Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la presenza del debitore esecutato è richiesta anche con riferimento al giudizio in ordine alle irregolarità riguardanti la fase dell'assegnazione dei beni pignorati, sussistendo, in detta fase, un evidente interesse del debitore stesso alla determinazione dell'offerta di pagamento al più alto valore possibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Suo Legale Rappresentante Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA LGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TORRE, che la difende unitamente all'avvocato LODOVICO GIORGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA COLONIALE COMMISSIONARIA ZUCCHERI SA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 279/98 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 2/4/1998, depositata il 13/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per la nullità della sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'espropriazione immobiliare promossa davanti al tribunale di Pistoia dalla Banca Nazionale del Lavoro in danno della Società SE.PE.CO. il giudice unico dell'esecuzione dello stesso tribunale, con sentenza del 13 giugno 1988, ha dichiarato illegittima l'ordinanza con la quale era stata respinta l'istanza di assegnazione dei beni pignorati proposta dal creditore intervenuto s.a.s. La Coloniale Commissionaria Zuccheri ed era stato fissato un nuovo incanto.
2. Per la cassazione di questa sentenza la Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso.
L'intimata società La Coloniale Commissionaria Zuccheri non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata è stata resa tra le seguenti parti:
a) la società La Coloniale Commissionaria Zuccheri, quale creditore intervenuto;
b) la Banca Nazionale del Lavoro, quale creditore procedente. La sentenza non è stata resa in confronto della Società SE.PE.CO, che è la debitrice esecutata, la quale, quindi, non ha partecipato al giudizio di opposizione agli atti esecutivi dal quale è scaturita la sentenza impugnata.
2. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la presenza del debitore esecutato è richiesta anche con riferimento alle irregolarità riguardanti la fase dell'assegnazione. Infatti, in questa fase il debitore (oltre che il creditore procedente ed i creditori intervenuti) ha evidente interesse a che l'offerta di pagamento sia determinata al valore più alto possibile (o, quanto meno, ha interesse a che non sia inferiore al valore minimo indicato dall'art. 506 cod. proc. civ. ed al prezzo determinato a norma dell'art. 568 dello stesso codice), per allargare l'area del soddisfacimento dei suoi creditori ed incamerare l'eventuale residuo.
3. La mancata partecipazione della debitrice Società SE.PE.CO al giudizio di opposizione agli atti esecutivi di cui si discute comporta la nullità della sentenza impugnata, che questa Corte pu6 dichiarare d'ufficio.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice dell'esecuzione del tribunale di Pistoia, il quale disporrà l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato e di altri creditori, se intervenuti.
4. La conclusione raggiunta non consente l'esame dei motivi del ricorso.
Le spese di questo giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Pistoia, anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001