Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2015, n. 36690
CASS
Sentenza 30 giugno 2015

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Massime1

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità.

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  • 1Simone Calvigioni
    https://dirittopenaleuomo.org/

    Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/06/2015, n. 36690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36690
Data del deposito : 30 giugno 2015

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