Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2001, n. 6937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6937 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O A 9 I I 5 1 Z . R / A 4 N A / R - 6 T T 2 S B U I . 0063708 1 . R B . G L I P E L . R R A D T . L B A E A D D T REPUBBLICA ITALIANA I A E S IN ME1 6 9 37 70 1 M I 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M LA CORDE SUPREMA DI ONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TributariaIVA fisiaterapirty Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI Presidente R.G.N. 6184/99 Dott. Mario CICALA Consigliere 7345/99 Consigliere Cron.1570° Dott. TO MERONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. - Consigliere Ud.14/12/00 Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZAHi sul ricorso proposto da: SC TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato GHIA LUCIO, difeso dall'avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta mandato a margine;
- ricorrente -
contro . N MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA AVELLINO;
intimato e sul 2° ricorso n° 07345/99 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2000 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2088 -1- rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale · nonchè
contro
SC TO;
intimato- avverso la sentenza n. 53/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 19/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GHIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza 19 gennaio 1998 ha ritenuto la legittimità della rettifica operata dall'Ufficio IVA di Avellino nei confronti di TO Sini- scalchi, in relazione alla emissione, per l'anno 1992, di fatture in esenzione d'imposta per presta- zioni di fisioterapia, imponibili, secondo l'Uffi- cio, al 19%. La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che l'art. 10 n. 8 del DPR 633 del 1972, invocato dal contribuente a sostegno dell'esenzione IVA, non ricomprende i fisioterapisti fra i soggetti esenti se non a fra data dall'entrata in vigore del D.M. 21.1.1994, che ha riconosciuto tale esenzione, ma non in senso retroattivo. La Commissione Regionale ha dichiarato comunque non dovute, a' sensi dell'art. 8 D.L.vo 546 del W 1991, le pene pecuniarie inflitte. TO AL ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo. Il Ministero delle Finanze resiste con
contro
- ricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale sulla base i un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 : I ricorsi debbono essere previamente riuniti a' sensi dell'art. 335 c.p.c.. Col ricorso principale, il AL adduce la violazione dell'art. 99 del T.U. 27.7.1934 n. 18 del DPR 633 del 1972,1265 e dell'art. 10 n. sostenendo che l'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934 include fra i soggetti sotto- posti a vigilanza sanitaria coloro che esercitano ausiliarie della professione sanitaria,attività quali gli odontotecnici, gli ottici, i meccanici gli infermieri, i capi bagnino diortopedici, stabilimenti idroterapici, i massaggiatori. Tale indicazione appare esemplificativa e non tassativa, Stuf in quanto comprensiva, in via generale, di tutte le e di categorie che esercitano prestazioni di cura riabilitazione, fra cui i fisioterapisti (sicura- mente più qualificati dei bagnini). Ed essendo tale profilo professionalmente identico negli anni, il D.M. 21 gennaio 1994, che include esplicitamente la di fisioterapista fra le attivitàprofessione esenti di cui al citato art. 10 n. 18 del DPR 633 del 1972, non può che considerarsi interpretativo. Col ricorso incidentale, il Ministero delle Finanze censura la sentenza impugnata per viola- zione dell'art. 8 del D.L.vo 546 del 1992, avendo dichiarato non dovute le pene pecuniarie, non essendovi incertezza sull'assoggettabilità ad IVA delle prestazioni in oggetto, in forza di Risolu- zione Ministeriale 21.101.1979. Il ricorso principale è fondato. L'art. 10 n. 18 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo riformato con i Decreti Deleganti n. 24 e .94 del 1979, vigente nell'anno d'imposta consi- derato (e modificato soltanto con D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modifiche nella L. 29 ottobre 1993 n. 427) prevede l'esenzione dell'IVA per le "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, soggette a T.U. delle vigilanza, a' sensi dell'art. 99 del approvato con Regio Decreto 27 Leggi sanitarie, luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni"; l'art. 99 del cit. R.D., cui fa riferimento la normativa IVA, dispone al 2° comma 1° cpv. che sia soggetto a vigilanza "l'esercizio delle arti ausi- liarie delle professioni sanitarie", enumerando quindi, al 2° cpv., alcune categorie di ausiliari " già all'epoca (1934) esistenti (odontotecnico, ottico, meccanico, ortopedico ed ernista, infer- miere abilitato e autorizzato, ivi compresi i capi 5 bagnini di stabilimenti idroterapici e i massag- figure giatori), con indicazioni di rofit professionali (quali quello dell'infermiere e del massaggiatore) secondo profili evidentemente aperti a qualifiche più dettagliate. L'elencazione degli ausiliari dell'arte medica proposta dal cit. art. 99 non è dunque esaustiva, in quanto non crea delle figure professionali, ma prende atto di quelle esistenti, non in via tassativa, poiché non esclude, attraverso la di menzione di categorie, ampie, suscettibili ulteriori tipizzazioni, che nell'ampia dizione del 1° cpv. del 2° comma di detta norma siano comprese г altre consimili attività e specializzazioni ausi- liarie della professione medica. Rispetto a tale enumerazione, dunque il D.M. 21 gennaio 1994, che ha esplicitamente incluso l'atti- vità di fisioterapista fra quelle fruenti della esenzione IVA, non ha carattere novativo del testo unico del 1934, ma soltanto funzione ricognitiva del profilo professionale dei fisioterapisti, esistente da anni, ma proprio attraverso una norma • interpretativa quale il citato D.M., separato e individuato, come specializzazione a se stante, rispetto ad alcune delle grandi categorie elencati nel cit. art. 99. essere dunqueIl ricorso principale deve accolto, con rigetto del ricorso incidentale, e conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contri- buente. La novità della questione comporta la compen- sazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 14 dicembre 2000 Il Relatore Presidente лено IL CANCELLIERE C1 NO TA FOSTATO IN CANCELLERIA E N ygi 2.2 MAG 2001 IO 6 Z 198 IL CANCELLIERE C1 A R / 5 /4 IST . 26 NN TA N - EG . .R B R . .P IA LL D A A D R EL . A TE D B T I A S N U T SEN SE IB 1 13 IA E R I A . T R N E T A M 7