Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6233 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
A N IA E N L A IO IT Z A A IC R T L S E I D G 9 E R . T R A " 'A D 7 1 L RTE SUPR623 3 0 3 E L T NOME DEL POPOLO ITALIANO E N D № E I S S E N " E E Oggetto G S EG L A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18112/98 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO Consigliere Cron.13784 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - -© Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario MORELLI - Ud. 23/01/2001 CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AMITERNO 3, presso l'avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato MORICHI SERGIO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA PESARO e URBINO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresentas e difende ope legis;
2001 - controricorrente 170 avverso la sentenza n. 237/97 del Pretore di PESARO, 1 depositata il 23/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Cabras, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo motivo, assorbimento nel resto del ricorso. Svolgimento del processo Ц Con atto del 16.01.1997 Di GL TO propose opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1991, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti del Prefetto della Provincia di Pesaro Urbino di seguito alla contravvenzione al Codice della Strada accertata con verbale in data 7.11.1995 n. 293502. A motivi dell'opposizione dedusse che a) l'infrazione a lui ascritta non gli era stata contesta- ta immediatamente, donde, applicandosi la norma dell'art. 201 del Cod. Str., l'ingiunzione avrebbe do- vuto esser dichiarata nulla e priva di effetti;
b) egli non aveva commesso l'infrazione stessa, Con sentenza emessa il 23.06.1997, l'adito Pretore 2 di Pesaro Urbino rigettò l'opposizione. Considerò quel giudice che "l'omessa contestazio- ne immediata della violazione, pur quando possibile, non invalida la successiva ordinanza- ingiunzione qua- lora, come era avvenuto nel caso di specie, si sia pro- ceduto ad una tempestiva notificazione della violazio- ne (sono richiamate nella sentenza le pronunce di que- " ei nel sta Corte n. 2381 del 1996 e n. 6527 del 1991) merito, che dell' infrazione commessa il GL aveva - attraversato un incrocio mentre il semaforo aveva la luce rossa era stata acquisita prova attraverso la testimonianza di NI AL, sicché erano risultate affermazioni priva di fondamento le contrarie dell'opponente. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il GL, illustrandolo poi con memoria deposita- ta ex art. 378 c.p.c. •> Resiste il Prefetto della Provincia di Pesaro Ur- bino, costituitosi con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente ha svolto tre motivi di ricorso, co- me segue rubricati. Con il primo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del Codice della Stra- da (D.p.r. n. 285 del 1992). 3 Il motivo è inammissibile in quanto introduce un nuovo tema di indagine estraneo alla materia del giu- opposizione. In quella sede fu denunciatadizio di l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione come conse- guenza della tardiva notificazione della violazione ac- certata, mentre con il motivo ora in esame il ricor- rente deduce " l'illegittimità del comportamento dei verbalizzanti i quali, in assenza di inderogabili esi- genze di ordine pubblico e pur avendo contestato perso- nalmente ad esso ricorrente altre violazioni del codice della strada, ebbero a notificare l'altra violazione oltre ogni limite di tempo ragionevole, al punto da rendere intempestiva la notificazione stessa". Per di più il tema ora proposto e l'affermazione dello stesso ricorrente che " altre violazioni furono a lui tempe- stivamente contestate nell'immediatezza dei fatti "1 l'illegittimità dell'ordinanza tale da escludere che ex art. 200 e 201 cod. str. possa configurarsi tout court e in relazione, appunto, alla previsione della norma dell'art. 201 cit. la cui inosservanza certamente costituisce (a differenza di quanto prevede l'art. 14 rendere della legge n. 689/81) “violazione di legge tale da Vil- legittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo" (in termini, Cass. n. 4010 del 2000). Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa, in- sufficiente motivazione sul punto decisivo dell'accertamento dei fatti. Deduce che il Pretore ab- bia "recepito acriticamente il contenuto del verbale della Polizia stradale omettendo di valutarlo alla luce della dichiarazione resa in istruttoria". Anche tale motivo è inammissibile. L'accertamento dei fatti rilevanti per il giudizio è inammissibile atteso che, attraverso la denuncia del vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricor- rente svolge censure riferibili alla valutazione dei И fatti rilevanti per il giudizio. Invero, le argomenta- zioni svolte ad illustrazione del motivo, sub 2, 2b e 2c del ricorso, si attardano unicamente nella prospet- tazione di un diversa ricostruzione dell'accaduto ("il GL non attraversava l'incrocio ma si immetteva a ve- locità modesta", "i diversi tempi di accensione- spegnimento del semaforo contraddicevano la dichiara- zione del testimone", "il testimone non poteva conosce- re il colore del semaforo a lui opposto"). Resta che del giudizio di merito, reso in ordine alla veridicità dell'accertamento dell'infrazione, il giudicante Preto- re ha reso adeguata motivazione con riferimento alla testimonianza del NI nei termini dinanzi indicati ("aveva attraversato l'incrocio mentre il semaforo ave- va la luce rossa")e alla sufficienza della stessa. 5 1 T Con il terzo motivo, rubricato "violazione JOM dell'art. 23 comma 11° della legge n. 689/91" il ri- corrente si è richiamato al principio secondo il quale "l'opposizione dev'essere accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente". L'infondatezza di tale richiamo, nel quale non è dato rinvenire il contenuto di censura alla sentenza impu- gnata, emerge come conseguenza dell'infondatezza di quella dinanzi esaminata, essendo evidente che dell'applicazione di tale principio difettava, nel caso di specie, il presupposto. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna il ricorrente al pagamento delle spese del pre- sente giudizio liquidate in lire . dubito....Mм oltre lire cinquecentomila per onorario. Così deciso addì 23 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Walte Celentano Vincenzo Baldassarre Big Baldassanne 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria || 3 - MAG, 2001 IL CANCELLIERE Live Tom asل ملا IL CANCELLIERE Luisa Passinetti есть E N A IO L L Z E A D R T 9 * IS 7 . 1 T G 3 R E . 'A R N L A L 7 D 6 E 9 D E 1 - I T -5 S N 3 N E E S E S "E G I G A E L