CASS
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI TT AN nato a [...] il [...] DI AN AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP SA, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
lette le note di trattazione scritta formulate dall'avv. Luigi Di Penta, difensore di IO Di TT. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6575 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con separati atti, i difensori di IO Di PE e di TT Di ST ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità del Di PE - quale amministratore unico della società Particolari s.r.I., fallita in data 10 maggio 2013, dalla sua costituzione e fino al 18 febbraio 2011, e, nel periodo successivo, quale gestore di fatto e co- amministratore di fatto - e del Di ST - quale amministratore unico della società Particolari s.r.I., dal 18 febbraio 2011 e sino al 30 settembre 2011 -, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 1, legge fall., perché, in concorso tra loro e in esecuzione di contratti di affitto di ramo d'azienda e di prestazione di servizi, sottoscritti con la Cheope s.r.l. - della quale il Di PE era stato amministratore -, svolgevano attività di intermediazione riconducibili a quest'ultima, riversando sulla prima i costi di gestione della movimentazione di magazzino e consegna merci, così distraendo risorse finanziarie della fallita. 2. La difesa di IO Di PE articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'inutilizzabilità, già eccepita nell'atto di appello, della relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e di quella del curatore fallimentare, nonché delle successive integrazioni, in quanto non depositate entro il termine di conclusione delle indagini decorso dalla prima iscrizione della notizia di reato, ma, diversamente, solo nel termine di conclusione delle indagini relativo a una nuova iscrizione di notizia di reato per i medesimi fatti e non per un nuovo reato, diverso da quello già iscritto, avendo il pubblico ministero semplicemente modificato la qualificazione giuridica del fatto, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurlo solo ad aggiornare l'originaria iscrizione. 2.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito, con argomentazioni illogiche, contraddittorie e parziali, hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato, trascurando parti essenziali delle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali risultava l'assenza, nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato, di operazioni in danno della fallita e, soprattutto, l'assenza di indicatori della qualifica di amministratore di fatto del medesimo nel periodo successivo. 2.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito, senza argomentare sul punto, hanno inflitto all'imputato una pena superiore al minimo edittale, omettendo di concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa di TT Di ST articola tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., lamenta che i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di 2 i),0 operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestito la qualità di amministratore della fallita, anziché solo di quelle relative al periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento. 3.2 Con il secondo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, per un verso, ha giustificato le operazioni di vendita sottocosto e, per altro verso, ha ritenuto ingiustificata la scelta della società di dare esecuzione ai contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi conclusi con la Cheope s.r.I., nonostante entrambe le decisioni fossero state determinate dalla medesima logica di salvaguardia della compagine sociale. 3.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge, lamenta l'erronea qualificazione della condotta ascritta all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 216 legge fall., anziché a quella di cui all'art. 217 legge fall., atteso che il «soccorso economico» prestato alla Cheope s.r.I., unico cliente della fallita, aveva rappresentato l'unico sistema per evitare che la merce prodotta dalla Particolari s.r.I., che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in stock e sottocosto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso formulato nell'interesse di IO Di PE è infondato. 2. Quanto al primo motivo formulato dalla difesa di IO Di PE, che eccepisce l'inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e di quella del curatore fallimentare, già sollevata nell'atto d'appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, sicché la previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, non trova applicazione nel procedimento contro TI (Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, R., Rv. 262536). E' quanto accaduto nel caso di specie, in cui il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione dei nominativi degli indagati e non a una nuova iscrizione degli stessi in merito ai medesimi fatti. Tanto non senza considerare, per un verso, che sia la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, sia quella del curatore fallimentare, in uno con le successive integrazioni, sono state acquisite a dibattimento, nulla osservando le parti, e, per altro verso, che a dibattimento si è proceduto all'ascolto del consulente del pubblico ministero e del curatore fallimentare e, pertanto, il contenuto delle relazioni è stato riversato nelle dichiarazioni rese, in merito alle quali non è stata articolata alcuna eccezione di inutilizzabilità. 3. Infondato è anche il secondo motivo. La difesa del Di PE lamenta la trascuratezza con la quale i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni rese dai testi in merito sia alle operazioni poste in essere dall'imputato, tutt'altro che dannose per la compagine sociale, sia al ruolo di amministratore di fatto della Particolari s.r.I., ricoperto nel periodo successivo a quello in cui era stato amministratore di diritto della società. 3.1 Va premesso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Con l'atto d'appello la difesa del Di PE si era limitata a criticare genericamente la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi da parte del giudice di primo grado, escludendo la fondatezza delle stesse. 3.2 Nella sentenza in verifica, i giudici hanno approfondito il contenuto delle testimonianze, cui hanno dedicato un intero paragrafo, analizzando, attraverso un esaustivo percorso motivazionale, le dichiarazioni rese da ciascuno dei testi e traendo, in uno con il restante compendio probatorio, le conclusioni non condivise dalla difesa. Né, sul punto, rileva la circostanza, addotta in ricorso, che i giudici d'appello abbiano omesso di motivare espressamente in relazione a specifiche deduzione prospettate con il gravame, in quanto la valutazione delle stesse risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. 3.3 Invero, nelle sentenze di merito, i giudici hanno desunto la consapevolezza dell'imputato di conferire al patrimonio della Particolari sr.!. una destinazione tutt'altro che vantaggiosa, destinandolo, come ammesso dallo stesso Di PE, alla salvaguardia dell'unico cliente, la Cheope s.r.l. 3.4 I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato le singole emergenze probatorie relative allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto da parte dell'imputato dopo la perdita di quello di amministratore di diritto, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881). La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da omissioni. 4. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Al di là della generica formulazione, sviluppata solo nella sintesi finale dell'atto d'appello, di «diminuire la pena inflitta in primo grado», la richiesta di concessione delle circostanze on risulta sviluppata nel gravame. Ne deriva che, in quanto non formulata con l'impugnazione di merito e non sottoposta in alcun modo alla cognizione del giudice di secondo grado, la stessa, correttamente, non è stata esaminata, né la stessa può essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. La regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della corte d'appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 5. Infondato è anche il ricorso formulato nell'interesse di TT Di ST. Giova premettere che tutti e tre i motivi articolati fanno leva sul movente delle operazioni societarie contestate e, dunque, sulla scelta dovuta alla necessità, perché conveniente, di salvaguardare la Cheope s.r.I., unico cliente della Particolari s.r.l. 6. Infondato è il primo motivo, che investe l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestito la qualità di amministratore della fallita, anziché solo per quelle relative al periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento. Il motivo non coglie nel segno, in quanto articolato in relazione alle vendite sotto costo, là dove, diversamente, i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione all'operazione di affitto del ramo d'azienda in favore della Cheope s.r.I., sulla quale la difesa nulla ha osservato, né eccepito, limitandosi a valorizzare il movente della stessa, quello di salvaguardare la «salute» della società che rappresentava il suo unico cliente. Ne deriva che le motivazioni offerte nelle sentenze di merito resistono alla censure sollevata. 7. Anche il secondo motivo è infondato. Ancora una volta, la difesa censura la divergenza di valutazione tra le operazioni di vendita sottocosto, ritenute corrette, e quelle di esecuzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi conclusi con la Cheope s.r.I., omettendo di argomentare in merito all'oggetto dell'imputazione che riguarda, invece, la distrazione del patrimonio societario della Particolari s.r.l. in favore della prima, attraverso la sottoscrizione del contratto di affitto e di prestazione di servizi. 8. Privo di pregio è il terzo motivo che investe la qualificazione della condotta ascritta all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 216 legge fall. Ad avviso della difesa, il «soccorso economico» prestato alla Cheope s.r.I., unico cliente della fallita, aveva rappresentato lo strumento necessario per evitare che la merce prodotta dalla Particolari s.r.I., che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in stock e sottocosto», circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre i giudici a sussumere la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. La Corte territoriale, diversamente e correttamente, non ha ritenuto configurabile la fattispecie di bancarotta semplice, evidenziando che le operazioni della Particolari s.r.l. erano preordinate a dare esecuzione a contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi sottoscritti con la Cheope s.r.I., volti a distogliere liquidità alla fallita e trasferire alla stessa le passività di quest'ultima, argomentazione, questa, con la quale la difesa non si è confrontata, limitandosi, anche stavolta, a valorizzare solo il movente della scelta. 9. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EP SA, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
lette le note di trattazione scritta formulate dall'avv. Luigi Di Penta, difensore di IO Di TT. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6575 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con separati atti, i difensori di IO Di PE e di TT Di ST ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Vasto che ha affermato la penale responsabilità del Di PE - quale amministratore unico della società Particolari s.r.I., fallita in data 10 maggio 2013, dalla sua costituzione e fino al 18 febbraio 2011, e, nel periodo successivo, quale gestore di fatto e co- amministratore di fatto - e del Di ST - quale amministratore unico della società Particolari s.r.I., dal 18 febbraio 2011 e sino al 30 settembre 2011 -, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216, comma 1, n. 1, legge fall., aggravato ai sensi dell'art. 219, comma 1, legge fall., perché, in concorso tra loro e in esecuzione di contratti di affitto di ramo d'azienda e di prestazione di servizi, sottoscritti con la Cheope s.r.l. - della quale il Di PE era stato amministratore -, svolgevano attività di intermediazione riconducibili a quest'ultima, riversando sulla prima i costi di gestione della movimentazione di magazzino e consegna merci, così distraendo risorse finanziarie della fallita. 2. La difesa di IO Di PE articola tre motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta l'inutilizzabilità, già eccepita nell'atto di appello, della relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e di quella del curatore fallimentare, nonché delle successive integrazioni, in quanto non depositate entro il termine di conclusione delle indagini decorso dalla prima iscrizione della notizia di reato, ma, diversamente, solo nel termine di conclusione delle indagini relativo a una nuova iscrizione di notizia di reato per i medesimi fatti e non per un nuovo reato, diverso da quello già iscritto, avendo il pubblico ministero semplicemente modificato la qualificazione giuridica del fatto, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurlo solo ad aggiornare l'originaria iscrizione. 2.2 Con il secondo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito, con argomentazioni illogiche, contraddittorie e parziali, hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato, trascurando parti essenziali delle dichiarazioni rese dai testi, dalle quali risultava l'assenza, nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato, di operazioni in danno della fallita e, soprattutto, l'assenza di indicatori della qualifica di amministratore di fatto del medesimo nel periodo successivo. 2.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che i giudici di merito, senza argomentare sul punto, hanno inflitto all'imputato una pena superiore al minimo edittale, omettendo di concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche. 3. La difesa di TT Di ST articola tre motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., lamenta che i giudici di merito hanno ravvisato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di 2 i),0 operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestito la qualità di amministratore della fallita, anziché solo di quelle relative al periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento. 3.2 Con il secondo, proposto per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con argomentazioni illogiche e contraddittorie, per un verso, ha giustificato le operazioni di vendita sottocosto e, per altro verso, ha ritenuto ingiustificata la scelta della società di dare esecuzione ai contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi conclusi con la Cheope s.r.I., nonostante entrambe le decisioni fossero state determinate dalla medesima logica di salvaguardia della compagine sociale. 3.3 Con il terzo, proposto per violazione di legge, lamenta l'erronea qualificazione della condotta ascritta all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 216 legge fall., anziché a quella di cui all'art. 217 legge fall., atteso che il «soccorso economico» prestato alla Cheope s.r.I., unico cliente della fallita, aveva rappresentato l'unico sistema per evitare che la merce prodotta dalla Particolari s.r.I., che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in stock e sottocosto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso formulato nell'interesse di IO Di PE è infondato. 2. Quanto al primo motivo formulato dalla difesa di IO Di PE, che eccepisce l'inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica del pubblico ministero e di quella del curatore fallimentare, già sollevata nell'atto d'appello, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il pubblico ministero iscrive nel registro delle notizie di reato il nome della persona cui il reato è attribuito, sicché la previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, non trova applicazione nel procedimento contro TI (Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, R., Rv. 262536). E' quanto accaduto nel caso di specie, in cui il pubblico ministero ha proceduto all'iscrizione dei nominativi degli indagati e non a una nuova iscrizione degli stessi in merito ai medesimi fatti. Tanto non senza considerare, per un verso, che sia la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, sia quella del curatore fallimentare, in uno con le successive integrazioni, sono state acquisite a dibattimento, nulla osservando le parti, e, per altro verso, che a dibattimento si è proceduto all'ascolto del consulente del pubblico ministero e del curatore fallimentare e, pertanto, il contenuto delle relazioni è stato riversato nelle dichiarazioni rese, in merito alle quali non è stata articolata alcuna eccezione di inutilizzabilità. 3. Infondato è anche il secondo motivo. La difesa del Di PE lamenta la trascuratezza con la quale i giudici di merito hanno valutato le dichiarazioni rese dai testi in merito sia alle operazioni poste in essere dall'imputato, tutt'altro che dannose per la compagine sociale, sia al ruolo di amministratore di fatto della Particolari s.r.I., ricoperto nel periodo successivo a quello in cui era stato amministratore di diritto della società. 3.1 Va premesso che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Con l'atto d'appello la difesa del Di PE si era limitata a criticare genericamente la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi da parte del giudice di primo grado, escludendo la fondatezza delle stesse. 3.2 Nella sentenza in verifica, i giudici hanno approfondito il contenuto delle testimonianze, cui hanno dedicato un intero paragrafo, analizzando, attraverso un esaustivo percorso motivazionale, le dichiarazioni rese da ciascuno dei testi e traendo, in uno con il restante compendio probatorio, le conclusioni non condivise dalla difesa. Né, sul punto, rileva la circostanza, addotta in ricorso, che i giudici d'appello abbiano omesso di motivare espressamente in relazione a specifiche deduzione prospettate con il gravame, in quanto la valutazione delle stesse risulta dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. 3.3 Invero, nelle sentenze di merito, i giudici hanno desunto la consapevolezza dell'imputato di conferire al patrimonio della Particolari sr.!. una destinazione tutt'altro che vantaggiosa, destinandolo, come ammesso dallo stesso Di PE, alla salvaguardia dell'unico cliente, la Cheope s.r.l. 3.4 I giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato le singole emergenze probatorie relative allo svolgimento del ruolo di amministratore di fatto da parte dell'imputato dopo la perdita di quello di amministratore di diritto, facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881). La motivazione resiste, dunque, anche alle censure sollevate in questo giudizio di legittimità, essendo corretta dal punto di vista giuridico e scevra da omissioni. 4. Privo di pregio è anche il terzo motivo. Al di là della generica formulazione, sviluppata solo nella sintesi finale dell'atto d'appello, di «diminuire la pena inflitta in primo grado», la richiesta di concessione delle circostanze on risulta sviluppata nel gravame. Ne deriva che, in quanto non formulata con l'impugnazione di merito e non sottoposta in alcun modo alla cognizione del giudice di secondo grado, la stessa, correttamente, non è stata esaminata, né la stessa può essere oggetto di motivo di ricorso di legittimità. La regola, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso non investito dal controllo della corte d'appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 5. Infondato è anche il ricorso formulato nell'interesse di TT Di ST. Giova premettere che tutti e tre i motivi articolati fanno leva sul movente delle operazioni societarie contestate e, dunque, sulla scelta dovuta alla necessità, perché conveniente, di salvaguardare la Cheope s.r.I., unico cliente della Particolari s.r.l. 6. Infondato è il primo motivo, che investe l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per operazioni economiche risalenti al periodo in cui lo stesso aveva rivestito la qualità di amministratore della fallita, anziché solo per quelle relative al periodo immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento. Il motivo non coglie nel segno, in quanto articolato in relazione alle vendite sotto costo, là dove, diversamente, i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione all'operazione di affitto del ramo d'azienda in favore della Cheope s.r.I., sulla quale la difesa nulla ha osservato, né eccepito, limitandosi a valorizzare il movente della stessa, quello di salvaguardare la «salute» della società che rappresentava il suo unico cliente. Ne deriva che le motivazioni offerte nelle sentenze di merito resistono alla censure sollevata. 7. Anche il secondo motivo è infondato. Ancora una volta, la difesa censura la divergenza di valutazione tra le operazioni di vendita sottocosto, ritenute corrette, e quelle di esecuzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi conclusi con la Cheope s.r.I., omettendo di argomentare in merito all'oggetto dell'imputazione che riguarda, invece, la distrazione del patrimonio societario della Particolari s.r.l. in favore della prima, attraverso la sottoscrizione del contratto di affitto e di prestazione di servizi. 8. Privo di pregio è il terzo motivo che investe la qualificazione della condotta ascritta all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 216 legge fall. Ad avviso della difesa, il «soccorso economico» prestato alla Cheope s.r.I., unico cliente della fallita, aveva rappresentato lo strumento necessario per evitare che la merce prodotta dalla Particolari s.r.I., che versava in difficoltà, finisse «al macero e/o venduta in stock e sottocosto», circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre i giudici a sussumere la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 217 legge fall. La Corte territoriale, diversamente e correttamente, non ha ritenuto configurabile la fattispecie di bancarotta semplice, evidenziando che le operazioni della Particolari s.r.l. erano preordinate a dare esecuzione a contratti di affitto di ramo d'azienda e di fornitura di servizi sottoscritti con la Cheope s.r.I., volti a distogliere liquidità alla fallita e trasferire alla stessa le passività di quest'ultima, argomentazione, questa, con la quale la difesa non si è confrontata, limitandosi, anche stavolta, a valorizzare solo il movente della scelta. 9. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 dicembre 2025.