Sentenza 17 luglio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori espletate per almeno tre mesi (o per il periodo inferiore previsto dalla contrattazione collettiva) sussiste anche nel caso in cui lo svolgimento di dette mansioni sia avvenuto in sostituzione di un lavoratore a sua volta chiamato a sostituire il titolare del posto, sempre che quest'ultimo non sia da considerare assente con diritto alla conservazione del posto medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10346 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Plinio, n. 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL PA, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini, n. 2, presso l'avv. Roberto Rizzo, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Loi con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 3128 in data 4 agosto 1998 (R.G. 438197);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Giovanni Gentile per delega dell'avv. Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Torino ha confermato, respingendo l'appello dell'Ente Poste Italiane (poi trasformato in Poste Italiane SpA), la sentenza del Pretore della stessa sede, di accertamento del diritto della dipendente PA AL all'inquadramento nell'Area Quadri 2^ livello a decorrere dal 7 novembre 1995, per effetto delle corrispondenti mansioni espletate per oltre sei mesi. Le argomentazioni dell'appellante sono state giudicate infondate dal Tribunale perché, ai fini del computo dei sei mesi utili previsti dal contratto collettivo, doveva tenersi conto anche del periodo in cui la AL aveva sostituito altra dipendente, anch'essa incaricata precariamente di ricoprire il posto vacante superiore e pertanto non avente diritto alla conservazione dello stesso;
dovevano, inoltre, sommarsi i diversi periodi di incarico conferito alla AL perché non ricorreva l'ipotesi della necessità di espletare una procedura concorsuale obbligatoria per la copertura del posto, essendo stata attivava la procedura quando già la AL aveva maturato il diritto, ne' risultava comprovata altra esigenza organizzativa.
La cassazione della sentenza è domandata dalla Poste Italiane SpA sulla base di due motivi di ricorso;
resiste con controricorso PA AL. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 2103 c.c. per avere il Tribunale considerato utili, ai fini dell'acquisizione del diritto al superiore inquadramento, i periodi di sostituzione della dipendente (EN SI) incaricata della reggenza dell'ufficio, assente dal servizio perché in ferie. Si sostiene che la fattispecie era riconducibile a quella della sostituzione di dipendente avente diritto alla conservazione del posto, posto che la SI era stata formalmente incaricata della reggenza ed aveva diritto, al rientro delle ferie, di continuare ad espletare le stesse mansioni, a nulla rilevando che fosse stata solo temporaneamente adibita ai compiti di reggenza.
2. La Corte giudica il motivo infondato.
Il Tribunale ha osservato che la ratio dell'inutilizzabilità, ai fini del conseguimento del diritto al superiore inquadramento, dei periodi di sostituzione dei dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto, va identificata nello scopo di evitare che due lavoratori possano trovarsi ad essere titolari delle stesse mansioni. Ne ha dedotto che ciò non può avvenire se il lavoratore sostituito è stato egli stesso incaricato, temporaneamente e precariamente, di ricoprire un posto vacante e che il detto lavoratore non può, di conseguenza, essere considerato come "avente diritto alla conservazione del posto".
Le argomentazioni sono conformi al disposto dell'art. 2103 c.c.
3. La giurisprudenza della Corte, invero, ha precisato che, agli effetti dell'art. 2103 c.c., la locuzione "lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto" la cui sostituzione, malgrado l'espletamento di mansioni superiori, non è utile ai fini della cosiddetta promozione automatica, ma solo ai fini del diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta, deve essere interpretata in senso lato, come comprensiva, cioè, non soltanto del lavoratore assente direttamente sostituito, ma, nell'ipotesi di sostituzione "a cascata" (cioè sostituzione dell'assente con lavoratore già in servizio e sostituzione di questo con lavoratore adibito a mansioni inferiori), anche del sostituto dell'assente (o del sostituto del sostituto dell'assente), con l'avvertenza, però, che deve essere comprovato che la sostituzione di tale soggetto (presente in servizio) trovi causa diretta ed immediata nell'assenza (effettiva) del lavoratore (con diritto alla conservazione del posto) non in servizio (Cass. 18 ottobre 1982, n. 5374; 12 ottobre 1983, n. 5945).
4. Con riguardo però all'ipotesi in cui un lavoratore subentra ad altro nello svolgimento delle mansioni superiori di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, si è ulteriormente chiarito come non sia ravvisabile propriamente un fenomeno di sostituzione mediante scorrimento (o "a catena" o "a cascata" e lo svolgimento delle mansioni superiori non è utile, ai fini dell'acquisizione della corrispondente qualifica ai sensi dell'art. 2103 c.c., neppure al lavoratore subentrante all'originario sostituto, con detto subentro attuandosi in definitiva, pur sempre la sostituzione del lavoratore assente, anziché del suo sostituto (Cass. 20 maggio 1992, n. 6028).
5. Da tale principio si ricava a contrario che, quando lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto in sostituzione di lavoratore a sua volta chiamato ad espletare compiti inerenti ad un posto vacante (non di pertinenza, quindi, di un titolare del posto che sia assente con diritto alla conservazione del medesimo), non ricorre una fattispecie di sostituzione, ma un caso di affidamento delle mansioni inerenti al posto vacante (in tal senso, specificamente, Cass. 15 novembre 1984, n. 5798).
6. La coerenza di un simile approdo interpretativo emerge con evidenza dalle seguenti considerazioni.
L'esigenza organizzativa aziendale di coprire un posto vacante assegnandovi un lavoratore in possesso di qualifica inferiore si ripropone in modo identico allorché l'incaricato non sia, per qualsiasi sopravvenuta ragione, in condizione di prestare effettivo servizio. L'incarico conferito ad altri quindi rappresenta una misura del tutto analoga alla prima, con affidamento ad altro lavoratore del compito di sopperire alla perdurante esigenza di svolgimento dei compiti superiori per il quali manchi un titolare.
7. Del resto, la non aderenza della tesi della ricorrente al dettato normativo è dimostrata dal fatto che non può essere consentito al datore di lavoro di sopperire alle esigenze dovute alla vacanza di un posto in organico avvalendosi di lavoratori in possesso di un qualifica inferiore, senza conferire ad alcuno le mansioni superiori per periodi utili alla definiva assegnazione al posto medesimo. Ed invece proprio questo accadrebbe ove si considerasse sostituto di dipendente avente diritto alla conservazione del posto il dipendente incaricato di sostituire l'incaricato, il quale a sua volta, non prestando servizio effettivo, non potrebbe computare il periodo. La tesi della ricorrente, dunque, si pone in radicale contrasto con la tassatività delle ipotesi nelle quali la legge esclude la rilevanza dello svolgimento di mansioni superiori ai fini dell'acquisizione della qualifica.
8. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale considerato le reiterate assegnazioni alle mansioni superiori quale preordinazione utilitaristica, volta ad eludere la norma imperativa dell'art. 2103 c.c. ed a loclupetare la maggiore professionalità del lavoratore incarico di svolgere le superiori mansioni.
Sostiene la ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che la contrattazione collettiva imponeva di procedere all'inquadramento dei dipendenti mediante procedure di tipo concorsuale in senso ampio, e comunque avviate specificamente prima che la AL acquisisse il diritto. Di conseguenza, erano stati trascurati gli elementi comprovanti la sussistenza di un'esigenza organizzativa reale, tali da giustificare le revoche delle assegnazione al posto superiore, cui doveva riconoscersi pieno effetto interruttivo.
9. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Il Tribunale, sulla base dello stesso principio di diritto richiamato dalla ricorrente (ed enunciato, in particolare, da Cass., sez. un, 28 gennaio 1995, n. 1023), ha escluso in fatto che ricorresse l'ipotesi della giustificazione della revoca dell'applicazione alle mansioni superiori a causa della concomitanza di procedure concorsuali per la copertura del posto.
Tale accertamento è stato giustificato con motivazione sufficiente e non contraddittoria, così da non poter essere sindacato in questa sede.
10. Ha osservato, infatti, il giudice del merito, che il radicale mutamento, nel passaggio dalla fonte legislativa a quella contrattuale della regolamentazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione postale, imponeva di procedere ai nuovi inquadramenti stabiliti dal contratto;
che, in particolare, per la categoria dei quadri erano state previste particolari procedure, non necessariamente di tipo concorsuale;
che il loro avvio effettivo, sulla base degli accordi sindacali, si era avuto con la circolare n. 35 del 7 novembre 1995, mentre le reiterate assegnazioni della AL alle mansioni superiori si erano verificate in un periodo precedente.
L'affermazione della ricorrente, secondo cui, la procedura doveva considerarsi avviata già con l'accordo sindacale del 23 maggio 1995 si contrappone quindi, inammissibilmente, al diverso accertamento del giudice di merito.
11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo di cassazione, liquidate in Euro 31,32 e degli onorari liquidati in Euro 2.500 (duemilacinquecento). Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2002