Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Nella vendita a consegne ripartite, se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamente nel caso di vizio palese o occulto, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denuncia
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/1999, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 98, presso lo studio dell'avvocato MARIO PACINI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO UBALDI, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
TESSILFIBRE SPA, in persona del legale rappresentante, FILCAM SAS in persona del liquidatore;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 14604/96 proposto da:
TESSILFIBRE SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante GIANNI BIAGIONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 91, presso lo studio dell'avvocato G.CAMICI, difeso dall'avvocato CALÒ CARDUCCI SAVERIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
OL AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 316/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 23/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato CAPECCHI CARLO, per delega depositata in udienza, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi e alla memoria;
udito l'Avvocato CAMICI GIAMMARIA, per delega depositata in udienza, difensore del resistente, che si riporta ai motivi e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DO MO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Prato la s.p.a. SS dalla quale aveva acquistato una partita di fibra sintetica - e la s.a.s. IL - alla quale aveva affidato le successive operazioni di trasformazione in prodotto finito - chiedendo che fossero condannate, l'una o l'altra alternativamente, al risarcimento dei danni che egli aveva subito a causa dell'inutilizzabilità del tessuto, dovuta a macchie di fumo comparse a lavorazione ultimata. Entrambe le convenute si costituirono in giudizio, ognuna contestando di essere responsabile dell'inconveniente lamentato dall'attore e la SS eccependo altresi la decadenza della garanzia per vizi. Il processo fu poi riunito ad un altro, che precedentemente era stato iniziato dalla IL davanti allo stesso Tribunale di Prato, con domanda di condanna del MO al pagamento del corrispettivo dell'opera che essa aveva compiuto.
Con sentenza del 1 febbraio 1993 il Tribunale condannò DO MO a pagare alla s.a.s. IL lire 7.472.876, oltre alla rivalutazione monetaria, come compenso per l'esecuzione della filatura, e la s.p.a. SS a pagare al MO la somma di lire 13.973.200, ugualmente con la rivalutazione monetaria, come risarcimento dei danni, ritenendo che l'alterazione del prodotto non era derivata dalla lavorazione, bensì da un difetto originario della materia prima, il quale era stato denunciato tempestivamente alla venditrice.
Impugnata separatamente sia dal MO sia dalla SS, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze, che con sentenza del 23 marzo 1996, previa riunione dei processi, ha rigettato il primo gravame e accolto l'altro, respingendo l'originaria domanda di risarcimento di danni proposta dallo stesso MO. A questa pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto osservando che la scoperta del vizio, di natura occulta, non poteva farsi risalire a epoca successiva al 4 febbraio 1981, quando esso era stato contestato (solo) alla IL, sicché il termine decadenziale di otto giorni era già decorso il 20 marzo 1981, allorché esso era stato denunciato (anche) alla SS. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DO MO in via principale e la s.p.a. SS in via incidentale subordinata. La s.a.s. IL, alla quale è stato notificato il primo atto di impugnazione (che tuttavia non contiene doglianze relative alle pronunce che la riguardano) non si è costituita in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In quanto proposti contro la stessa sentenza, i ricorsi debbono essere riuniti.
Con il primo dei due motivi addotti a sostegno di quello principale, DO MO lamenta che la Corte di appello, omettendo di tenere conto della pluralità delle partite in cui era stata suddivisa la fornitura, ha fissato il momento iniziale del termine per la denuncia al 4 febbraio 1981, pur se quel giorno l'ultima consegna non era ancora avvenuta, essendo stata eseguita il successivo 5 marzo.
La censura non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nella vendita a consegne ripartite, se un medesimo difetto inficia tutta la merce, il termine per la relativa denuncia è unico e decorre dal giorno della consegna o della scoperta iniziali, rispettivamente nel caso di vizio palese o occulto, "senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a far decorrere un nuovo termine per la denunzia" (v., tra le più recenti, Cass. 21 giugno 1993 n. 6855). Deve essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale DO MO si duole della decisione del giudice di secondo grado relativa alla data della scoperta del vizio, osservando che la relativa certezza si è avuta solo dopo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, mentre in precedenza potevano essere sorti semmai semplici dubbi, dopo che la IL, incaricata della lavorazione del prodotto, aveva negato di essere responsabile del suo annerimento, comparso nelle successive operazioni di tintura. In proposito, nella sentenza impugnata, si è rilevato che "per scoperta si intende - vedi Cass. 14.2.94 n. 1458 la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio, non anche della sua individuazione causale. In altri termini, il vizio doveva essere denunciato alla fornitrice SS entro otto giorni dalla scoperta, non già entro otto giorni dal convincimento maturato soggettivamente dal MO che esso fosse ascrivibile al prodotto grezzo. Al riguardo, appare difficile contestare l'esattezza del ragionamento sviluppato in appello dalla SS: se il vizio venne denunciato il 4.2.81 alla IL e lo stesso vizio venne denunciato il 20.3.81 alla SS, appare evidente che la seconda denuncia avviene oltre otto giorni dopo la scoperta". Così argomentando, la Corte di appello ha trascurato di considerare che il principio enunciato nel precedente richiamato - secondo cui è sufficiente, ai fini della scoperta del difetto, la certezza della sua esistenza, mentre non occorre quella della sua causa - presuppone pur sempre che si tratti della sicura conoscenza di un "vizio della cosa" come tale, ad essa intrinseco: l'ignoranza o il dubbio circa la causa sono sì ininfluenti, ma soltanto se attengono al determinismo di manchevolezze comunque attribuibili con certezza, nella convinzione del compratore, al prodotto in sè, non a quelle riferibili alle manipolazioni cui esso sia stato sottoposto dopo la consegna. Ma nella stessa sentenza impugnata si legge che "il filo si è annerito non già per la presenza di fumi nell'ambiente di lavoro - come in un primo tempo le parti avevano ritenuto - ma per una caratteristica intrinseca del prodotto grezzo, il quale non resisteva al calore della lavorazione". Per poter affermare che le denunce del 4 febbraio e del 20 marzo 1981 riguardavano "lo stesso vizio", il giudice di secondo grado avrebbe dunque dovuto accertare che già alla prima data il MO sapeva con certezza che le macchie sul tessuto erano dovute a imperfezioni della materia prima vendutagli dalla SS (pur senza conoscerne anche la causa, individuata poi, in sede di accertamento tecnico preventivo, nella non resistenza del filo a velocità "normali" come quelle dei macchinari della IL), anziché a errori nella lavorazione destinata a ottenere il prodotto finito.
Con il suo ricorso incidentale subordinato la s.p.a. SS osserva che la Corte di appello ha preso in esame (ed accolto) soltanto uno dei cinque motivi del gravame che essa aveva proposto contro la sentenza del Tribunale, sicché, in caso di cassazione della sentenza di secondo grado, essa "non può essere privata del diritto di ottenere, nel giudizio di rinvio, una pronuncia sugli altri quattro".
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, in applicazione del principio secondo cui "la parte risultata vittoriosa non ha interesse a proporre ricorso incidentale per cassazione, sia pure condizionato, per ottenere l'esame di questioni dal giudice del merito non esaminate o ritenute assorbite in conseguenza dell'adozione di un'altra ratio decidendi, potendo quelle questioni essere riproposte (in caso di accoglimento del ricorso principale) al giudice di rinvio" (Cass. 22 aprile 1997 n. 3463). Respinto pertanto il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo e dichiarato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Firenze, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999