Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
AULA "B" 02 7 5 1 / 03 G5.002 oggetti REPUBBLICA ITALIANA LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli I mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dou. Fermando LUPI Consigliere R.G.N. 19494/2000 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.6283 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel Consigliere Dott. Franc. An. MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 18.12.2002 da POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico cconomico, in persona del Presidente prof. avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. Concetta Marrari, con la quale elett.te domicilia in Roma, viale Europa, n. 190, presso la Direzione Affari Legali della Poste Italiane s.p.a., giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
56h4 1
contro
AL LL - RA CE - LL CE – intimati – per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00007/2000 depositata il 21 febbraio 2000, R.G. n. 01021/99, non notificata, olepositata 21/2/00; Ldita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Concetta Marrari per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 17 ottobre 1997, LL BA, CE RA e CE CE dipendenti dell'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste), come operatori di esercizio ed addetti ai recapito della posta ordinaria, chiedevano che il Pretore di Piacenza ingiungesse al predetto Ente di corrispondere loro la somma (quantificata) di retribuzione aggiuntiva. Esponevano che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1904, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzo (c.d. accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi veniva affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giomaliero ragguagliato a 10 minuti primi per ogni portalettere che cffettuava il servizio. Aggiungevano che, poiché avevano provveduto ad effettuare. nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, anche la consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, ritenevano di avere maturato il relativo diritto al pagamento del compenso previsto nella richiamata circolare. נ ה | decreti ingiuntivi emesso dal Pretore venivano tempestivamente opposti dall'Ente Poste Italiane. L'adito Pretore, riunite le cause, rigettava la proposta opposizione, con conseguente integrate conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Tale decisione, appellata dal soccombente Ente, veniva confermata dal Tribunale della stessa città, che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dall'appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dicci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, costituendo semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, senza alcuna valenza ai fini della determinazione del compenso, che in caso contrario sarebbe dovuto essere pagato anche per i giorni in cui i portaletlere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, giustificava questo compenso aggiuntivo;
né poteva indurre ad opinare in senso contrario un telex proveniente dall'Ente del luglio 1994 e quindi successivo alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Por la cassazione di tale sentenza ricone la Poste Italiane S.p.A., già Ente Poste Italiane, con un unico motivo. BA LL. RA CE e CE CE non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando sostanzialmente violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti in relazione, in particolare, alla interpretazione della circolare n.2 del 7 aprile 1994, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la circolare in questione sarebbe stata erroneamente interpretata non conseguendo ad alcun accordo 3 - collettivo e non vincolando l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Deduce la ricorrente che con la legge 29 gennaio 1994 n. 71 l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in cnte pubblico Poste Italiane. Richiamato l'art. 8 deila medesima economico denominato Ente legge, la società deduce che la circolare n. 2 del 1994, avente ad oggetto la “Riorganizzazione del servizio di recapho - Organici - Mobilità - Applicazione art. 33 della legge 104/92", è stata emanata dall'Ente proprio nel quadro della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione;
che si è quindi previsto, attraverso la predetta circolare, che nel caso in cui la consegna delle stampe voluminose fosse stata cffettuata dagli accollatari, oppure unitamente a quella dei pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale recupero della produttività, alia consegna stessa si sarebbe provveduto tramite i portalettere, parametrando in 10 minui il relativo impegno, ai fini della dcterminazione della prestazione complessiva;
che, successivamente, in data 7 luglio 1994, erano state fornite le precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi peso superiore a 500 grammi. Secondo la ricorrente, i 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione gionalicra e, cioè, un parametro predeterminato volto, alla individuazione del fabbisogno del personale ed alla riorganizzazione generale del servizio, ed in nessun caso è stata individuata una somma aggiuntiva da corrispondere ai portalettere. In sostanza, aggiunge la ricorrente, con la circolare n. 2/1994 e con le sue disposizioni volte ad alluarla, l'Ente ha inteso introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può, pertanto, ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla corresponsione di una indennità 4 dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece affermato nella scutenza impugnata. Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse. del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass.12 giugno 2001. n. 07969, Cass.29 settembre 2000, n.12908). Oggetto della controversia è, come si è detto, l'interpretazione della circolare n. citate, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere. ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e ciò al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La prima tesi, sostenuta dai lavoratori intimati, è stata condivisa dal Pretore prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda tesi è sostenuta dalla società, attuale ricorrente. Giova a tal punto rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorictà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (da ultimo, Cass. 10 marzo 1999. n. 02096). F' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss c c. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 1712). a 5 La circolare è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'allività degli organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era, pertanto, quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto che l'aveva posta in essere. E l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta vistose omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha assolutamente spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Ne può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva. questa doveva comportare necessariamente una maggiorazione della retribuzione. Lo stesso Tribunale pone in luce. invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma fa temporizzazione di tate servizio non comportava necessariamente ur compenso in danaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale ben per la polendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta non prevedo criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare né congrua né logica, di tal che il ricorso deve essere accolta, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello - indicata in dispositivo - che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovannilt for parella Giuseppe kunniruberto IL CANCELLIERE Depositato in Cancell 2 FEB oggi, fir IL CANGELLIEAE Clame 7