Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, nel caso che il giudice di appello abbia inflitto, su gravame del P.M., la sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria in applicazione dell'art. 2 della legge n. 386 del 1990, la modificazione così operata della sentenza di prime cure non costituisce mutamento della qualificazione giuridica del fatto conseguente alla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante (come accadeva nel previgente sistema sanzionatorio dell'emissione di assegni senza copertura), ma semplice riforma della sentenza "quoad poenam", che lascia ferma la competenza del giudice di primo grado.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di Consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 4.3.1999
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N. 1808
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N.30347/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di SC, nel procedimento di esecuzione a carico di LO AN, nato a [...] il 3.11 l945;
avverso l'ordinanza del PR di SC, in data 28.5.1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il PR - quale giudice dell'esecuzione in - accoglimento dell'istanza avanzata dal MA ai sensi, dell'art.671 c.p.p., applicava la disciplina del reato continuato ai fatti giudicati con le sentenze di condanna 30.4.1592 del medesimo PR e 2.2.1995 della Corte d'appello di SC osservando che l'oggetto era analogo quanto a titolo di reato ed epoca della commissione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.M. circondariale, denunciando l'incompetenza del PR. Infatti, con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello aveva riconosciuto l'ipotesi grave di emissione di assegno a vuoto, irrogando la pena detentiva anziché quella pecuniaria originariamente inflitta in primo grado. La modificazione sostanziale della sentenza pretorile, radicava dunque la competenza della Corte d'appello, ai sensi dell'art.665 c.2 c.p.p. Era conseguentemente chiesto l'annullamento della decisione impugnata.
Il ricorso è infondato.
Come osserva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, "la Corte distrettuale, accedendo alla richiesta del P.M. appellante, ha inflitto la pena reclusiva per il fatto di emissione di assegno a vuoto giudicato con la sentenza 3.2.1992 del PR di SC (e che è stato successivamente riunito per continuazione agli episodi di cui alla sentenza 30.4.1992 dello stesso PR), avendo stimato che fosse inadeguata, in rapporto ai precedenti penali specifici del MA e avuto riguardo alla reiterazione della sua condotta criminosa, quella pecuniaria applicata nel precedente grado del giudizio. L'operata riforma non è, però, da porsi in relazione ad un preteso mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi grave di cui all'art.115 del r.d. n.1736/1833,per la quale era prevista la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, ma è collegata, nella scelta del regime sanzionatorio, all'applicazione dellà nuova disciplina dettata dall'art.2 della l. 15.12.1990 n.386,che,com'è noto, ha profondamente inciso sul sistema previgente con rilevanti innovazioni, tra cui quella costituita dalla soppressione dell'aggravante speciale della "maggiore gravità del caso". In sostanza l'irrogazione della pena detentiva, che dall'art.2 della richiamata legge è prevista alternativamente a quella pecuniaria, è stata la conseguenza di una valutazione di maggior gravità del fatto e non ha comportato un sostanziale intervento riformatore, rilevante ai sensi dell'art.655 c.2 c.p.p., avendo unicamente inciso sul trattamento sanzionatorio, sicché, in base alla regola: stabilita dall'art.665 c.2 c.p.p., la competenza a deliberare sull'istanza propositiva dell'incidente di esecuzione spettava al giudice del provvedimento impugnato", ovvero al PR, come in concreto avvenuto.
Questa Corte condivide pienamente tali osservazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999