Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione, l'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni inerenti all'ubicazione degli impianti, alla delimitazione dell'area di irradiazione dei segnali, alla frequenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione equivale ad esercizio in mancanza di concessione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di impianto di telediffusione che trasmetteva utilizzando una frequenza diversa da quella a cui era abilitato il titolare, autorizzato soltanto alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2010, n. 34684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34684 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
34684 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/07/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - Dott. GRAZIANA CAMPANATO SENTENZA
Consigliere - N.332/2010 RUGGERO GALBIATI Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI
- Consigliere - N. 16963/2010 Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CO LU N. IL 06/05/1986
avverso l'ordinanza n. 331/2010 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 17/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Cous. Cor ine Stable lette sentite le conclusioni del PG Dott.
inomwi bilità for la del ricorso
Udit i difensor Avv.;
16963/2010
Motivi della decisione
Con una prima ordinanza del 13.5.2009 il Tribunale del riesame di Napoli confermò il decreto 29.4.2009 del GIP di Napoli che aveva disposto il sequestro preventivo di attrezzature televisive della emittente di cui era legale rappresentante RC LU, in relazione al reato di cui all'art. 98 d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259. Osservò il tribunale che effettivamente l'indagato era in possesso della autorizzazione generale, e quindi non era configurabile il reato contestato, ma che il fatto poteva essere qualificato come reato ai sensi dell'art. 195, terzo comma, d.p.R. 156/1973. L'indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La III sezione penale di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata, osservando, per quanto qui rileva, che la motivazione dell'ordinanza impugnata era mancante perché non era spiegato per quale ragione la condotta dell'indagato, che pacificamente era in possesso della autorizzazione all'esercizio dell'impianto, tanto da non essere configurabile il reato di cui all'art. 98 cit., integrava invece il diverso reato previsto dall'art. 195 cit. In altri termini non era spiegato perché la autorizzazione di cui era munito l'indagato era valida ai sensi dell'art. 98 cit. e non invece ai sensi dell'alt.
195 cit. D'altra parte- rilevava la Cassazione nella ordinanza impugnata mancava anche una puntuale descrizione del fatto, sicché la Corte non era in grado di giudicare sulla validità della autorizzazione. Con nuova ordinanza emessa nel giudizio di rinvio il
Tribunale del riesame di Napoli precisava che, a seguito di una indagine di polizia giudiziaria condotta con tecnico specializzato, poteva ritenersi accertato che l'associazione TV Centro Storico facente capo al RC utilizzava un differente canale televisivo, il CH07 invece del CHF, e che l'autorizzazione generale di cui l'imputato era in possesso autorizzava soltanto la diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, quale certamente non era la frequenza relativa al canale CH 07; con ciò configurandosi le condizioni per ritenere sussistente il reato di cui all'art. 195, co.3, dPR 156 del 1973. На presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Lamenta che la motivazione offerta dal
Tribunale è contraddittoria e violativi delle norme di riferimento perché il possesso da parte del Turco dell'autorizzazione generale esclude la sussistenza di entrambe le ipotesi di reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha accertato, in fatto, che
l'indagato ha esorbitato dai limiti della concessione di cui era in possesso e tale accertamento non può essere messo in discussione nella presente sede;
risultano di conseguenza integrati gli estremi del contestato reato che sussiste quando il concessionario non rispetti i limiti imposti nel provvedimento concessorio anche con riguardo alle frequenze utilizzate (Cass. Sez. III
24.9.2002 n.35365 rv 222910).
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in euro 1000,00.
p.q.m.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
1000,00 in nonché al versamento della somma di euro favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2010 est.Il Consigliere get Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CAS
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
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