CASS
Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27901 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27901 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/02/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato, solo con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vercelli, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 14.3.2017, aveva condannato RD IO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione, in qualità di amministratore, dal 10.1.2018 al 14.3.2011, della società "COSTEDIL Real Estate S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Casale Monferrato il 24.2.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il RD, lamentando: 1) vizio di motivazione sulla mancata acquisizione da parte del giudice di appello di una serie di documenti in grado di dimostrare l'insussistenza dei fatti distrattivi, documenti che non erano stati acquisiti dal giudice di primo grado, innanzi al quale era stato celebrato un giudizio abbreviato non condizionato ad alcuna acquisizione probatoria. Sul punto il ricorrente critica la motivazione del giudice di appello, sotto un duplice profilo, risultando, da un lato, incongruo il riferimento operato dalla corte territoriale a precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di riduzione della pena nel caso di ingiustificato rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
dall'altro, si tratta di motivazione apparente in ordine alla ritenuta irrilevanza dei documenti in questione;
2) vizio di motivazione in ordine alle doglianze articolate dall'appellante con riferimento alla insussistenza delle fattispecie penali in contestazione, che si desume proprio dalla documentazione di cui è stata negata l'acquisizione. 2.1. Con requisitoria scritta del 24.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 16.2.2023, il difensore di ufficio dell'imputato, avv. Roberto Franco, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. In via preliminare va rilevato che l'avviso per l'odierna udienza all'imputato è stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., senza che l'avv. Franco abbia sollevato alcuna eccezione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili. Al riguardo va, innanzitutto, rilevato che, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, chieda di definire il processo, come nel caso in esame, con il giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324). Prevalente, inoltre, appare nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, da ultima, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585). Ne consegue che il motivo di impugnazione, volto a eccepire, innanzi alla corte territoriale, il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della richiesta dell'imputato di accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato, condizionata all'acquisizione della documentazione che lo stesso RD indica alle pagine 3 e 4 del ricorso, riportando il motivo articolato sul punto nell'atto di appello, non era consentito, per cui non può essere scrutinata in questa sede la doglianza articolata sul punto dal ricorrente, riguardando essa il mancato esame ovvero il mancato accoglimento di un motivo dì appello inammissibile ab origine (principio quest'ultimo affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivo di appello originariamente inammissibile per manifesta infondatezza ovvero perché aspecifico: cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). D'altro canto, va osservato che il giudice di appello ha reso specifica motivazione sulle ragioni poste a fondamento del mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603, co. 3, c.p.p., sollecitato dall'imputato, evidenziando come la "documentazione offerta non risulta assolutamente necessaria, anche in ragione delle complesse e complete indagini preliminari svolte", giudizio, peraltro, che non può affatto ritenersi tautologico ovvero apparente, essendo stato espresso sulla base di un articolato e coerente percorso motivazionale (cfr. pp. 7- 14) seguito dal giudice di appello nel disattendere i rilievi difensivi in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto per i fatti in contestazione, percorso che, giova evidenziare, non viene specificamente aggredito dal ricorrente, il quale nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si limita ad affermare, in maniera del tutto assertiva, che la documentazione non acquisita avrebbe avuto valore decisivo, ovviamente in senso favorevole all'imputato, ai fini della decisione, riportandosi al motivo di appello trascritto nel primo motivo di ricorso. Sicché il ricorso appare anche manifestamente infondato, oltre che generico e versato in fatto. 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22.2.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27901 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/02/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato, solo con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vercelli, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 14.3.2017, aveva condannato RD IO alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione, in qualità di amministratore, dal 10.1.2018 al 14.3.2011, della società "COSTEDIL Real Estate S.r.l.", dichiarata fallita dal tribunale di Casale Monferrato il 24.2.2013. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il RD, lamentando: 1) vizio di motivazione sulla mancata acquisizione da parte del giudice di appello di una serie di documenti in grado di dimostrare l'insussistenza dei fatti distrattivi, documenti che non erano stati acquisiti dal giudice di primo grado, innanzi al quale era stato celebrato un giudizio abbreviato non condizionato ad alcuna acquisizione probatoria. Sul punto il ricorrente critica la motivazione del giudice di appello, sotto un duplice profilo, risultando, da un lato, incongruo il riferimento operato dalla corte territoriale a precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di riduzione della pena nel caso di ingiustificato rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
dall'altro, si tratta di motivazione apparente in ordine alla ritenuta irrilevanza dei documenti in questione;
2) vizio di motivazione in ordine alle doglianze articolate dall'appellante con riferimento alla insussistenza delle fattispecie penali in contestazione, che si desume proprio dalla documentazione di cui è stata negata l'acquisizione. 2.1. Con requisitoria scritta del 24.1.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 16.2.2023, il difensore di ufficio dell'imputato, avv. Roberto Franco, nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. In via preliminare va rilevato che l'avviso per l'odierna udienza all'imputato è stato notificato al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., senza che l'avv. Franco abbia sollevato alcuna eccezione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile sotto diversi profili. Al riguardo va, innanzitutto, rilevato che, come affermato da un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, chieda di definire il processo, come nel caso in esame, con il giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Rv. 279324). Prevalente, inoltre, appare nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., ex plurimis, da ultima, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585). Ne consegue che il motivo di impugnazione, volto a eccepire, innanzi alla corte territoriale, il mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della richiesta dell'imputato di accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato, condizionata all'acquisizione della documentazione che lo stesso RD indica alle pagine 3 e 4 del ricorso, riportando il motivo articolato sul punto nell'atto di appello, non era consentito, per cui non può essere scrutinata in questa sede la doglianza articolata sul punto dal ricorrente, riguardando essa il mancato esame ovvero il mancato accoglimento di un motivo dì appello inammissibile ab origine (principio quest'ultimo affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivo di appello originariamente inammissibile per manifesta infondatezza ovvero perché aspecifico: cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). D'altro canto, va osservato che il giudice di appello ha reso specifica motivazione sulle ragioni poste a fondamento del mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603, co. 3, c.p.p., sollecitato dall'imputato, evidenziando come la "documentazione offerta non risulta assolutamente necessaria, anche in ragione delle complesse e complete indagini preliminari svolte", giudizio, peraltro, che non può affatto ritenersi tautologico ovvero apparente, essendo stato espresso sulla base di un articolato e coerente percorso motivazionale (cfr. pp. 7- 14) seguito dal giudice di appello nel disattendere i rilievi difensivi in punto di affermazione di responsabilità del prevenuto per i fatti in contestazione, percorso che, giova evidenziare, non viene specificamente aggredito dal ricorrente, il quale nel secondo e nel terzo motivo di ricorso si limita ad affermare, in maniera del tutto assertiva, che la documentazione non acquisita avrebbe avuto valore decisivo, ovviamente in senso favorevole all'imputato, ai fini della decisione, riportandosi al motivo di appello trascritto nel primo motivo di ricorso. Sicché il ricorso appare anche manifestamente infondato, oltre che generico e versato in fatto. 3 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22.2.2023.