuizioni di legge. CORTE SUPPMA DI CASSAZIONE TE SUPREMA DE CASSAZIONE GORIE UFFICIO COPIE Copia legale 1175577 stacks TuesRicht w Richiesta per diritti 142000+3 del 3. dal T175578 19 MAG. 1999 per IL CANCELLIERE NCELLIERE CORTE SUPRE LIRE 2000 UFFIC CO Richiesta coma studio CANCELLERIA dal Sig. PURITA I LIRE 10000] D 6020 I CELLE per dirittiL. T T C I R A E E - D V V I R 1 MAG 1999 I D AW907272 IL CANCELLIERE T P702670 I R I D AW907267 LIRE 2000 P702669 CANCELLERI AW907262 P702665 P702664 AU770282 AY182835 AU770277 AU770288-2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. dal Sig. Cobres per dirity 1.6000. 16/2/00 il IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atti di citazione notificati il 17.5.1991 la Presse Ross s.p.a. promuoveva dinanzi al Tribunale di Milano azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori PA FL IA, RG FloIA ed TO TI. Con sentenza 24.3.1994 il Tribunale di Milano condannava i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di f. 667.249.000, oltre accessori. In secondo grado la Corte d'appello di Milano dichiarava, con sentenza 8-29 luglio 1997, l'incompetenza del Tribunale, per essere competente per materia il Pretore in funzione di giudice del lavoro. Osservava la Corte territoriale che, in armonia con quanto stabilito dalle sezioni unite di questa Corte con la sent. 10680/94, il rapporto tra una società di capitali ed i suoi ammi- nistratori, avendo carattere continuativo, prevalentemente perso- nale, e coordinato con l'organizzazione dell'impresa societaria, era inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro parasubordi- nato, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. A tale rito era quindi soggetta l'azione degli amministra- tori nei confronti della società, per ottenere i compensi loro spettanti per l'attività gestionale svolta, e, conseguentemente, anche l'azione di responsabilità promossa dalla società nei con- fronti degli amministratori, speculare rispetto alla prima. Contro tale sentenza la Presse Ross s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza. BRITTI IT LS Nelle conclusioni scritte 11 maggio 1998 il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato, dichiarandosi la competenza del Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 409 n. 3 e 413 c.p.c., contesta che il rapporto tra società di capitali ed amministratori possa essere configura- to come rapporto di lavoro parasubordinato. Contrastano con tale configurabilità, ad avviso della ricor- rente, i poteri tipici di decisione e gestione propri degli ammi- nistratori (ed in particolare degli amministratori delegati, come due dei tre convenuti), che trovano la loro fonte ed esplicazione nel contratto di società, ed escludono pertanto il connotato del- la parasubordinazione e la giustificabilità del ricorso al rito del lavoro, dettato per tutelare la "debolezza" contrattuale del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Nè sarebbe ravvi- sabile, ad avviso della ricorrente, l'elemento della coordinazio- ne, essendo l'amministratore che programma e coordina l'attività sociale, e non la sua attività ad essere coordinata e programmata dalla società. A conforto della sua tesi, la ricorrente richiama alcuni da- ti legislativi: a) l'art. 2, comma 7, della legge n. 430/1986, che prescrive, in via eccezionale, ferma restando però la compe- tenza del Tribunale, di applicare il rito del lavoro alle azioni di responsabilità promosse dal commissario liquidatore nella li- quidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie nei 2 Hmilsui confronti di amministratori e sindaci;
b) l'art. 3, comma 6, del- la legge n. 95/1979 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ove si prevede la competenza del Tribu- nale che ha accertato il primo stato di insolvenza per le azioni di responsabilità promuovibili dal commissario giudiziario (sem- pre applicando in via eccezionale il rito del lavoro); c) l'art. 48 del R.D. 30.1.1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario, così come modificato dall'art. 88 della legge 26.11.1990 n. 353, che ricomprende, tra i giudizi nei quali, in materia civile, il Tri- bunale giudica con il numero invariabile di tre votanti i "giudi- zi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi ammi- nistrativi e di controllo, i direttori generali ed i liquidatori e ... ogni altra controversia avente per oggetto rapporti socia- li nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperati- ve, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi". In subordine, la ricorrente deduce che la competenza del giudice del lavoro potrebbe giustificarsi solo per le controver- sie attinenti al compenso degli amministratori, o comunque a di- ritti di credito vantati dagli amministratori verso la società, ma sarebbe da escludere per le azioni di responsabilità della so- cietà contro gli amministratori, aventi una "causa petendi" del tutto difforme rispetto alla "affermazione di un diritto di cre- dito vantato da un soggetto e causalmente giustificato da un'at- tività patrimonialmente valutabile nonchè svolta a favore di al- tro soggetto asseritamente debitore", che costituisce, secondo la Himiferri stessa sentenza delle sezioni unite di questa Corte (10680/94) citata dalla Corte territoriale, il presupposto di applicazione della competenza del Pretore del lavoro. Sotto altro profilo, la ricorrente deduce la non configura- bilità - nel caso specifico - di rapporto di lavoro parasubordi- nato, attesa la qualità rivestita dagli amministratori convenuti, essendo TO TI e PA FloIA amministratori delega- ti ed appartenendo RG FloIA alla famiglia azionista di riferimento della società controllante.
2. Con un primo ordine di argomentazioni, la ricorrente con- testa che, oggettivamente, il rapporto tra società di capitali ed amministratori abbia connotati tali che ne consentano l'inseri- mento della categoria prevista dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Le argomentazioni non possono essere condivise, per le ra- gioni tutte enunciate nella richiamata sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 10680/94. Data la presenza dei caratteri della continuità, della coor- dinazione (da intendersi quale obiettivo inserimento nell'orga- nizzazione economica della società e nelle finalità dalla stessa perseguite per il conseguimento dello scopo sociale) nonchè del- la personalità della prestazione, il rapporto tra società di ca- pitali ed amministratore deve ritenersi, in via di principio, as- soggettabile al rito del lavoro. Non rilevano in contrario: a) il contenuto parzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria, ravvisabile anche nell'opera del dirigente e dell'institore, nei confronti dei quali la posizione di parasubordinazione viene co- 4 LS stantemente affermata;
b) la mancanza di una posizione di "debo- lezza" contrattuale, non potendo tale elemento considerarsi un requisito imprescindibile, dato che il legislatore ha esteso la tutela del lavoro anche a rapporti di collaborazione ove tale po- sizione non è ravvisabile;
c) il rapporto di immedesimazione or- ganica tra amministratore e società, valido nei confronti dei terzi, ma non idoneo ad escludere l'individuazione, all'interno dell'organizzazione societaria, di due distinti centri d'interes- se. Tali considerazioni peraltro non sono applicabili nell'ipo- tesi di amministratore unico o amministratore delegato. Lo ha rilevato (sia pure in via di "obiter dictum") la stes- sa sentenza 10680/94, e lo hanno specificato, con riferimento all'amministratore unico, successive pronunce di questa Corte. In esse è espressamente affermato che la qualità di lavoratore su- bordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del presta- tore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, esclu- so dalla concentrazione in unico soggetto di tutti i poteri di gestione, comando e disciplina, nonchè dall'immedesimazione della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico or- gano competente ad esprimerla (Cass. 5352/98; 894/98). Analoghe ragioni valgono per l'amministratore delegato, as- similabile sotto questo profilo all'amministratore unico, in quanto, essendo munito di autorizzazione ad esercitare singolar- 5 Нийвени mente i poteri dell'organo collegiale di amministrazione, accen- tra in sè poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore uni- CO. Ora, due degli amministratori nei cui confronti è stata esperita l'azione sociale di responsabilità, TO TI e PA FloIA, risultano rivestire la qualità di amministratore delegato. Quanto al terzo, RG FloIA, lo stesso è definito nel ricorso (senza contestazioni da parte dell'interessato, che non ha svolto, come gli altri, attività difensiva in questa sede) "appartenente alla famiglia azionista di riferimento della socie- tà che controllava la società amministrata". In tale situazione, la sua posizione, assicurandogli sostanzialmente la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari e quin- di la titolarità effettiva di tutto il potere gestionale, è in- compatibile con la figura di lavoratore subordinato, o parasubor- dinato, nei confronti della società (v. Cass. 4532/98). Ma appaiono meritevoli di accoglimento anche le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, con riferimento alla di- sciplina legislativa dell'azione sociale di responsabilità, come azione distinta, nel "petitum" e nella 'causa petendi", rispetto al rapporto obbligatorio avente ad oggetto la prestazione d'opera dietro corresponsione di un compenso. Decisivi risultano in proposito i tre riferimenti operati dalla ricorrente a norme di legge, tutte successive all'emanazio- ne della legge istitutiva del rito del lavoro. 6 Ний вент In primo luogo, l'art. 88 della legge 26.11.1990 n. 353 di riforma del processo civile, sostitutivo dell'art. 48 dell'ordi- namento giudiziario 30.1.1941 n. 12. In esso, fra le controversie per le quali è prescritta la decisione del tribunale in composi- zione collegiale anzichè monocratica, sono espressamente previsti (n. 7) i "giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori". Ora, appare veramente difficile sostenere che, nonostante la legge di riforma del processo civile abbia espressamente attri- buito al tribunale in composizione collegiale la competenza a de- cidere sulle azioni sociali di responsabilità, tale competenza debba invece essere attribuita ad un giudice diverso e monocrati- co, in virtù non di una espressa disposizione speciale derogati- va, ma di un'interpretazione giurisprudenziale di una norma pree- sistente. Le altre due disposizioni normative richiamate dalla ricor- rente forniscono una ulteriore conferma. Esse contemplano le azioni di responsabilità promosse dal commissario, rispettivamente nella liquidazione delle società fi- duciarie e di revisione (art. 2, comma 7, d.l.
5.6.1986 n. 233, convertito nella legge 1.8.1986 n. 430) e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3, comma 6, d.l. 30.1.1979 n. 26, convertito nella legge 3.4.1979 n. 95), e prevedono la competenza del tribunale, ma, in via eccezionale e derogatoria, l'applicazione del rito del lavoro. 7 Ниівні La competenza del tribunale risulta quindi specificamente confermata, con esclusione di quella del pretore: esclusione resa ancor più manifesta dalla previsione dell'applicabilità del rito del lavoro, chiaramente intesa a rispondere alle particolari esi- genze di snellezza e celerità della procedura, ma senza intaccare le regole della competenza. In accoglimento del ricorso, deve dunque essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, quale giudice di primo grado, e della Corte d'appello di Milano quale giudice di secondo grado. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassa- ta, con rinvio della causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello, perchè pronunci nel merito dell'appello proposto. Considerata la novità della questione, sono ravvisabili giu- sti motivi per compensare le spese della presente fase del giudi- zio.
P.Q.M.
La Corte Dichiara la competenza del Tribunale di Milano quale giudice di primo grado. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, perchè pronunci sull'appello proposto. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 novembre 1998. Il Presidente Colman's l'estensore Hans milsui est 8 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, -2 MAR 1999 IL COLLABORATORE D: CANCELLERIA Marig pi Ni/z30900 109T 250000 4бет 60000 310000 a m ta o R to tra n is e c g re e T R . . N L l tie a a s E a d IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Maris Di Nuzzo APR. 1995 0 3 ila * i irc * c E I R Z O I N T T U E IR P io D z " a IL n g I