Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/02/2002, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 R / 6 T . 2 S I . N R IAPUBBLICA ITALIANA G - . E .P B 02 6 9/02 R D . L L A L R E D A A D . I E B OM DEL O OROIT S IB T A N R E N T T S E 1 I S 3 E A A CORTE UPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FINOCCHIARODott. Alfio Presidente R.G.N. 20458/99 - Consigliere Cron. 6414 Dott. Massimo ODDO Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 13/11/01 ConsigliereDott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: NOVA FASHION SRL, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che lo difende unitamente all'avvocato PIER CESARE TACCHI VENTURI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 137/98 della Commissione 2251 tributaria regionale di VENEZIA, depositata il -1- 05/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AYALA VALVA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza di Arzignano, la Guardia di Finanza di Peschiera del Garda effettuava in data 23 maggio 1990 un processo verbale di constatazione a carico della società VA AS S.r.l. con sede in LE (VR). Seguivano tre avvisi di accertamento, con i quali l'ufficio I.I.D.D. di Verona accertava a carico della società maggiori redditi di impresa, ai fini IRPEG ed ILOR, per gli anni 1986, 1987 e 1988. Questi maggiori redditi erano determinati in base al recupero a tassazione di costi contabilizzati in base a fatture emesse dalla Pell.Comm. S.a.s. di Arzignano, e ritenute fittizie dalla Guardia di Finanza. La società VA AS impugnava gli accertamenti in sede giurisdizionale. Il giudice di primo grado respingeva i ricorsi previa riunione degli stessi. La sentenza veniva confermata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. :
2. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione esponendo tre motivi di ricorso. 2251 Con il primo eccepisce un profilo di violazione di legge e lamenta che la sentenza non sarebbe validamente motivata. La motivazione era stata fatta solo per relationem con riferimento al giudizio di primo grado, e non dimostrerebbe di avere valutato criticamente il provvedimento censurato e le censure proposte.
3. Con il secondo motivo di impugnazione la società eccepisce un ulteriore profilo di violazione di legge, esattamente dell'art.42 DPR n.600/1972, in materia di motivazione degli avvisi di accertamento. Gli avvisi sarebbero nulli per violazione di questa norma, per mancanza di motivazione. Anche per questi ultimi (come per le sentenze) non sarebbe ammissibile una motivazione per relationem, né sarebbe sufficiente il rinvio al processo verbale.
4. Con un terzo ed ultimo motivo la VA AS eccepisce un ulteriore profilo di violazione di legge. Ricorda che l'illecito addebitato alla VA AS trae origine da una verifica generale effettuata dalla Guardia di Finanza di Arzignano nei confronti della Pell.Comm. S.a.s. La Guardia di Finanza aveva ritenuto che quest'ultima avesse "acquistato" pellami dalla ditta ICED S.a.s. di Padova in base a fatture ritenute false. R Poiché la Pell. Comm. aveva venduto pellami, per la stessa quantità, alla ricorrente, gli accertatori avevano ritenuto che anche queste fatture fossero false. Secondo la ricorrente la prova della falsità delle fatture ricevute dalla Pell.Comm. era priva di quei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per poterne dedurre in via presuntiva anche la falsità delle fatture emesse dalla Pell.Comm. sulla VA AS. Mancherebbero ulteriori elementi di riscontro per provare l'assunto dell'Amministrazione.
5. La ricorrente ha presentato infine una memoria difensiva nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso, MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo dell'impugnazione è fondato, e va accolto, mentre gli altri rimangono assorbiti. La pronunzia impugnata, infatti, si limita a rinviare alla motivazione di quella di primo grado, che peraltro non riporta neppure sinteticamente e ad affermare che l'appello non contiene motivi nuovi rispetto a quelli sostenuti dal contribuente nel ricorso di primo grado. In questo modo il giudice del merito non consente di ricostruire l'iter logico giuridico attraverso il quale è giunto a а quella certa decisione, le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le argomentazioni della società contribuente, ragioni che quest'ultima ribadisce nel proprio ricorso. In sostanza la Commissione Regionale non ha adempiuto in alcun modo al proprio obbligo di motivazione. L'esistenza del vizio di difetto di motivazione appare dunque di immediata evidenza. Va dunque accolto il primo motivo di impugnazione, che si riferisce a tale vizio, mentre i motivi ulteriori rimangono assorbiti. La pronunzia della Commissione regionale deve essere annullata in relazione al motivo accolto, e la controversia va rimessa, per un riesame e per la liquidazione delle spese anche della presente fase di legittimità, ad altra sezione della stessa Commissione Regionale Tributaria del Veneto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo con assorbimento degli altri, cassa la pronunzia in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese alla stessa Commissione Regionale Tributaria del Veneto in altra sezione. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. 11/ ConsigliereConsigliert estensore (dr. Stefano/Monaci) فقط IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista Presidente Mo/Finoectator DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O 6 I 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / N T 6 S 2 I . B G A .R E I . .P L R R L D A A A L T . D E B U D A E I B T T I S 1 A N N R E I 3 E S T 1 S R I E . E A N T A M 5 л с