Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei minori o di altre persone incapaci è un reato istantaneo, potendo realizzarsi anche con un solo atto elusivo degli obblighi dallo stesso imposti.
Commentario • 1
- 1. Famiglia, figli, visita, padreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2009, n. 13101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13101 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/02/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 474
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 38955/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IC, nato il [...] a [...], parte offesa, avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 13 ottobre 2008;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 13 ottobre 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da CO IC e disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale n. 5520/07 N.R.. Avverso il decreto lo CO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza dell'art. 127 c.p.p., comma 1, perché il G.i.p. ha esulato dai rigorosi limiti dell'accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione, che può estendersi solo alla specificità e pertinenza della richiesta investigativa, esprimendo una valutazione di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente.
L'impugnazione è fondata.
Il provvedimento impugnato, nell'estrema sintesi della motivazione, si fonda su due punti essenziali: il primo riguarda l'infondatezza della notitia criminis;
il secondo, l'episodicità della condotta e l'insussistenza del dolo.
L'infondatezza è ritenuta contraddittoriamente, in contrasto con la contestuale affermazione dell'accertamento solo parziale della condotta, concernente la veridicità e la conseguente sussistenza dell'impedimento del figlio dell'imputata, da questa addotto, rispetto al quale si sarebbe dovuta valutare la pertinenza e la rilevanza dell'indagine suppletiva richiesta.
Appare fondata al riguardo la violazione di legge dedotta dalla parte offesa ricorrente, in quanto il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice previsto dall'ari. 388 c.p. si configura con qualunque comportamento, positivo o negativo, diretto a impedire o a ostacolare l'esecuzione degli obblighi imposti col provvedimento (Cass., Sez. 6, 18 novembre 1999 n. 2925, ric. Baragiani;
Sez. 6, 4 giugno 1990 n. 15337, ric. Piraino). Nel secondo punto non tiene conto che il secondo comma dell'art. 388 c.p., prevede un reato istantaneo, per la cui configurazione non si richiede il compimento di un'attività e che perciò si realizza anche con un solo atto elusivo del provvedimento del giudice concernente l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, sicché il riferimento all'episodicità della condotta risulta incongruo a fronte della definzione normativa della fattispecie. Nel predetto reato l'elemento psicologico è costituito dalla coscienza e volontà di eludere il provvedimento, e quindi da dolo generico, in quanto non è richiesto da parte dell'agente alcun fine specifico, ne' alcuna determinazione intenzionale (Cass., Sez. 6, 22 settembre 1998 n. 11254, De Leo;
Sez. 6, 19 settembre 1989 n. 16817, ric. Martino;
Sez. 6, 27 febbraio 1986 n. 8528, ric. Grippaldi). Il decreto impugnato risulta pertanto illegittimo e dev'essere annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009