Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' 5 6 2 4 /0 1 REPUBBLICA ITAL AN. IN NO DEI6 LA CORTE SUY REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario - Presidente R.G.N. 7158/99 DE MUSIS Dott. Pietro - Rel. Consigliere CUOCO 10240/99 14503 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere- Cron. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere- Ud.08/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BATTAGLINI SECONDO, LANZAROTTI ELETTRA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 10240/99 proposto da: SECONDO e LANZEROTTI ELETTRA, in proprio e BATTAGLINI2001 1103 quali titolari dell'Acquedotto PIANO CONTE, -1- domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentați e difesi dagli avvocati RIZZO ROSARIO, MONFRINI EMILIO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
IE ME;
- intimato avverso la sentenza n. 1105/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 27/03/98 R.G.N. 5527/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso principale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 20 dicembre 1989 ME PI, sostenendo di avere lavorato alle dipendenze di ND LI ed EL TO dal 1° gennaio 1971 al 28 dicembre 1984 come operaio qualificato addetto all'impianto del pozzo sito in Mascalucia, di avere prestato la propria opera quotidianamente dalle ore 17 alle ore 7 del giorno successivo, anche la Domenica e senza godere di ferie, e di non avere percepito adeguata retribuzione (anche, in particolare, per lavoro straordinario, lavoro notturno чного e TFR), chiese che il Pretore di Catania in funzione di giudice del Lavoro condannasse i predetti ND LI ed EL TO al pagamento della somma di lire 219. 748.000 oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge. A seguito di prova orale, il Pretore accolse parzialmente la domanda, condannando i resistenti al pagamento della somma di lire 9.000.000, oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge. A seguito di consulenza contabile di ufficio, pronunciando sull'appello proposto da ND LI ed EL TO e sull'incidentale impugnazione proposta da ME PI, il Tribunale di Bari ridusse a lire 7.771.400 la somma recata dall'iniziale condanna. Afferma il Tribunale (per quanto giunge in sede di legittimità) che l'eccezione di prescrizione, proposta dai datori di lavoro, era infondata, poiché da un canto nei periodi in controversia l'azienda non aveva avuto più di 15 dipendenti, e pertanto il rapporto dedotto dal PI non era assistito da stabilità reale;
d'altro canto, il corso della prescrizione era stato interrotto il 20 dicembre 1989 con la proposizione del ricorso. 3 Ritenendo che il PI ("addetto alle pompe ed ai macchinari che governano il flusso dell'acqua del pozzo, curando, in caso di guasto ai motori, l'intervento dei tecnici manutentori") avesse mansioni di attesa e custodia, per le quali non è applicabile la misura ordinaria di 8 ore giornaliere, e fissando, “nei limiti della ragionevolezza", in 10 ore l'orario duoco ordinario di lavoro che il PI avrebbe dovuto svolgere, il Tribunale osserva poi che attraverso le dichiarazioni testimoniali non era provato lo но svolgimento di un lavoro giornaliero eccedente questa misura: e deduce l'inesistenza del diritto al compenso per lavoro straordinario. Non avendo egli fornito la prova di non aver goduto di ferie, era da respingersi anche la domanda di indennità sostitutiva delle ferie. Aggiunge il Tribunale che l'invocato contratto collettivo nazionale di lavoro, peraltro disciplinante un settore affine e che non può essere direttamente applicato "stante il difetto di prova dell'iscrizione delle parti alle OO.SS. di categoria stipulanti", può essere utilizzato come parametro per la determinazione della retribuzione prevista dall'art. 36 Cost., cui il PI aveva diritto. Ad avviso del Tribunale, le "modeste dimensioni dell'azienda e del costo del lavoro mediamente sopportato nel locale mercato del lavoro in casi analoghi", esigono tuttavia che i minimi contrattualmente previsti debbano essere ridotti del 20 %; e pertanto, in base all'accertamento del consulente tecnico di ufficio, il ricorrente non ha diritto a differenze retributive diverse dal TFR: a questo titolo, gli spetta la somma di lire 7.771.146, comprensiva di rivalutazione ed interessi (calcolati fino al 31-X-1996), con ulteriori interessi, da calcolare dal 1° ottobre 1996 solo sul capitale non rivalutato (per evitare ingiusta locupletazione). Per la cassazione di questa sentenza ricorre ME PI, percorrendo le linee di 5 motivi. Resistono ND LI ed EL TO con controricorso, a loro volta proponendo ricorso incidentale. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. Know civ. violazione dell'art. 36 Cost., del R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, degli artt. 2108 e 2697 cod. civ., e del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il lavoro dedotto in controversia non rientrava nella tassativa elencazione contenuta nel R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657; da ciò, l'erronea affermazione del Tribunale, secondo cui il lavoro stesso era costituito da mansioni di mera attesa e custodia;
e, poiché era stato testimonialmente accertato che egli lavorava dalle ore 17 alle ore 7 del giorno successivo, era stato erroneamente escluso il lavoro straordinario. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 36 Cost., dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, e degli artt. 2109 e 2697 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente escluso il diritto alla tredicesima mensilità, che sussiste anche ove non si ritenga applicabile al rapporto in controversia la contrattazione collettiva. Aggiunge poi il ricorrente che, essendovi prova del suo ininterrotto lavoro, protratto per tutto l'anno comprese le Domeniche ed i 5 giorni festivi, il suo diritto all'indennità sostitutiva delle ferie era stato erroneamente escluso. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 36 Cost. nonché contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che la depressione socio economica dell'ambiente - lavorativo ed il basso costo della vita non possono essere utilizzati per giustificare trattamenti deteriori nei confronti della disciplina collettiva. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 violazione dell'art. 429 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che gli interessi debbano essere applicati sul capitale non rivalutato. Con il quinto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 91 primo comma e 92 secondo comma cod. proc. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che, nell'esclusiva soccombenza dei resistenti, il Tribunale abbia immotivatamente compensato le spese del giudizio. Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 2934 e segg. e 2948 e segg. cod. civ., ND LI ed EL TO sostengono che, poiché l'attività aziendale aveva natura agricola (come lo stesso Tribunale aveva ritenuto), il presupposto occupazionale per la stabilità reale era costituito da 5 dipendenti (e non di 15, come affermato in sentenza); e poiché nell'azienda erano occupati dipendenti per un numero costantemente superiore a 5, i crediti dedotti in controversia e diversi dal TFR, al 22 dicembre 1989 erano prescritti. 6 Essendo soggettivamente ed oggettivamente connessi, i ricorsi devono essere riuniti. L'esame del ricorso incidentale, che investe la fondatezza del primo e del secondo motivo (gli altri motivi attengono al credito ritenuto dal Tribunale, ed avente per oggetto il TFR), è preliminare all'esame del ricorso principale. Luds La sentenza, come normativamente prevista, è una decisione, che, non avendo alternative a se stessa, emerge come il prodotto della necessità. Descrizione di questa necessità è la motivazione. Questa è non solo affermazione (indicazione degli elementi del percorso logico che conduce alla decisione), bensì negazione: esclusione della rilevanza di ogni elemento di segno contrario, di natura documentale (come un nuovo o diverso attestato) materiale (come le patologie posteriori al parere tecnico d'ufficio) logica (come la critica al parere tecnico di ufficio) o processuale (come i mezzi istruttori richiesti), potenzialmente idoneo a condurre ad una decisione diversa da quella adottata. La censura della sentenza è tale solo in quanto ponga in discussione questa necessità, consentendo di prospettare, pur come potenzialità, l'ipotesi di una diversa alternativa decisione: alternativa che, espressamente ipotizzata dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (come “decisività”), è immanente anche ai motivi delineati nell'art. 360 nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., ed è il fondamento del motivo indicato dall'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (la violazione e falsa applicazione di norme di diritto assume rilevanza solo ove coinvolga la decisione). 7 Da ciò, il principio per cui, quando la sentenza è sorretta da più ragioni, ognuna autosufficiente, il ricorso che investa una sola delle ragioni è inammissibile (e plurimis, Cass. 30 dicembre 1997 n. 13117, Cass. 18 aprile 1998 n. 3951). Ed invero, in questa ipotesi la ragione non censurata, restando, per la sua autosufficienza, idonea giustificazione della sentenza, esprime la non contestata necessità della decisione. E nel caso in esame, la reiezione dell'eccezione è fondata su due Qualo ragioni, ognuna sufficiente giustificazione della decisione: l'assenza di un numero di dipendenti superiore a 15, e l'interruzione del corso della prescrizione attraverso il ricorso giudiziario. E la fondatezza della seconda ragione non è in alcun modo censurata. Il ricorso incidentale è pertanto infondato. In ordine al primo motivo del ricorso, relativo alla sostenuta inapplicabilità del R.D. n. 2657 del 1923, il ricorrente da un canto non specifica l'attività che egli svolgeva (il giudicante indica genericamente che il PI era “addetto alle pompe ed ai macchinari che governano il flusso dell'acqua del pozzo, curando, in caso di guasto ai motori, l'intervento dei tecnici manutentori"); e d'altro canto non indica in alcun modo le ragioni per le quali questa attività non sarebbe inquadrabile nella “tabella annessa .. al predetto decreto (come, ad esempio, ai nn. 2, 11 o 17). Questa insufficienza rende inammissibile la censura. ON è il secondo motivo. Da un canto, poiché il ricorrente non indica da quali elementi emergeva che egli “lavorasse senza sosta, tutto l'anno, comprese le Domeniche ed i giorni festivi", la censura avente per 8 oggetto la ritenuta insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie è inammissibile. D'altro canto, poiché il ricorrente non censura l'affermazione con cui il Tribunale, recependo il conteggio del consulente tecnico di ufficio, esclude l'esistenza di differenze retributive diverse dal TFR, la richiesta di differenze retributive per tredicesima mensilità resta priva di fondamento. UC ON è anche il terzo motivo. Come questa Corte ha affermato (Cass. 9 agosto 1996 n. 7383), “nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente a norma dell'art. 36 Cost. il giudice non ha alcun obbligo di assumere a parametro i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva di diritto comune, non potendosi attribuire alla stessa, neppure indirettamente, efficacia erga omnes, e tenuto conto altresì della mancanza di un criterio legale di scelta nell'ipotesi di una pluralità di norme collettive contemporaneamente in vigore. Ne deriva che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata, la decisione di merito che, nel determinare la retribuzione spettante al lavoratore a norma dell'art. 36 Cost., abbia apportato un correttivo in diminuzione (nella misura del 20 per cento) ai minimi salariali previsti nella contrattazione collettiva di settore, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato, delle condizioni personali e familiari del lavoratore, delle mercedi praticate nella zona, del carattere artigianale e delle dimensioni dell'azienda". In ordine al quarto motivo, è da premettere che il Tribunale ha riconosciuto il credito accertato dal consulente tecnico di ufficio, comprensivo di rivalutazione ed interessi calcolati al 30 settembre 1996; ed 9 ha poi riconosciuto il diritto ad ulteriori interessi, decorrenti dalla predetta data, e da calcolare sul capitale non rivalutato. Ed ha motivato la minore base del calcolo di questi ulteriori interessi (non comprensiva della rivalutazione) con la necessità di evitare ingiustificata locupletazione. Censurando questa minore base di calcolo, il ricorrente si limita a биого sostenere che l'affermazione del Tribunale è "in contrasto con un consistente orientamento di legittimità che ritiene che gli interessi legali vadano computati sul capitale rivalutato”. La rivalutazione ("la diminuzione di valore": art. 429 terzo comma cod. proc. civ.) del credito è la base (come deducibile dalla stessa lettera normativa) su cui devono essere calcolati gli interessi. Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale non ha negato la rivalutazione dell'iniziale capitale;
ai fini del calcolo degli accessori il giudicante ha tuttavia diviso l'unitario periodo che parte dalla cessazione del rapporto di lavoro (28 dicembre 1984) e giunge “al soddisfo"; e, in applicazione dell'indicata normativa, ha riconosciuto la rivalutazione dell'iniziale credito quale base degli interessi, solo nel periodo che dalla cessazione del rapporto giunge al 30 settembre 1996, negandola per il periodo successivo, nel quale ha tuttavia riconosciuto gli interessi sulla somma precedentemente rivalutata alla predetta data. Censurando questa determinazione, il ricorrente non solo non indica la base del diverso calcolo proposto (il valore iniziale del credito), bensì non fornisce prova che il calcolo del giudicante, pur attraverso una non corretta separazione dell'unitario periodo (che si snoda dalla cessazione del rapporto 10 "al soddisfo") in due periodi (il primo dalla cessazione del rapporto al 30 settembre 1996; il secondo nel tempo successivo) e la previsione di interessi su somma comprensiva di pregressi interessi su somma rivalutata, determini una lesione del suo diritto. La censura è pertanto una non autosufficiente esposizione che investe lo stesso interesse ad agire. In ordine al quinto motivo, la decisione con cui il giudice del merito compensa in tutto od in parte le spese di lite, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, in sede di legittimità è censurabile solo ove sia motivata con ragioni palesemente illogiche (e plurimis, Cass. 15 marzo 1990, n. 2103). Nel caso in esame, ove in sede di appello vi era stata peraltro una sua pur limitata soccombenza, la censura ~ Jeura яго вы сошdel ricorrente è infondata. Giunti motivi consigli givire Allle sfereidel findizo di legittimiti 7 La Corte riunisce i ricorsi, e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2001. Pietro Cuaro Спосо Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Ropario be Muis Shille IL CANCELLIERE 3 3 5 . 3 N 7 - 8 - 1 1 G E L E G A L E L D T I R O R D O A S I T 1 S E ' E L I I D A 0 N . L T Depositato in Cancelleria R R E , G O A O I D S N T , I E A E G S S S A P S T A 2 MAG. 2001 T E I E E D O P B S I N M T D L A O I S , A D L O IL CANCELLIERE е 11