CASS
Sentenza 11 gennaio 2023
Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2023, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) PI NO, nato a [...] il [...] 2) PI RA NA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 28/06/2022 dal Tribunale di Verbania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022, il Tribunale di Verbania ha rigettato l'appello proposto da PI NO e PI RA NA avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 03/06/2022, aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. con decreto del 12/08/2021, del prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in nome e per conto della TO s.r.l. (art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000), ascritto in concorso ai predetti imputati al capo 2) della rubrica. In particolare, oggetto della richiesta di dissequestro formulata dagli istanti erano state le somme Penale Sent. Sez. 3 Num. 560 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 transitate e/o giacenti sui conti correnti della TO successivamente al decreto di sequestro originario. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, PI NO e PI RA NA, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura. Dopo aver richiamato le vicende alla base dell'adozione della misura reale, e le richieste formulate e disattese dal G.i.p., si censura l'ordinanza con particolare riguardo alla ritenuta irrilevanza del fatto che le somme di cui si chiedeva il dissequestro costituissero "provento successivo alla commissione dei reati e, quindi, di sicura derivazione lecita". In particolare, si denuncia l'erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, dovendo comunque il giudice sempre individuare specificamente il "rapporto eziologico tra il reato e il denaro (sia pure contrassegnato da un numerano diverso rispetto a quello effettivamente derivato dall'illecito) che si ritiene ne costituisca il profitto". In definitiva, i ricorrenti contestano la legittimità di un sequestro di somme che non possono costituire profitto o prezzo del reato, difettando la derivazione eziologica da quest'ultimo, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per trasformare una confisca diretta in una confisca per equivalente. In tale prospettiva, si sottolinea che lo stesso Tribunale aveva dato atto della sicura provenienza lecita di alcuni versamenti effettuati sui conti della TO, senza peraltro trarne le necessarie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve invero ritenersi che, sulla questione prospettata, il Tribunale abbia fatto buon governo dell'ormai consolidato principio secondo cui «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, N. 41997 del 13/10/2022, Di Mariano). 3. Deve peraltroi osservarsi che i ricorsi presentano un preliminare profilo di / inammissibilità, essendo stati proposti dalle persone fisiche PI NO e PI 2 RA NA con riferimento al danaro pacificamente sequestrato non già ai ricorrenti, ma alla TO s.r.l. Deve allora trovare applicazione l'indirizzo interpretativo, del tutto incontroverso, secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle tkmmende. Così deciso il 1Snovembre 2022 Il Consigli estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso,. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/06/2022, il Tribunale di Verbania ha rigettato l'appello proposto da PI NO e PI RA NA avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 03/06/2022, aveva respinto un'istanza di revoca del sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. con decreto del 12/08/2021, del prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in nome e per conto della TO s.r.l. (art. 8 d.l.vo n. 74 del 2000), ascritto in concorso ai predetti imputati al capo 2) della rubrica. In particolare, oggetto della richiesta di dissequestro formulata dagli istanti erano state le somme Penale Sent. Sez. 3 Num. 560 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 15/11/2022 transitate e/o giacenti sui conti correnti della TO successivamente al decreto di sequestro originario. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, PI NO e PI RA NA, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura. Dopo aver richiamato le vicende alla base dell'adozione della misura reale, e le richieste formulate e disattese dal G.i.p., si censura l'ordinanza con particolare riguardo alla ritenuta irrilevanza del fatto che le somme di cui si chiedeva il dissequestro costituissero "provento successivo alla commissione dei reati e, quindi, di sicura derivazione lecita". In particolare, si denuncia l'erronea applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2021, dovendo comunque il giudice sempre individuare specificamente il "rapporto eziologico tra il reato e il denaro (sia pure contrassegnato da un numerano diverso rispetto a quello effettivamente derivato dall'illecito) che si ritiene ne costituisca il profitto". In definitiva, i ricorrenti contestano la legittimità di un sequestro di somme che non possono costituire profitto o prezzo del reato, difettando la derivazione eziologica da quest'ultimo, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe per trasformare una confisca diretta in una confisca per equivalente. In tale prospettiva, si sottolinea che lo stesso Tribunale aveva dato atto della sicura provenienza lecita di alcuni versamenti effettuati sui conti della TO, senza peraltro trarne le necessarie conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve invero ritenersi che, sulla questione prospettata, il Tribunale abbia fatto buon governo dell'ormai consolidato principio secondo cui «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 2, N. 41997 del 13/10/2022, Di Mariano). 3. Deve peraltroi osservarsi che i ricorsi presentano un preliminare profilo di / inammissibilità, essendo stati proposti dalle persone fisiche PI NO e PI 2 RA NA con riferimento al danaro pacificamente sequestrato non già ai ricorrenti, ma alla TO s.r.l. Deve allora trovare applicazione l'indirizzo interpretativo, del tutto incontroverso, secondo cui «l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro» (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle tkmmende. Così deciso il 1Snovembre 2022 Il Consigli estensore Il Presidente