Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
Il cartellino o foglio di presenza dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, documenta un dato che rileva in via diretta ed immedita unicamnente ai fini della retribuzione e, comunque, della presentazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio. Ne deriva che tale cartellino o foglio di presenza non costituisce atto pubblio. Ed infatti, ai fini della determinazione della natura di un atto posto in essere da un pubblico dipendente, l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, impone di distinguere tra attivita' che sia espressione di pubblica funzione (o di pubblico servizio) ed attivita' riconducibile, come nel caso di specie, all'ambito della presentazione lavorativa che si svolge in regime privatistico.
Commentari • 2
- 1. Allontanamento ingiustificato del dipendente pubblico dal posto di lavoroAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2002, n. 38770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38770 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. CICCHETTI Nunzio - Presidente - del 09/10/2002
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 01056/2002
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 001662/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AR N. 10/04/1950;
2) LA SS AR N. IL 24/01/1955;
3) EL RD N. IL 21/11/1956;
avverso la sentenza del 21/11/2001 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO;
UDITO IL Procuratore Generale dr. E. Delehaye che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore Avv. G. Lentini.
Motivi della decisione
SE IO, La AS IU e EL EO erano condannati dal tribunale di Marsala per falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata in continuazione, in relazione alla falsa attestazione, apposta sul foglio di presenza quali dipendenti dell'ospedale di Castelvetrano, unitamente a OR EO, ritenuta responsabile dei reati suddetti sotto forma di tentativo. Sul gravame degli imputati la corte d'appello di Palermo dichiarava n.d.p. nei confronti della OR per la morte dell'imputata e confermava nel resto.
Ricorrono gli imputati, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 29/93, che ha privatizzato il rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, la redazione del c.d. cartellino segnatempo non può essere considerata esplicazione di pubblica funzione o pubblico servizio;
essa risponde al soddisfacimento di un onere al fine di provare l'adempimento della prestazione contrattuale.
La AS e EL lamentano pure l'erronea individuazione da parte degli agenti verbalizzanti e deducono, in ordine alla truffa, l'insussistenza del danno per l'ente p.o., a cagione dell'assai esiguo (e dunque irrilevante) scarto temporale fra l'orario riportato nel cartellino e quello reale di ingresso al lavoro. Il ricorso è parzialmente fondato.
È stato più volte stabilito da questa Corte che, agli effetti della tutela penale, i fogli di presenza e i cartellini segnatempo del personale pubblico, sono atti pubblici, in quanto consistono nella documentazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale e volte alla produzione di effetti giuridici nell'ambito di situazioni soggettive di rilievo pubblicistico. Donde la configurazione del delitto di falso ideologico di cui all'art. 479 cp in presenza di false attestazioni compiute in tali atti (e pluribus, v.: sez. V, 23.7.92, n. 8261, Cerutti;
sez. V, 15.7.91, n. 7906, Villa;
sez. II, , 6.4.91, Trentani;
sez. V, 25.9.89, n. 12879, Bevilacqua).
Anche dopo la trasformazione di alcune amministrazioni pubbliche in Enti pubblici economici e di questi in società per azioni, si è affermato che permane in capo al dipendente la qualifica pubblicistica, così come persiste il carattere pubblico dell'attività svolta, sotto forma di pubblico servizio o di pubblica funzione (sez. V n. 9929, Billè, entrambe riguardanti il servizio dell'Ente Poste e concernenti rispettivamente la falsificazione della "scheda di servizio" del recapito telegrafico e dell'impossessamento di un plico assicurato contenente una somma di denaro).
Con riferimento alle firme sui fogli e cartellini di presenza cui sono tenuti i medici convenzionati con le USL, i quali hanno con queste un rapporto di natura privatistica, è stato deciso che esse "hanno non solo lo scopo "privato" di stabilire il numero delle ore lavorate in relazione al calcolo degli onorari spettanti al medico, ma anche e soprattutto quello "pubblico" che emerge dalla normativa in materia, e cioè di consentire il controllo dell'attività di assistenza sanitaria fornita dall'USL e di evitare disservizi nello svolgimento di quella che è una funzione essenziale dello Stato e della Regione;
sicché deve ritenersi che l'attestazione apposta dal medico convenzionato sul foglio o sul cartellino di presenza sia espressione di potere certificativo e che quindi, effettuando l'attestazione in questione il medico convenzionato riveste la qualità di pubblico ufficiale. "(sez. V, 17 giugno 1992, Moretti). La giurisprudenza è decisamente orientata nel senso di riconoscere che il carattere privatistico del rapporto di lavoro non esclude quello pubblicistico degli atti posti in essere dai dipendenti di Ente pubblico economico. Con specifico riguardo alla vicenda della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente pubblico economico con D.L. 1.12.93, n. 487, conv. l.29.1.94 n. 71, è stato affermato che l'attestazione di un funzionario circa la durata dell'attività di lavoro svolta da lui stesso o da altri dipendenti, ha rilievo non solo ai fini della retribuzione (e, quindi, privatistico), ma anche ai fini del corretto svolgimento del servizio (e, quindi, pubblicistico). Detta attestazione integra, pertanto, gli estremi del delitto di falso ideologico previsto dall'art. 493 cp (sez. V, 21.5.96, n. 1765, Ricci, m. 205121).
L'assunto non può essere condiviso nella sua assolutezza, poiché la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti impone di distinguere gli atti che sono esplicazione della pubblica funzione o del pubblico servizio da quelli strettamente attinenti alla prestazione ed aventi, perciò, rilievo sul piano contrattuale e non anche funzionale.
La pubblica funzione è agevolmente individuata quando si manifesta con atti dotati di caratteri tipologici inconfondibili, mentre più arduo appare il riferimento all'area del pubblico o del privato di quelle attivtà che tali note caratteristiche non possiedono. Orbene, se il potere certificativo è quello che si estrinseca nell'attività di documentazione, avente efficacia probatoria, qualunque ne sia il grado (S.U. 27 marzo 1992, Delogu), non è men vero che l'entrata in vigore del d.l.vo n. 29/93 impone di individuare il pur non agevole discrimine fra quanto afferisce la pubblica funzione (o il pubblico servizio) e la prestazione di lavoro che si svolge in regime privatistico. Fermo restando il principio che la trasformazione degli enti pubblici in S.p.A. non comporta di per sè il venir meno della qualifica pubblicistica dei dipendenti, poiché l'ente rimane comunque disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche, anche con strumenti privatistici propri delle S.p.A., la valutazione della detta qualifica va fatta in concreto, alla stregue del criterio oggettivo-funzionale a norma degli art. 357 e 358 cp (cass., 12.11.1996, Ripisarda). Il cosiddetto cartellino o foglio di presenza dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato documenta un dato che rileva in via diretta e immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque della prestazione di lavoro e solo indirettamente e mediamente ai fini del regolare svolgimento del servizio. Ne deriva che tale cartellino o foglio non costituisce atto pubblico (v. in tal senso anche sez. V, 16 novembre 1988, Sariconi, m. 180500).
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al delitto di falsità ideologica, poiché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo per nuova determinazione della pena.
I ricorsi vanno rigettata nel resto.
Attiene ai profili di fatto della decisione impugnata ed è pertanto inammissibile la doglianza riguardante l'individuazione degli imputati quali autori del falso cennato da parte dei verbalizzanti. Priva di fondamento, invece, è l'ulteriore censura, relativa al difetto dell'elemento danno costitutivo della truffa. L'esiguità del pregiudizio arrecato alla p.o.ne presuppone comunque l'esistenza e può, se mai, essere valutata ai fini dell'attenuante ipotizzata dall'art. 62 n. 4 cp.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di falso ideologico, perché il fatto non sussiste e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuova determinazione sanzionatoria. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 NOVEMBRE 2002