Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto Richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole "voci" relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO GE SNC, in persona del liquidatore sig. NN TO pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADISCA 7, presso l'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MANNA, MAURIZIO INFANTE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ STUDI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.. 2438/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Manna e Infante che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso il rigetto del primo e secondo motivo, assorbimento del terzo motivo di ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc TO NN stipulava con la Università degli Studi di Napoli un contratto di appalto per il servizio di pulizia di talune strutture del Policlinico contenente una clausola compromissoria. In corso di esecuzione del contratto, all'incirca alla fine del periodo quadriennale da esso contemplato, il TO sosteneva esservi nel testo del negozio un errore materiale o di calcolo. Affermava infatti che laddove di leggeva che l'ammontare annuo dell'importo dell'appalto a lui dovuto era di L. 987.333.900 doveva invece essere scritto L. 1.102.628.244, somma così risultante dal criterio di misura delle singole voci di cui all'art. 2 del testo stesso. Il TO peraltro con taluni atti stragiudiziali chiedeva la correzione del preteso errore, quindi preso atto del diniego dell'Università che sosteneva l'inesistenza di qualunque errore avendo il contratto di appalto previsto un prezzo globale unitario e non a misura, accedeva alla procedura arbitrale.
Nel contraddittorio delle parti il collegio arbitrale accoglieva la domanda. La Corte d'appello di Napoli, adita dall'Università soccombente, ne dichiarava inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione con sentenza n. 7801 del 1997 accoglieva il ricorso dell'Università medesima, cassava la sentenza della corte territoriale e rinviava per un nuovo esame di merito. La Corte di Napoli, giudice di rinvio, con sentenza n. 2438 del 1999 accoglieva l'impugnazione e rigettava la domanda della snc TO. Il giudice del merito per ciò che ancora rileva escludeva il preteso errore di calcolo o materiale allegato dalla attrice, e con ciò rifiutava l'interpretazione del contratto sottostante all'affermazione dell'errore suddetto. Riteneva che gli arbitri avevano errato nel fermarsi alla lettera del negozio, la quale peraltro presentava elementi di ambiguità stante in particolare il diverso contenuto delle norme di cui agli artt 2 e 10, e nel non aver proceduto all'esame del comportamento che le parti avevano tenuto eseguendo i rispettivi obblighi contrattuali. Alla luce di tale controllo riteneva che il contratto di appalto prevedeva un prezzo unitario e globale e non un prezzo a misura, e che pertanto il TO che non aveva registrato riserve in ordine agli affermati maggiori costi di esecuzione incontrati, era decaduto dalla possibilità di domandarne il riconoscimento. La sentenza impugnata quindi in un successivo passaggio argomentativo ribadiva tale conclusione esaminando ancora la lettera del contratto e richiamando il punto E nn. 1,2,3,4 respingeva anche le doglianze di natura esegetica avanzate dall'appellante. Infine la corte napoletana respingeva, pur rilevando il carattere assorbente della sua interpretazione, l'ulteriore doglianza del TO relativa ad una pretesa violazione dell'art. 1224 cc. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con tre motivi la snc TO NN. Resiste con controricorso l'Università degli Studi di Napoli. La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è anzitutto ammissibile contrariamente a quanto sostiene la resistente amministrazione. È vero infatti che la prima notificazione è stata erroneamente notificata all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma la ricorrente stessa facendo uso di una facoltà che la giurisprudenza della Corte le riconosce, (cass n. 3572 del 2002) ha provveduto a sanare la irregolarità con una nuova notifica eseguita presso la Avvocatura Generale il 13 aprile del 2002.
1.a. Con il primo motivo di ricorso la snc TO lamenta la violazione degli artt. 1362 cc e 829, 830, cpc. Sostiene che il giudice di merito ha errato nell'accedere al criterio interpretativo sussidiario costituito dall'esame del comportamento delle parti, dal momento che la lettera del negozio non ammetteva dubbi in ordine al suo significato. Sostiene pure che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto una violazione dell'art 1224 cpc.
2. Con il secondo motivo che è connesso al primo e deve essere esaminato congiuntamente ad esso, la snc TO lamenta la violazione degli artt 1362, 1430, 1224 cc, 115 cpc, nonché la motivazione illogica e contraddittoria sui relativi punti. Sostiene che l'errore di calcolo da essa sostenuto è stato escluso comunque sulla base di una errata esegesi del testo del contratto.
2.1. Osserva il collegio che l'art 1362 cc contrariamente a ciò che afferma la ricorrente snc non indica affatto la prevalenza del dato letterale di un negozio, addirittura nel senso di escludere il ricorso agli altri strumenti a disposizione dell'interprete nella sua ricerca della comune intenzione delle parti. La lettera piuttosto, come la dottrina ha insegnato, poiché il negozio è dichiarazione di volontà resa con parole, è il primo elemento che si palesa al mondo del diritto ed alla attenzione dell'inteprete giacché costituisce il prodotto più immediato della negoziazione. Ma l'oggetto della ricerca dell'interprete, come specifica il secondo comma della norma in questione, è la cennata comune intenzione, cosicché essa va condotta movendo dalla presa d'atto della parola ma anche, soprattutto laddove il cotesto intepretativo è giustificato appunto dalla opinabilità del testo, come nella specie il giudice del merito ha rilevato, attraverso la valutazione del comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. La valutazione in questione dunque è integrativa dell'intero processo interpretativo giacché soccorre alla soluzione della medesima esigenza di pervenire, fuori di ogni pericolo formalistico, alla identificazione del voluto contrattuale. Osserva ancora il collegio che nella specie la snc TO allegando un errore di calcolo opera una suggestione diretta a nascondere che essa per prima in realtà sostiene una specifica interpretazione della lettera del negozio come individuante un obbligo di pagamento di prezzo a misura escludente la necessita della riserva. La domanda di correzione dell'errore rivolta anche stragiudizialmente è la dimostrazione, nota esattamente la sentenza napoletana, di un contrasto interpretativo del negozio che doveva essere risolto attraverso una verifica della comune intenzione delle parti condotta alla stregua di tutti i criteri all'uopo predisposti dalla legge. Orbene la corte napoletana, premettendo alla sua indagine la necessita di verificare la correttezza di una delle tesi interpretative in contesa basate sulla non univoca lettera del contratto ha fatto buon uso del suo potere di controllo, adeguandosi peraltro alla giurisprudenza della corte suprema (cass nn. 12758 del 1993, e 2058 del 1990). La sentenza impugnata infatti ha rilevato anzitutto la nozione di errore di calcolo che può dare luogo a rettifica del contratto, e lo ha escluso nella specie notando che, a) non si evince dal negozio che l'importo complessivo costituisca somma degli importi espressi analiticamente;
b) la mancanza della esattezza degli addendi, presupposto dell'errore materiale o di calcolo;
c) l'impossibilità di ricavare dal testo del contratto se i costi unitari previsti fossero o meno comprensivi della IVA;
d) la mancata indicazione del costo unitario relativo alla pulizia della Clinica Dermatologica, deponente univocamente per la volontà delle parti di fissare un prezzo complessivo svincolato dai prezzi unitari. Quindi come si è detto ha comparato siffatti elementi con il comportamento che le parti contraenti hanno tenuto fino al sorgere della controversia. Da tutto ciò in modo pienamente ricostruibile e senza alcuna contraddizione ha tratto la conclusione contestata dalla ricorrente della pattuizione di un prezzo globale.
A tale interpretazione il ricorrente dietro lo schermo di inesistenti violazioni di legge semplicemente oppone la sua diversa lettura del negozio. Le doglianze sono complessivamente infondate. 3. È assorbita dalla infondatezza dei primi motivi la trattazione di ogni doglianza relativa ad una violazione dell'art 1224 cc, che ne presupporrebbe invece il fondamento.
4. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 67,14, oltre agli onorari che liquida in euro 4000,00.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003