Sentenza 10 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2001, n. 6512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6512 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN MOME O IT IAN LA CORTE SUP DI A AZION Oggetto Contratto;
SEZIONE TERZA CIVILE trattative ed accordo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21270/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 14574 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep.2363 Ud. 12/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio 5-2404dal Sig. per diritti L. 156 sul ricorso proposto da: GIGANTE SRL, corrente in Palagianello (TA), in persona il 11.080 IL CANCELLIERE dell'amministratore unico AN CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GOZZADINI 42, presso 10 studio dell'avvocato ROSALIA MAGNO, difeso dall'avvocato CARLO MAGNO, giusta delega in atti;
ricorrente €0,77 £1500
contro
CANCELLER COMUNE DI TARANTO;
intimato avversO la sentenza n. 1398/97 del Tribunale di emessa il 16/06/97 e depositata il 16/09/97 2001 TARANTO, 300 (R.G. 1253/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 12/02/01 dal Silvio COCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. I Premesso in fatto 1°, 1) Dopo una trattativa intercorsa tra il Comune di Taranto e la AN s.r.l. per un servizio di tra- sporto e non conclusa, il Comune ha chiesto a mezzo fax alla stessa società "disponibilità e conferma" per un altro servizio di trasporto. La società ha eseguito il servizio. Successivamen- non avendo il Comune provveduto al pagamento della te, fattura emessa dalla società, questa lo ha citato da- vanti al RE di Taranto, chiedendo la condanna del Z 2°, 1) Il RE ha condannato il Comune al paga- convenuto al pagamento della fattura. mento di una somma inferiore a quella richiesta (sol- tanto L. 1.725.000), con sentenza (emessa in data 1. 3. 1993) che il Tribunale di Taranto ha confermato (sen- tenza emessa a sua volta in data 16. 6. 1997) con la seguente motivazione. 2°, 2) Dalle complessive trattative intercorse tra 2 le parti, risultava "evidente .che il Comune, con l'ultimo telefax, avesse voluto aderire all'offerta preventivo ricevuto originaria, contenuta nell'unico (che faceva riferimento ad una sola corsa andata e ri- torno e che non era in alcun modo condizionato a un nu- mero minimo di richieste da parte dell'ente locale committente). In mancanza di una diversa proposta da parte della AN, il Comune aveva fatto ragionevole affidamento al mantenimento della proposta originaria. Conseguentemente, restando incerta la comune intenzio- ne della parti", il contratto doveva essere interpreta- to in base al criterio sussidiario della buona fede se- condo il ragionevole affidamento del Comune. 3°, 1) Avverso tale sentenza la GI ha proposto ricorso in Cassazione affidato ad un motivo II Z 2° 1) Con l'unico motivo -- formulato per motivazio- ne illogica e contraddittoria la ricorrente torna ad asserire che tra le parti, prima era intercorsa una trattativa che non si concluse con un accordo e dopo era stato raggiunto un accordo del tutto diverso. Posto che la sentenza impugnata ha motivato speci- ficamente su tale punto, la ricorrente, oltre a ripete- re asserzioni del tutto irrilevanti come censure, SO- stiene che: a) il primo preventivo si riferiva a pi- 3 viaggi, mentre l'accordo successivo riguardò un solo viaggio;
b) il "ripensamento" di cui fa parola la sen- tenza impugnata Š "concetto totalmente al diritto". 1°, 2) La prima asserzione Š gi... stata smentita 20000 della sentenza impugnata con specifica argomentazione 270000 (cfr. ante, I 1°, 2) che la ricorrente neppure conte- sta. La seconda si basa su una errata valutazione della per cui la ricorrente neppure motivazione contestata, esamina i passaggi logico- giuridici svolti dalla sen- tenza impugnata (come esposti ante I, 1°, 2) e fa un riferimento all'art. 1362 C.C. del tutto inconferente rispetto al punto della controversia relativo alla in- terpretazione secondo buona fede. 2°, 1) Per le ragioni esposte il ricorso deve esse- re rigettato. Nulla da deliberare sulle spese. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2
P.Q.M.
Iscritto a ruplo jł, 11/1562 rigetta il ricorso;
Art. n. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Faurcin Sava s Depositata in Cancellerta Oggi, 10 MDG 2007 IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola