Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
I A D IC A . S O BL S L A L B 3 O 3 B A 5 I . S T E D R P A S A ' I T L 0 557 1 /03 S N L 3 E O G 7 - D P O 8 I - M A S I 1 D N A E E NOME D S D , E I O E G A T R T G N O S E E RTE SUPREMA DI CASSAZIONE I T L S IT G E Uggetio E R I R A L D L INSINUAZIONE TARDIVA O SEZIONE PRIMA CIVILE E AMMINISTRAZIONE D STRAORDINARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 25531/00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Do Sergio DI AMATO Rel. Consigliere Cron.12287 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Rep. Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere Ud.19/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: VOXON SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissaro Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENE C 108 presso 'Avvocato SALVATORE PESCATORE che la rappresenta difende e unitamente all'Avvocato GIUSEPPE MANCA giusta delega a A margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F CRAVANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 11 326, presso i'avvocato 2002 SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, RENATO 2393 giusta delega a margine del controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 3762/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/12/99: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO: udilo il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Voxon, in amministrazione straordinaria, proponeva appello avverso 1 å sentenza del 25 settembre 1997 con cui il Tribunale di Roma aveva ammesso Giusep- pe TI al passivo della procedura per l'importo di lire 90.760.000=, a titolo di indennità supplemenza- re dovuta ai dirigenti di imprese industriali, ai sensi degli accordi collettivi 13 aprile 1981 16 maggioe 1985, in caso di risoluzione del rapporto conseguente a stato di crisi dell'impresa. In particolare, 1'appellante lamentava 1' erronea interpretazione dei citati accordi, in quanto l'indenità supplementare do veva ritenersi prevista soltanto in relazione a risolu- zicni del rapporto giustificate da situazioni di crisi, e non dalla cessazione definitiva dell'attività, aila quale nella specie aveva fatto riferimento il recesso della Voxon con sen-enza del 20La Corte di appello di Roma, dicembre 1999, rigettava il gravame osservando che: j 1'allegato 1 dell'accordo 16 maggio 1985 prevedeva una indennità supplementaro, in casc di risoluzione del rapporto, dovuta anche ai dirigenti delle aziende poste in amministrazione straordinaria, sempre che l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui alla legge 3 aprile 1979, 11. 95; 2) nella specie il licenziamento era stato motivato con la scadenza del termine per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, disposto con l'ammissione ila procedura di amministrazione straordinaria;
pertanto, era impli- cito il riferimento alla situazione di crisi non risol- ta al termine previsto pe수 la continuazione dell'impresa. Avverso detta sentenza la s.p.a. Voxon, in ammini- strazione straordinaria, propone ricorso per cassazio- ne, deducendo un unico motivo, illustrato anche con me- moria. US TI resiste con con-roricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo dedo Lo la ricorrente iamenta violazione degli artt. 1362, 1363, 2364 e 2118 cod. civ. e dell'art. 12 d.p.c.c., in relazione agli accordi collettivi 13 aprile 1981 e 16 maggio 1985 per i diri- genti industriali, nonché il vizio di motivazione. La ricorrente, in particolare, si duole che la sussistenza di una delle ipotesi di corresponsione dell'indennità supplementare sia state affermata сол una motivazione apparente che non consente di ricostruire l'iter logico せ giuridico del ragionamento seguito dal giudice. L'interpretazione della Corte di appello sarebbe con- traddetta, secondo la ricorrente, cal dato letterale in base al quale l'indennità di cun causa ė dovuta "sempre che l'azienda motivi il recesso con riferimento alla situazione di cui aila legge medesima" (idest alla legge n. 95 del 1979), nonché dal comportamento succes- sivo delle parti, evidenziato con la circolare 7 maggio 1981 della Confindustria, che individuava quali presup posti dell'indennit supplementare l'esistenza di una situazione di crisi, un recеss motivato con specifico riferimento a tale situazione e l'accettazione de l trattamento da parte del dirigente, con rinunzia al ri- corso al collegio arbitrale, previsto dall'art. 19 del c.c.n.
1. Secondo la ricorrente l'interpretazione della Corte di appello contrasterebbe ancho con la ratio de- gli accordi, che sarebbe quella di consentire un reces so pressoché immotivato alle imprese che si trovino in particolari situazioni, attribuendo nel contempo una indennità supplementare al dirigente che rinunzi ad im- 4 pugnare il recesso innanzi al collegio arbitrale, Nella specie, invece, il rapporto di lavorɔ era proseguito, malgrado la crisi che aveva dato luogo alla procedura di amministrazione straordinaria, cd il recesso non era stato motivato con la situazione di crisi, ma соп la cessazione dell'attività di impresa e, quindi, con una situazione diversa da quella che giustifica l'ammissione alla procedura di amministrazione control- _ata, Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di que- sta Corte costituisce principio consolidato l'afferma- zione secondo cui l'interpretazione dei contratti col- lettivi di diritto Comune riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, solo alla verifi- ca del rispetto dei caroni legali di ermeneutica con- trattuale ed al controllo della sussistenza di una mo- tivazione adeguata e immune da vizi logici. Nella spe- cie la carenza di mclivazione è evidente. A fronte di un appello incentrato sulla interpretazione degli ac- cordi collettivi del 1981 e del 1985 e sulla tesi della esclusione del diritto alla indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto collegata alla cessa- dell'attività d'impresa intervenuta nel corsozicne della amministrazione straordinaria, la Corte di merito 5 si è limitata al rilievo, de tutto scontato perché ri- pele la lettera degli accordi, che "l'indennità supple- mentare spetta anche ai dirigenti delle aziende poste in amministrazione straordinaria attuato ai sensi e con la procedura della legge 3 aprile 1979, π. 95, sempre che l'azienda mozivi il recesso con _ferimento alla situazione di cui alla legge medesima". La Corte terri- Toriale, pertanto, non ha preso posizione sulla que- stione interpretativa che le era stata sottoposta;
tut- tavia, passando, poi, all'esame della lettera di reces- SO ha affermato che il riferimento alla cessazione disposto in dell'esercizio della altività d'impresa, sede di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, conteneva un implicito riferimento alla situazione di crisi e soddisfaceva, quindi, le conci Ж zioni proviste dall'accordo per il diritto alla inden- nilà supplementare. Tale affermazione, però, supponeva che fosse risolta in scnso negative proprio la questio- ne della rilevanza, in presenza di una situazione di crisi aziendale, di specifiche distinte motivazioni in- dicate a giustificazione del licenziamento. In conclusione, La sentenza impugnata ha di fatto affcrmato che gli accordi collettivi attribuiscono l'indennità supplementare non soltanto ai dirigenti li- cenziati con la generica motivazione della crisi azien- dale, ma anche, in presenza di una situazione di crisi aziendale, ai dirigenti licenziati con החנו distinţa specifica gius ificazione;
in altre parole, indiretta- mente e senza spiegare l'iter logico seguito, ha riso- to a questione se gli accordi collettivi avessero in- teso garantire sempre e comunque al dirigente licenzia- to in presenza di crisi una indernità, aggiuntiva ri- spetto allo spettanze di fine rapporto, ovvero avessero inteso attribuire tale indennità soltanto nelle situa- zioni nelle quali le imprese esercitavano la facoltà, correlativamente altribuita, di un recasso motivato con 1 solc generico riferimento alla situazione di crisi aziendale. Per quanto sopra detto la sentenza impugnata deve X e3scre Cassata con rinvio, anche per le spese del giu- dizio di cassazione, ad a tra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà dare motivata interpretazio- ne degli accordi collettivi 13 aprile 1981 e 16 maggio 1985, stabilendo se, in caso di risoluzione del rappor- IQ in presenza di stalo di crisi dell'impresa, 1'indennità supplementare spetti ai dirigenti anche quando il licenziamento sia motivato con riferimento alia cessazione dell'esercizio dell'impresa. P M + accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per ie 7 spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la Corte di appello di Roma. Così deciso in Romo nella camera di consiglio del 19 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estersore Sergio Di Amato (Rosario De Musis) (Sergio Di Amato) Playmis Аисто IL CANCELLIERE Demendeo Marsalus CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria -9 APR. 2003/ IL CANCELLI il