Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4129
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Sentenza 21 marzo 2003

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A norma dell'art. 1362 cod. civ., l'interpretazione del contratto Richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro è necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha considerato legittima l'interpretazione giudiziale che, in una fattispecie relativa a un contratto di appalto di pulizie, recante una discordanza tra il corrispettivo indicato come importo globale dell'appalto e quello ottenuto sommando le singole "voci" relative alle varie attività che lo componevano, ha escluso l'errore materiale anche sulla base del contegno dei contraenti posteriore alla conclusione dell'accordo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2003, n. 4129
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4129
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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