Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall'autore della condotta quando questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radicalmente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l'utilità sottesa all'accertamento di spettanza dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un'area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la proprietà).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/12/2013 n. 94 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 13 dicembre 2013
Con l\'interpello specificato in oggetto, concernente l\'interpretazione dell\'art. 8 del DPR n. 633 del 1972, \è stato esposto il seguente QUESITO ALFA SpA (di seguito "la Societ\à" o "l\'interpellante") svolge attivit\à di progettazione, sviluppo, produzione, collaudo, commercializzazione, vendita e manutenzione di apparecchiature fluidodinamiche, nonch\é le inerenti attivit\à commerciali direttamente e indirettamente connesse con dette attivit\à. L\'interpellante ha, attualmente, una trattativa in corso con una societ\à statunitense per fornirle in esclusiva delle pompe personalizzate da inserire in macchinari. A garanzia della tempistica di approvvigionamento, la Societ\à si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2013, n. 23588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23588 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 430
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 41816/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IU N. IL 02/08/1953 parte civile costituita nei confronti di:
DR MI N. IL 02/10/1964;
avverso la sentenza n. 4001/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per annullamento con rinvio il giudice civile. RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. AN GI, nella sua qualità di parte civile costituita e al solo fine di fare valere gli interessi civili, propone ricorso per cassazione avverso la Sentenza della Corte di Appello di Milano con la quale DR EL è stato mandato assolto dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dopo essere stato condannato in primo grado dal Tribunale di Sondrio alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.
2. Con un unico motivo di ricorso la difesa del AN, dopo una lunga premessa in fatto in ordine alla ricostruzione della vicenda, lamenta che la Corte distrettuale partendo dal presupposto della buona fede del DR in ordine al diritto esercitato abbia poi ritenuto sempre in buona fede l'imputato nel procedere alla distruzione del cespite oggetto di contesa malgrado la certa consapevolezza della pendenza civilistica inerente la proprietà del bene. Secondo la difesa, la buona fede in ordine alla pretesa soggettiva sottesa alla condotta contestata costituisce un presupposto indefettibile del reato, tutt'altro che incompatibile con l'elemento psicologico della ragion fattasi, ipotesi di reato immediatamente concretata, anche sul versante dell'elemento psicologico, in ragione della consapevolezza della controversia sulla proprietà del bene demolito.
3. Con memoria del 7 febbraio 2013 la difesa del DR ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritiene in particolare la Corte errata sotto un duplice versante la valutazione argomentativa sottesa alla decisione impugnata.
5. In fatto, nella ricostruzione operata da entrambi i giudici del merito, l'imputazione mossa al DR, quale consigliere delegato della C e Q Real estate srl, afferisce all'aver demolito un fabbricato, collocato all'interno di un terreno acquistato da potere del ricorrente, appropriandosi inoltre dei beni dello stesso AN ivi custoditi. E ciò malgrado la pendenza di una causa petitoria in precedenza promossa dal AN volta al riconoscimento della proprietà afferente l'area sulla quale risultava edificato il detto fabbricato.
6. La sentenza impugnata esclude la responsabilità ascritta al DR (dopo che in primo grado i fatti originariamente contestati al capo A della rubrica, ricondotti all'egida del furto aggravato, erano stati dal Tribunale ritenuti assorbiti nella condotta di cui al capo B, afferente il reato di ragion fattasi) sul presupposto della affermata mancanza dell'elemento soggettivo. In particolare, certa la buona fede quanto alla proprietà ed al possesso del cespite poi demolito, successivamente confermata anche dalla reiezione della azione petitoria promossa dal AN, ad opinione del Giudice distrettuale doveva escludersi il dolo del reato contestato.
7. La valutazione resa dalla Corte distrettuale non convince per più versi.
7.1 In primo luogo, in linea con l'asserto difensivo, deve convenirsi sul valore fuorviante da ascrivere nella specie alla indiscussa buona fede del DR allorquando, nella sua qualità di legale rappresentante della C e Q real estate srl, certo della fondatezza del diritto in contesa, ebbe a far demolire il casolare allocato nell'area oggetto del contenzioso pendente con l'odierno ricorrente. La configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - vede nella buona fede del soggetto attivo più che un elemento in contrasto con il dolo, piuttosto un presupposto necessario del reato. (in termini Sez, 6, Sente nza n. 41368 del 28/10/2010, Rv. 248715 e per i precedenti conformi cfr : N. 833 del 1969 Rv, 111980, N. 9450 del 1988 Rv. 179238. N. 13115 del 2001 Rv. 2182021. Deve dunque ritenersi erroneo il riferimento contenuto nella sentenza impugnata alla buona fede nell'ottica finalizzata alla esclusione della responsabilità dell'imputato per come giustificata, nel ritenere insussistente il dolo, in ragione di siffatto stato soggettivo.
5. Nè, ancora, assume rilievo alcuno, sempre nell'ottica della esclusione della responsabilità, la circostanza - comunque evidenziata dalla Corte del merito nel corpo del relativo motivare (senza tuttavia legare esplicitamente al dato alcuna conseguenza sul piano della possibile giustificazione della condotta punibile) nonché ribadita dalla difesa dell'imputato con le memorie datate 7 febbraio 2013 - in forza alla quale il DR, nella qualità, all'atto del contegno contestato, si trovavate nel possesso del bene in contesa e demolito.
Sulla base di tale incontroverso elemento in fatto la difesa del DR evidenzia, asseritamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che non può ritenersi sussistente il delitto di ragion fattasi ogni qual volta, come nella specie, la violenza sulle cose sia caduta su beni nel possesso dell'agente, potendosi ipotizzare il reato in oggetto se non in riferimento a cose possedute da altri. Siffatto principio, per il vero costantemente espresso dalla giurisprudenza di questa, si attaglia alle ipotesi nelle quali viene messo in discussione dall'altrui contegno il possesso del bene ed il soggetto possessore reagisca all'altrui spoglio, tentato o realizzato, con iniziative - a seconda dei casi - manutentive o reintegrative del possesso stesso. Mal si addice, invece, ai casi, come quello di specie, laddove il possessore, attinto giudizialmente da una iniziativa petitoria avente ad oggetto il bene in contesa, lungi dal compiere atti conservativi o immediatamente reintegrativi di un possibile spoglio, ponga piuttosto in essere atti destinati, come nella specie, ad incidere radicalmente sul diritto in contesa, così sostituendosi di fatto alla utilità sottesa all'accertamento indefettibilmente demandato all'autorità giudiziaria. Per quanto non immediatamente esplicitato in sentenza nei termini rivendicati dalla difesa dell'imputato, deve parimenti ritenersi dunque fuorviante il riferimento ivi contenuto al possesso del bene all'atto della condotta contestata.
6. Alla luce delle superiori considerazioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché, giusta l'art 622 c.p.p., attendendosi ai principi in diritto sopra segnalati, proceda ad una nuova valutazione in ordine ai profili di responsabilità ascrivibili al DR in punto al reato contestato pur se con effetti esclusivamente limitati agli ambiti civilistici di natura risarcitoria correlati alla condotta in oggetto.
infine il giudice del rinvio a statuire sulle spese affrontate dalla parte civile anche con riferimento a quanto attiene al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudiziosa sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013