Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1808
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione, nel caso che il giudice di appello abbia inflitto, su gravame del P.M., la sanzione detentiva in luogo di quella pecuniaria in applicazione dell'art. 2 della legge n. 386 del 1990, la modificazione così operata della sentenza di prime cure non costituisce mutamento della qualificazione giuridica del fatto conseguente alla ritenuta sussistenza di una circostanza aggravante (come accadeva nel previgente sistema sanzionatorio dell'emissione di assegni senza copertura), ma semplice riforma della sentenza "quoad poenam", che lascia ferma la competenza del giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1808
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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