Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15802 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 8 02 /03- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE 3 Composta dagli Ill.mi Si ri R.G.N. 5319/00 Dott. Paolo VITTORIA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.32215 Dott. Antonio LIMONGELLI - Rel. Consigliere Consigliere Rep.4154 Dott. Bruno DURANTE Ud. 08/04/03ConsigliereDott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ VA IS in proprio, ZZ RG, ZZ RL BR, ZZ IC, ER RE, tutti quali eredi di CE FI ved. AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALESSANRO BILETTA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CI GI, AI RO, elettivamente domiciliati 2003 in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio 858 dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che li difende anche 1 disgiuntamente agli avvocati PIETRO BAGALA', UGO BAGALA', giusta delega in atti;
controricorrenti
contro
DD NC, RE MA IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato IC PICCHIONI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO FERRARI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 127/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 16/12/98 е depositata il 19/01/99 (R.G. 1022/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Mario MONZINI (per delega Avv. Antonio Monzini); udito l'Avvocato Enrico PICCHIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27/2/1981 AZ NN Bat- tista e FI CE, premesso di avere assunto 2 in conduzione alcuni locali ad uso abitativo e di aver- li in seguito adibiti ad uso di laboratorio artigiana- le, lamentarono che, in violazione del loro diritto di prelazione, il proprietario locatore aveva venduto gli immobili ai coniugi RE SE e NO RO ed ai coniugi CC ZO e IO RI NA. Convennero, quindi, in riscatto i predetti coniugi di- nanzi al Tribunale di Monza, che, assunta una prova te- stimoniale ed acquisiti documenti, accolse la domanda. Su appello dei convenuti soccombenti la Corte di Mila- no, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda di riscatto. AZ NN TT (in proprio e quale erede di FI CE, deceduta nelle more), nonché AZ RG e TE Te- resa, (tutti eredi di FI CE), proposero ri- corso per cassazione, che fu rigettato dalla Suprema Corte con sentenza del 25/6/1997, n. 5676. I AZ e i ER hanno impugnato la sentenza d'appello an- che per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 Cod. Proc. Civ. e la Corte di Milano, con sentenza del 19/1/1999, ha rigettato la impugnazione, osservando che con la sentenza impugnata la Corte milanese non era in- corsa nell'errore di fatto prospettato dei ricorrenti. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i RA ZO e la ER nella base di un unico motivo. I 3 NO www RE e gli DU IO resistono con di- stinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunziano violazione dell'art. 395 n. 4 Cod. Proc. Civ. ' lamentando che la Corte di merito abbia rigettato il ricorso per revocazione, quantunque con la sentenza a tal titolo impugnata la Corte di Mi- lano fosse realmente incorsa in errore di fatto, avendo trascurato di considerare le risultanze della prova te- stimoniale e di quella documentale, dalle quali era emerso che il AZ NN TT e la Filippi- ni CE avevano effettivamente adibito gli immobili loro locati a laboratorio artigianale ed avevano, quin- di, acquisito il diritto di acquistarli in prelazione. La doglianza non ha fondamento. Con la sentenza qui im- pugnata la Corte milanese ha osservato che con la sen- t tenza impugnata per revocazione la Corte d'Appello non s aveva affatto trascurato di tener conto degli esiti delle prove prodotte dal AZ e dalla FI, ma li aveva correttamente considerati ininfluenti, dal momento che i conduttori appellati non avevano provato che l'attività artigianale svolta nei locali in argo- mento aveva comportato contatti diretti con il pubblico dei consumatori, onde non poteva ritenersi realizzato il presupposto del combinato disposto dagli artt. 35 e 41 co. II della legge 27/7/1978, n. 392, per il profi- cuo esercizio del diritto di prelazione e dell'azione di riscatto. Questa motivazione, con cui la Corte di merito, investita dilla impugnazione per revocazione, ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicabi- lità dell'art. 395 n. 4 Cod. Proc. Civ., è adeguata ed immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità. Il ricorso va, dunque, ri- gettato, con conseguente condanna solidale dei ricor- renti al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare, per ciascun resistente, in euro 1500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e con- danna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti e le liquida per ciascuno in euro 100,00 per spese e in euro 1500,00 per onorari, con gli accessori di legge e il rimborso forfetario delle spese generali. Roma, 8/4/2003 IL CONSIGLIERE EST."Ohh IL PRESIDENTE posi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 22 OTT. 2003 Innocenzo TT IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT 5