Sentenza 7 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/10/2003, n. 14976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14976 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA1 49 76/03 IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 1564/01 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron. 30198 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 21/02/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANË SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR, elettivamente domiciliata in ROMA VINDIGNI B MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato VIA G ROBERTO RIZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato • 2003 ROBERTO LOI, giusta delega in atti;
- controricorrente Emer 21142 -1- avversO la sentenza n. 7687/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/01/00 R.G.N. 1987/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Gome -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 gennaio 2000, in parziale riforma dell'impugnata sentenza pretorile, ha dichiarato il diritto di GN AR, dipendente della s.p.a. Poste Italiane, ad essere inquadrata nell'area quadri di secondo livello a decorrere dal 10 novembre 1995 ed ha condannato la datrice di lavoro S.p.a. Poste Italiane a corrispondere alla predetta le conseguenti differenze retributive, oltre accessori. Il giudice d'appello ha accertato il compimento di 180 giorni di lavoro eseguiti dalla GN nello svolgimento di mansioni superiori con decorrenza dalla anzidetta data del 10 novembre 1995 ed ha ritenuto rilevante il "cumulo" dei vari periodi sino al raggiungimento del detto limite, utile ai fini dell'acquisizione del diritto al chiesto superiore inquadramento ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e dell'art. 38.7 del contratto collettivo applicabile. Ha affermato non potersi invocare la sentenzanella specie correttamente delle Sezioni Unite n. 1023/1995, non potendo considerasi "in fieri", nei periodi in questione, Ems un concorso per la copertura dello specifico posto 3 ricoperto precariamente dalla GN. Ha rilevato che nel periodo compreso tra il 28 novembre ed il sostituito il 18 dicembre 1994 la predetta aveva OL BA, che, precedente vice - direttore peraltro, non ricopriva tale posto come titolare bensì come temporaneamente assegnata а mansioni superiori, e che pertanto, in relazione a tale ricorreva l'ipotesi dellasituazione, non sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto. La società Poste Italiane p.a. chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. L'intimata GN resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo la ricorrente Poste Italiane s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 C.C. ed omessa decisivo, rilevando, in motivazione su punto premessa, che ai fini della c.d. promozione automatica, prevista da tale norma, non possono essere tra loro cumulati periodi di espletamento di mansioni superiori, quando il conferimento di tali 4 Enor mansioni è avvenuto al solo scopo di garantire la continuità del servizio nelle more della definizione di una procedura di promozione in corso. Richiama al riguardo sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1023 del 28 gennaio 1995) e lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto dell'esigenza organizzativa reale di essa società, la copertura del posto in area quadri di per livello, testimoniata dall'ipotesi di secondo accordo con le organizzazioni sindacali in data 24 maggio 1995 e dal successivo accordo del 26 ottobre 1995 con cui erano state dapprima avviate e, poi riprese, dopo una breve sospensione, le procedure dall'interno nell'area quadri, di inquadramento, del personale appartenente all'area operativa. le procedure di Assume che, nell'attuare organizzazioni promozione, convenute con le garantire la sindacali e proprio al fine di continuità del servizio, era stato conferito alla dipendente l'incarico implicante le superiori mansioni;
e deduce che, almeno dal momento in cui il Tribunale aveva ritenuto avviata la procedura contrattuale per la copertura del posto, doveva ritenersi venuta meno la possibilità di cumulo dei periodi lavorativi. 5 Emer Il motivo va disatteso. Con esso, invero, la ricorrente svolge essenzialmente deduzioni e considerazioni d'ordine generale sulla questione oggetto della richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1023 del 1995 (che riguarda l'ipotesi di successive assegnazioni a posto con mansioni superiori, in con l'espletamento di procedura concomitanza prevista come obbligatoria dalla concorsuale contrattazione collettiva per la copertura di "quel" posto, e della eventuale loro cumulabilità ai fini di cui all'art. 2103 C.C., e nella qual sentenza si afferma che in tale ipotesi può presumersi l'esistenza di una reale esigenza organizzativa di mantenere l'effetto interruttivo della revoca dell'assegnazione, evitando che maturi il periodo utile per l'acquisizione del diritto al superiore inquadramento, proprio allo scopo di consentire l'attuazione della suddetta procedura prevista contrattualmente, mentre non è di per sé presumibile una preordinazione utilitaristica nell'interruzione delle singole assegnazioni). Ed il motivo non contiene, invero, precisi rilievi e censure adeguatamente pertinenti alla statuizione impugnata, atteso che la sentenza del Tribunale afferma, sul presupposto di accertamentiEner in punto di fatto, che nel caso specie non era corretto il richiamo della citata decisione delle Sezioni Unite, in quanto, nel periodo in questione, non poteva considerarsi in corso di svolgimento "un concorso per la copertura dello specifico posto ricoperto precariamente dalla GN". A fronte di tale affermazione, fondata su apprezzamenti di fatto, la ricorrente, nell'indicare accordi sindacali e circolari dell'ente, omette di riportarne in maniera completa ed adeguata il contenuto (non rispettando così il principio di c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione) e neppure espone circostanze od elementi idonei a dimostrare che durante le assegnazioni temporanee erano in corso di effettivo svolgimento procedure concorsuali per la copertura di quello "specifico posto", in modo da poter rappresentare nella presente sede di legittimità in maniera idonea la carenza od insufficienza di motivazione denunziata come inficiante la sentenza impugnata. Nel motivo in esame, invero, non si deduce, ad esempio, la eventuale e già avvenuta messa a concorso di quel preciso posto di lavoro, ricoperto temporaneamente dalla GN, e non si prospetta, quindi, quella effettiva e concreta esigenza organizzativa Ener causalmente collegata all'espletamento di un concorso per la copertura del suddetto posto: e tali lacune nella presente sede di legittimità si risolvono nella mancata dimostrazione del vizio motivazionale denunziato nonché della violazione di legge lamentata, neppure sotto il profilo considerato dalla citata Cass. S.U. n. 1023/1995. Può da ultimo aggiungersi che nessuna specifica censura viene mossa, nel ricorso per cassazione, dal avverso il richiamo fatto in sentenza decisione dallo stesso Tribunale ad altra pronunziata in fattispecie del tutto similare (un tal rilievo essendo stato svolto soltanto nella discussione orale, e, come tale, ovviamente non vale a far parte dei motivi d'impugnazione, rinvenibili unicamente, come evidente, nell'atto d'impugnazione): sicchè, in conclusione, i motivi dell'impugnazione in sede di legittimità non paiono idonei, per come formulati, ad inficiare la decisione impugnata, che, pur in alcuni punti sinteticamente argomentata, è da ritenere basata, nel complesso, su motivazione idonea e sufficiente ad esplicitare il percorso logico giuridico seguito dal giudice d'appello. Gur 2.-Con il secondo motivo la società Poste 8 Italiane, denunziando ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 C.C., lamenta che il Tribunale abbia trascurato di valutare il fatto che la GN, abbia sostituito nel periodo antecedente il 18 dicembre 1995 la dipendente OL, la quale, adibita a porto vacante, aveva la legittima aspettativa di acquisire il posto stesso;
e sostiene che, ciò stante, i periodi di tale sostituzione dovevano essere considerati alla stregua di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto e non potevano perciò essere cumulati con il periodo in cui la GN era stata destinata a titolo diretto a ricoprire il posto vacante. Il motivo è privo di fondamento. Nel giudizio di merito è stato accertato in punto di fatto, come riferito dal Tribunale nell'impugnata sentenza, che l'attuale resistente ebbe a sostituire la dipendente OL BA nel posto di vice direttore, che quest'ultima a sua volta ricopriva, non già come titolare, bensì come temporaneamente assegnata allo svolgimento delle superiori mansioni (appunto di vice direttore), appartenendo pur essa, come la GN, all'area operativa. жз 9 Correttamente il Tribunale ha osservato sul punto ritenendo valida la suddetta sostituzione effettuata dalla GN ai fini della promozione - che nella situazione automatica ex art. 2103 c.c. ora riferita la stessa non sostituiva un dipendente e ciòavente diritto alla conservazione del posto: perché tale posto era vacante e non coperto da alcun titolare, sicchè non vi era alcun dipendente che potesse considerarsi come avente "diritto alla conservazione" di quel posto.
3. In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso deve essere rigettato (così decidendo anche in conformità a decisioni di questa Corte emesse in analoghe fattispecie: Cass. 17 luglio 2002 n. 10346; 20 novembre 2001 n. 14607). Le spese seguono la soccombenza (art. 385 primo comma c, .p.c.) e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio liquidate in euro 35,00, oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato. Così deciso, in Roma, il 21 febbraio 2003. 10 Eme ESENT DA POSTA DI BOLLO, DI REGISTRO BA OGNI SPESA, TASSA 8 BIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA LEGGE 11-8-73 N. 533