CASS
Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2023, n. 42478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42478 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR LI (CUI 037JSR6) nato il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42478 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da LI AH in relazione alla custodia cautelare in carcere applicata a far data dal 15/09/2016 sino al 4/10/2016, momento nel quale la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, applicata sino al 31/10/2019, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 74, commi 1-3 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dal quale era stato assolto - in sede di giudizio di rinvio - dalla stessa Corte d'appello (sezione distaccata di Bolzano) con sentenza del 16/07/2020, divenuta irrevocabile il 30/10/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del ricorrente. In particolare, ha esposto come dagli emergesse una assidua frequentazione con FA DR, ovvero uno dei principali imputati all'interno del suddetto procedimento e che lo stesso istante (residente a [...]) si era recato spesso a Trento presso un'abitazione situata nelle vicinanze di quella utilizzata dal predetto coimputato e al cui interno venivano poste in essere attività illecite finalizzate al traffico di stupefacenti e nei cui pressi venivano altresì perfezionate delle cessioni;
ha quindi ritenuto che la condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente si fosse posta in diretto rapporto sinergico con la detenzione subita, con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LI AH, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.314 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente erano stati essenzialmente rappresentati da due chiamate in correità - peraltro ritenute in sede di merito come non adeguatamente riscontrate in relazione all'art.192, comma 4, cod.proc.pen. - e non dall'assidua frequentazione con il DR;
deduceva, quindi, che nella condotta 2 del ricorrente non poteva ravvisarsi la colpa grave ritenuta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). 3 Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa 4 come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). Rilevando altresì che, fatto salvo il diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere previsto dal vigente testo dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen., il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez.4, 30/6/2022, n.30056, D., RV. 283453). 5. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come le doglianze difensive non siano idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti;
mentre il ricorso si sostanzia in una generica critica alla motivazione che però omette effettivamente di confrontarsi con le ragioni poste alla base della decisione impugnata. Difatti la Corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità, ha evidenziato come il compendio probatorio esaminato dal GIP in sede di ordinanza applicativa denotasse un'evidente intraneità del ricorrente rispetto a dinamiche criminali;
specificamente valorizzando il dato della palese contiguità tra il ricorrente medesimo e il coimputato FA DR, individuato come promotore dell'associazione, con il quale l'odierno istante - sulla base di deduzione non 5 re estensore fatta oggetto di alcuna specifica censura - intratteneva costanti frequentazione e (pur avendo la propria residenza in Brescia) dimorava altresì in un'abitazione vicina a quelle del predetto coimputato, al cui interno venivano poste in essere attività finalizzate al traffico di stupefacenti e presso il quale era avvenuto l'arresto dello stesso DR, rinvenuto nel possesso di kg 1,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina già confezionata. Deve quindi ritenersi, alla luce dei richiamati principi, che tutti i predetti comportamenti siano stati connotati dal requisito della macroscopica negligenza, ponendosi in sicura connessione sinergica con l'applicazione della misura cautelare. 4. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
in considerazione del carattere sostanzialmente tautologico delle argomentazioni spiegate dal Ministero dell'Economia e della Finanze in sede di costituzione in giudizio fa sì che possano essere compensate le spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente3 Così deciso in Roma, 27 settembre 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 42478 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da LI AH in relazione alla custodia cautelare in carcere applicata a far data dal 15/09/2016 sino al 4/10/2016, momento nel quale la misura era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, applicata sino al 31/10/2019, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 74, commi 1-3 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dal quale era stato assolto - in sede di giudizio di rinvio - dalla stessa Corte d'appello (sezione distaccata di Bolzano) con sentenza del 16/07/2020, divenuta irrevocabile il 30/10/2020. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del ricorrente. In particolare, ha esposto come dagli emergesse una assidua frequentazione con FA DR, ovvero uno dei principali imputati all'interno del suddetto procedimento e che lo stesso istante (residente a [...]) si era recato spesso a Trento presso un'abitazione situata nelle vicinanze di quella utilizzata dal predetto coimputato e al cui interno venivano poste in essere attività illecite finalizzate al traffico di stupefacenti e nei cui pressi venivano altresì perfezionate delle cessioni;
ha quindi ritenuto che la condotta gravemente colposa tenuta dal ricorrente si fosse posta in diretto rapporto sinergico con la detenzione subita, con conseguente rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LI AH, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.314 cod.proc.pen. e la contraddittorietà della motivazione, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente erano stati essenzialmente rappresentati da due chiamate in correità - peraltro ritenute in sede di merito come non adeguatamente riscontrate in relazione all'art.192, comma 4, cod.proc.pen. - e non dall'assidua frequentazione con il DR;
deduceva, quindi, che nella condotta 2 del ricorrente non poteva ravvisarsi la colpa grave ritenuta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, Garcia De Medina, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). 3 Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico;
il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa 4 come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014 n.8914/2015; Dieni, Rv. 262436; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, 26/9/2017, n.48311, D'Urso, RV. 271039; Sez.4, 5/2/2019, n. 27458, Hosni, RV. 276458). Rilevando altresì che, fatto salvo il diritto ad avvalersi della facoltà di non rispondere previsto dal vigente testo dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen., il comportamento reticente tenuto dall'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell'esercizio delle facoltà difensive (Sez.4, 30/6/2022, n.30056, D., RV. 283453). 5. Tutto ciò premesso, occorre rilevare come le doglianze difensive non siano idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti;
mentre il ricorso si sostanzia in una generica critica alla motivazione che però omette effettivamente di confrontarsi con le ragioni poste alla base della decisione impugnata. Difatti la Corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità, ha evidenziato come il compendio probatorio esaminato dal GIP in sede di ordinanza applicativa denotasse un'evidente intraneità del ricorrente rispetto a dinamiche criminali;
specificamente valorizzando il dato della palese contiguità tra il ricorrente medesimo e il coimputato FA DR, individuato come promotore dell'associazione, con il quale l'odierno istante - sulla base di deduzione non 5 re estensore fatta oggetto di alcuna specifica censura - intratteneva costanti frequentazione e (pur avendo la propria residenza in Brescia) dimorava altresì in un'abitazione vicina a quelle del predetto coimputato, al cui interno venivano poste in essere attività finalizzate al traffico di stupefacenti e presso il quale era avvenuto l'arresto dello stesso DR, rinvenuto nel possesso di kg 1,3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina già confezionata. Deve quindi ritenersi, alla luce dei richiamati principi, che tutti i predetti comportamenti siano stati connotati dal requisito della macroscopica negligenza, ponendosi in sicura connessione sinergica con l'applicazione della misura cautelare. 4. Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
in considerazione del carattere sostanzialmente tautologico delle argomentazioni spiegate dal Ministero dell'Economia e della Finanze in sede di costituzione in giudizio fa sì che possano essere compensate le spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente3 Così deciso in Roma, 27 settembre 2023 Il Presidente