Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15255 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 255 /02 LA CORTE SUPREMA NE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 13794/00 Cron. 35524 Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud. 30/09/02 Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVISI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IN SESTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAFILE 5, presso lo studio dell'avvocato TINA 2002 GREGORI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO 3796 SALARI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 107/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 23/12/99 R.G.N. 6877/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 29.11.1991 al Pretore di Perugia, ST RI esponeva di aver svolto, dal 19.1.1988, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, mansioni tipiche del profilo di capo tecnico, come individuate dal D.M. 14.5.1985; mansioni per le quali - in base alla classificazione contenuta nel ccnl 1987/89 - gli spettava il riconoscimento della qualifica superiore di capo tecnico con decorrenza 5.5.1988, con le differenze retributive maturate dal 1.1.1986, data di costituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, già Azienda Autonoma. Costituitosi in giudizio, l'Ente convenuto contestava la pretesa del ricorrente, ma il Pretore accoglieva la domanda con sentenza dell' 11.11.1993 riconoscendo all'attore le differenze retributive, in relazione alla superiore qualifica, a partire dall' 11.11.1986. Detta sentenza veniva impugnata dalle Ferrovie dello Stato davanti al Tribunale di Perugia, il quale, con sentenza del 23.12.1999 confermava integralmente la decisione di primo grado. Osservava il Giudice del gravame che l'espletata istruttoria aveva comprovato pienamente le mansioni espletate dal RI, come mansioni proprie del "capo tecnico". Quanto poi, agli ulteriori motivi di gravame formulati, in via subordinata dall'Ente appellante, e riguardanti la decorrenza della superiore qualifica e delle connesse differenze retributive, come riconosciuta dal Pretore, rilevava il Tribunale che non se ne poteva tener conto poiché alla enunciazione di quei motivi non era seguita alcuna precisa richiesta in sede di conclusioni. Per la cassazione di questa sentenza la S.p.A. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso il RI. MOTIVI DELLA DECISIONE deducendo la violazione e la falsa applicazione Col primo motivo- dell'art. 112 c.p.c., nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia lamenta la società ricorrente che il Tribunale aveva del tutto - olumenile T omesso l'esame della subordinata concernente la decorrenza delle differenze retributive riconosciute dal primo Giudice. Col secondo motivo deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2103 c.c., 112 c.p.c., nonché l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamenta la ricorrente che il Tribunale, confermando la statuizione pretorile, ha fatto decorrere il riconoscimento della superiore qualifica dalla data del 5.2.1988, senza tener conto del compimento del termine di tre mesi dall'inizio di svolgimento delle relative mansioni, e del fatto che lo stesso attore aveva indicato una decorrenza dal 5.5.1988 (ultrapetizione). Col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 2943, n.1 c.c. per aver il Tribunale erroneamente fatto decorrere la prescrizione dei crediti vantati dalla controparte a ritroso, dalla data di deposito del ricorso introduttivo (11.11.1991) anziché dalla data da notificazione del medesimo (28.12.1991). Il primo motivo del ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Premesso, in via di principio, che secondo costante giurisprudenza di - l'individuazione delle ragioni della parte, e delle conseguentiquesta Corte - richieste va desunta dall'esame complessivo di tutti gli atti difensivi della medesima, anche redatti nei differenti gradi di giudizio, deve rilevarsi che come risulta dalla stessa sentenza di appello la questione concernente la -- decorrenza della qualifica superiore e delle connesse differenze retributive figurava espressamente tra i motivi di appello formulati dalla società ricorrente. A p.4 di tale sentenza, infatti, si dà atto che l'appellante "assumeva che la decisione di 1° grado era comunque errata in ordine sia al tempo di decorrenza N della qualifica superiore, sia alle relative differenze retributive, stante l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al personale ferroviario sino all'entrata in vigore della contrattazione collettiva 5.2.1988". Non trova pertanto alcuna giustificazione la motivazione del Tribunale (p.6) laddove riferisce che alla enunciazione degli ulteriori motivi di gravame prospettati in via subordinata dall'appellante non avrebbe fatto seguito alcuna precisa richiesta in sede di conclusioni. L'errore nel quale è incorso, dunque, il Tribunale è quello di non aver dato ingresso all'esame, nel merito, della decorrenza delle differenze retributive, considerando questo aspetto del tutto estraneo all'impugnazione e, conseguentemente, “definitivamente consolidato" nei termini accolti dalla sentenza pretorile. Ciò spiega pure il motivo per cui il Tribunale non si è posto il problema circa la fondatezza della decorrenza delle differenze retributive, collocata dal primo Giudice in una data anteriore a quella di vigenza del contratto collettivo, in considerazione delle mansioni svolte dal lavoratore, e assai prima ancora dell'acquisizione della superiore qualifica. Aspetti, questi che - pertanto - dovranno essere riesaminati dal Giudice di rinvio nel rispetto delle difese svolte dalle parti in proposito e delle eventuali preclusioni di rito, tenendo conto che, in via di principio, il dipendente destinato a svolgere mansioni superiori ha comunque diritto alla retribuzione corrispondente all'attività svolta, anche laddove non sia ancora operante l'art. 2103 c.c. (conf., per il pubblico impiego non ancora “contrattualizzato”, Cass., 13.5.1996, n. 4464, e, più specificamente, per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ante ccnl del 1988, Cass., 24.1.1996, n. 506 e Cass., 4.2.2000, n. 1263 ed altre). Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso. 3 La sentenza impugnata va, pertanto cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Pichin. Muham Vilma Pammi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 29 OTT. 2002290II. IL CANCELLIERE Vilina Brun ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D! REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533