Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/2002, n. 11009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11009 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME40 09 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM RCASSAZIONE Oggetto SENTENZ082 SEZIONE SECONDA CIVILE Glosice bi PACQ seconds f MOTIVED, RICORSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 470/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron.28615 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere- Rep. Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud. 24/04/02 Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: SIRE DI DA CE & C SAS, in persona del socio accomandatario CE DA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, difeso dall'avvocato FRANCESCO ROMANO CESAREO, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
COND. PAL. FIM VIA AMENDOLA EBOLI;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 374/99 del Giudice dipace di 654 EBOLI, depositata il 10/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità 0, in subordine, il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe Giudice di pace di Eboli ha accolto l'opposizione proposta dal condominio del palazzo FIM contro il decreto ingiuntivo, che ha quindi revocato, con cui quest'ultimo era stato condannato a pagare alla società SIRE 1.560.000 lire, corrispettivo dei lavo- ri di pitturazione che quest'ultima aveva affermato di aver eseguito. Il Giudice di pace ha in particolare respinto l'eccezione, propo- sta dalla società SIRE, di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio, che si era costituito in giudizio in nome e conto di quest'ultimo senza autorizzazione dell'assemblea, osservando che tale autorizzazione non è necessaria, essendo egli rappresentante legale del condominio nelle liti come quella di specie;
ed ha accolto, come detto, l'opposizione del condominio, non avendo la società SIRE provato di aver eseguito i lavori di cui aveva ottenuto, con il decreto ingiuntivo, il paga- mento. La condominio del palazzo FIM ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi, che ha anche illustrato con memoria. Il condominio del palazzo FIM non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società SIRE censura la sentenza impugnata per aver rigettato la sua eccezione di carenza di legitti- mazione passiva dell'amministratore condominiale, denunziando violazione degli art. 1130 e seguenti cod. civ.. 3 3 Con il secondo motivo censura poi la sentenza impugnata per aver affermato che essa non ha provato la esecuzione dei lavori di cui aveva chiesto il pagamento, denunziando l'inadeguatezza e l'insufficenza della motivazione della sentenza del giudice di pace, che a suo dire non ha esami- nato in [...] “attento ed accurato" la prova testimoniale espletata. Entrambe le censure sono inammissibili. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non su- periore a due milioni di lire, come quella di specie, e perciò da decidere se- condo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia L L O B ) comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo E C A P per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme co- stituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione, non anche per semplici vizi della stessa (Cassazione civile sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Nulla sulle spese, perché il condominio del palazzo FIM non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 24 aprile 2002 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) V. lift L'estensore lo Cioffi) IL CANCELLIERE C1 Paolo Ta coTalarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 LUG. 2002 Roma IL-CANGELES COCELLIERE C1