Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2002, n. 38770
CASS
Sentenza 9 ottobre 2002

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Il cartellino o foglio di presenza dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro sia stato privatizzato, documenta un dato che rileva in via diretta ed immedita unicamnente ai fini della retribuzione e, comunque, della presentazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio. Ne deriva che tale cartellino o foglio di presenza non costituisce atto pubblio. Ed infatti, ai fini della determinazione della natura di un atto posto in essere da un pubblico dipendente, l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, impone di distinguere tra attivita' che sia espressione di pubblica funzione (o di pubblico servizio) ed attivita' riconducibile, come nel caso di specie, all'ambito della presentazione lavorativa che si svolge in regime privatistico.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2002, n. 38770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38770
Data del deposito : 9 ottobre 2002

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