Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2001, n. 6433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6433 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
I D Colobruse , SA O S L L A . , J O T B R A I ĒS 'A D LL SP A T E I 3 643 3 /0 1 S 3 N D O 5 I G P BLICA ITALIANA S O . IM N A N SE D A E 3 I D , -7 A O ZIONE EL PO DLO IT LI 1/8 R O IST RTE SUPE T 1 IT G F R E ZI P DELLA Oggetto Cessazione affitto SEZIONE TERZA CIVILE agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14344/99 Dott. Ugo FAVARA Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 14397 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NI, EL AR AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALESSANDRO SEVERO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, difesi dall'avvocato NI PONTORIERO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NN, NO NO UI, NO MA, NO NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRIANO FACCHINETTI 72/5 presso lo studio dell'avvocato 2001 FERNANDO AMODIO, difesi dall'avvocato VITO TASSONE, con 52 studio in 88067 S.VITO SULLO IONIO VIA F. PALMIERI- PIANO II N.15; giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 9/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA emessa il 13/3/1999, rg. 645/1998, depositata il 23/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato SALVATORE PASTORE (per delega avv. A. Pontoriero); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso in via principale, per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio;
in subordine, per l'inammissibilità del I motivo del ricorso ed il rigetto del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 30.3.1998 NO LU, AL, VA th ni, NA e NI, quale procuratrice di NO Ma- ria SA RO e LU, adivano la Sezione specia- lizzata agraria del Tribunale di Vibo Valentia ed, esponendo che i coniugi AN NI e LV Ma- ria ES conducevano il fondo di loro proprietà sito in agro di Serra San Bruno, contrada Archiforo, in for- za di contratto stipulato nell'annata 195-1966 e venuto 2 a scadenza nell'annata agraria 1996-1997 e condannarsi i detti coniugi al rilascio del fondo, oltre al risar- cimento di danni cagionati dal tardivo rilascio. I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Deducevano, tra l'altro, che il contratto aveva avuto inizio anteriormente all'annata agraria 1959-1960 e, a norma dell'art. 2 lett. d) 1. n. 203/1982, era venuto a scadenza il 10.11.1996, con la conseguenza che, non essendo stata la disdetta tempestiva, il contratto si era rinnovato per altri quindici anni (con scadenza al 10.11.2011) ed fer altresì che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di tre concedenti, litisconsorti necessa- ri. L'adita Sezione con sentenza del 21.10.1998 acco- glieva la domanda, dichiarando il contratto di affitto cessato il 10.11.1997 e disponendo il rilascio del fon- do entro la fine dell'annata agraria in corso. Su gravame dei soccombenti la Corte d'appello di Catanzaro -Sezione specializzata agraria con sentenza del 23.4.1999 dichiarava inammissibile la domanda pro- posta di NO NI nella qualità, così riformando la decisione di prime cure, mentre confermava la stessa nel resto. Per la cassazione della sentenza AN NI e 3 LV IA ES hanno proposto ricorso affidato a due motivi. Hanno resistito con controricorso NO LU, Ma- falda, IO e NA. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di merito ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta da NO NI nella qualità di procuratrice di NO M.S.RO e NO LU, di- fettando una valida procura ad negotia, ma ha ritenuto allo stesso tempo che i detti NO, conferendo la pro- cura stessa a NO NI "1 per la proprietà dell'orto", hanno posto in essere un comportamento con- cludente di adesione alla domanda giudiziale ritualmen- te proposta dagli altri (ovvero dagli altri NO, qui resistenti). der Col primo motivo -dunque- i ricorrenti AN e LV, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. e omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo (in rela- zione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), lamentano che la sentenza ha riferito la procura al fondo ed al con- tratto de quibus, mentre tale atto non fa ad essi rife- rimento e non contiene manifestazione della volontà di conferire al rappresentante il potere di compiere atti giuridici in nome e per conto del dichiarante e che, altresì, ha apoditticamente affermato che gli atti di causa non forniscono elementi contrari. La censura Va disattesa, risolvendosi al contempo negativamente, in limine, la questione d'ufficio rela- tiva alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di NO NI, nella sua qualità, atte- So che la pronuncia di inammissibilità della domanda dalla stessa proposta, perché sfornita di valido potere rappresentativo, è passata in giudicato non essendo da essa stata espressamente impegnata. Va quindi, evidenziato, nel merito, che la Corte territoriale, rifacendosi alla giurisprudenza di questa den Corte regolatrice -secondo cui, qualora un fondo rusti- CO concesso in affitto appartenga in comunione a più soggetti, ciascuno di questi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione della proroga lega- le del contratto ed il rilascio in proprio favore del fondo stesso per una ragione che lo riguardi singolar- mente, sempre che gli altri comproprietari, rispetto ai quali non è configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario, siano presenti nel relativo giudizio o ab- biano ad esso aderito, pur non partecipandovi, ovvero abbiano in qualsiasi altro modo dichiarato il loro con- senso che può anche desumersi da un comportamento con- cludente in tal senso O, in mancanza di prova contra- 5 ria, essere oggetto di presunzione (sent. n. 1609/1982) -ha osservato che NO M.S. RO e NO LU, conferendo procura (ancorchè non valida ai fini della loro rappresentanza processuale) a NO NI "per la proprietà dell'orto", hanno indubbiamente posto in essere un comportamento concludente di adesione alla domanda giudiziale proposta dagli altri NO. Non è dunque incorso il giudice a quo in alcun vi- zio di motivazione, avendo dato conto con valutazione di merito sufficientemente e logicamente esplicitata e non inficiata da vizi giuridici, della adesione dei NO M.S.RO e luigi alla domanda giudiziale ri- tualmente proposta dagli altri comproprietari, sicché la censura quale espressa da parte ricorrente si So- stanzia nello scopo di un non consentito riesame dei fatti. Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2731 e 2697 c.c. e vizi della motivazione su punto decisivo, deducendosi che erronea- mente la sentenza impugnata ha attribuito valore con- fessorio alla dichiarazione resa dal dott. EO -in- tervenuto dinanzi all'IPA nella veste di rappresentante dell'associazione di categoria -e contenuta nel relati- vo verbale del 17.3.1994, al fine di desumere al prova che il contratto di affitto ha avuto inizio nell'annata agraria 1965-66 (con la conseguenza che la disdetta in- timata per 1'11.11.1997 è tempestiva) e non anterior- all'annata agraria 1959-60 (con la conseguenza mente dell'intempestività della disdetta). Il Mazzo, infatti, secondo i ricorrenti, non aveva la disponibilità del diritto controverso. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Con apprezzamento di fatto incensurabile, la Corte di merito ha desunto la prova della data di inizio nell'annata 1965-60 del contratto di affitto in que- stione dal contenuto del processo verbale redatto in sede di tentativo di conciliazione dinanzi al competen- te Ispettorato provinciale dell'agricoltura il 17.3.1994, rilevando in proposito che il dott. EO (intervenuto quale rappresentante dell'associazione di categoria cui appartenevano gli odierni ricorrenti) a nome e per conto dei suoi assistiti si oppose al rila- der scio del fondo in quanto il contratto aveva avuto ini- zio [appunto] nell'annata agraria 1965-66, per cui la scadenza avrebbe avuto luogo 1'11.11.1997. Ha escluso, poi, la Corte che la dichiarazione del EO non si riferisce al contratto in questione, giacchè nessun di- verso contratto era stato dagli odierni ricorrenti in- dicati. E', dunque, evidente -anche a prescindere dalla 7 inidoneità, quale sottoscrizione, del crocesegno appo- sto sul menzionato verbale dalla AG e dalla capa- cità o meno della stessa dichiarazione del EO a ri- vestire valore confessorio -che nell'iter logico del giudice a quo hanno finito implicitamente per assumere • rilevanza la mancanza di esplicite contestazioni da parte della AG, che pure partecipò al tentativo di conciliazione [nulla, invero, dicendosi in proposi- to, alla stregua del redatto verbale] e la mancata in- dicazione di un diverso contratto cui poter riferire la dichiarazione predetta. Non può, per altro verso, acquisire decisiva valen- za contraria l'assenza del AN dinanzi all'Ispettorato, pacifico essendo che è sufficiente, in presenza di impresa familiare coltivatrice, la parteci- pazione al tentativo di conciliazione anche di uno dei suoi componenti (nella specie la AG), spettando i potere di rappresentanza a ciascuno di essi disgiunta- mente dagli altri, né occorrendo la spendita del nome altrui. Il ricorso, pertanto, va rigettato, conseguendone la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in L.40.000 , oltre onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso, il 16.1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calabrese My favara ✓ CANCELLIERE C1 IO Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li _ 9 MAG 2001- IL CANCELLIERE M CASS IO Giambattista E R P U S I D A 0 , S 3 1 S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' S N I L E L D P 3 E S 7 A I - D T N 8 I S - S G 1 O N O P 1 E S A M I E D I G E A A , G D O O E E T R L T T T I S N I R A E I G S L D E L E R E O D