Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1999, n. 4019
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella vendita a consegne ripartite, se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamente nel caso di vizio palese o occulto, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1999, n. 4019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4019
    Data del deposito : 22 aprile 1999

    Testo completo