Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 44339
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Sentenza 30 settembre 2015

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A seguito dell'abrogazione dell'art. 204 cod. pen. ad opera dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sussiste sempre l'obbligo del previo accertamento della pericolosità sociale del soggetto nei cui confronti deve essere ordinata una misura di sicurezza personale, accertamento che deve quindi essere svolto dal giudice di merito prima della statuizione relativa alla misura di sicurezza, a nulla rilevando la possibilità di effettuare tale accertamento anche in sede di esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2015, n. 44339
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44339
    Data del deposito : 30 settembre 2015

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