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Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 15401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15401 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/seetite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA i e-Out ree -ea- Cg-e >tL52- 0"--I% t\-1-t-f—GLY-4-t O.) taj )24 - ote4 .x t'c,d-u>0 COkikkui5 SCAirrn (/) ny.23o i... w là r 2)/p ftd,/cc- ao,; Penale Sent. Sez. 1 Num. 15401 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di PO EL dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022. 2. La contestazione cautelare. 2.1. PO EL insieme a PO OV (padre)„ PO LI (fratello), OD TE, TO AT è raggiunto dalla contestazione che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, TO AT e OD TE (in qualità di funzionari di R.F.I. spa dipendenti dell'U.T. NAPOLI NORD EST sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da PO OV, PO LI ed PO EL - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di proprietà degli PO), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui TO AT e OD TE erano stati nominati, dalla stazione appaltante„ rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile. In particolare: - TO AT in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di Afragola) ometteva di segnalare alla stazione appaltante,, l'impiego da parte della KAM COSTRUZIONI-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto,; - TO AT in qualità di direttore dei lavori e AT TE in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita;
- TO AT, OD TE, CI RI, CI NC ed PO OV, in accordo tra loro, adottavano una serie di accorgimenti, finalizzati a schermare la KAM COSTRUZIONI s.r.l. da 2 eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di Afragola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan CI, per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare. in Casoria, Caserta, Afragola, Dugenta, Benevento e Pescosannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018. 2.2. La contestazione si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan CI e sulla sua penasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane spa - per la realizzazione delle opere della Alta Velocità, tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di Afragola. Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan CC fosse a pieno titolo coinvolto in alcune A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano le A.T.I. In tale complesso ed articolato meccanismo, secondo l'accusa, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore OV PO che, unitamente ai figli EL e LI, è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai CC e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti (come si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra CI NN - figlio di CI EL - ed PO OV). Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da EL e LI PO, i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan CC, quale investitore occulto dell'impresa della famiglia ES (v. conversazione tra PO OV e CI NN del 25.05.2018 presso gli uffici della KAM). 2.3. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione preliminare avanzata dalla difesa e relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni atteso che, 3 contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tutte le ipotesi di reato oggetto di contestazione ricadono nella previsione di cui all'art. 266 e ss. cod. proc. pen. Il Tribunale, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, sottolinea che nel novero dei divieti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizza2:ione dei risultati di intercettazione in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, non rientrano i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen. . 2.4. Le conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che TO AT e OD TE ricevevano indebitamente dagli PO una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 TO AT € 3.000 - OD TE € 2.000; in data 9.05.2018 OD TE €3.000; in data 31.05.2019 TO AT C 10.000 - EE TE C 11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra PO OV con il figlio LI e alla presenza di EL, emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da TE OD e AT TO, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per conto dell'Ente Ferroviario, il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che RFI s.p.a. avrebbe dovuta pagare all'impresa. Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari R.F.I. spa e gli PO veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di Afragola ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli PO e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati. 2.5. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dal compendio intercettizio emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli PO di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan CC, che quale investitore occulto, investe i propri capitali, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate. 4 Con specifico riferimento al caso in esame, le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore PO OV e i figli EL e LI, avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della KAM s.r.l. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di Afragola. 2.6. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevato pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di PO EL, delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. . Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da PO EL, così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda. La personalità dell'PO EL appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile. Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi. Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata. 3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - PO EL. 3.1. Al primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per mancanza totale della motivazione in quanto integralmente copiata da altra ordinanza emessa dal medesimo Tribunale del riesame in altra composizione. Si rappresenta in particolare che la motivazione del provvedimento 'riproduce' il testo della ordinanza emessa pochi giorni prima nei confronti di ES LI. Trattandosi di collegi diversamente composti ciò determina, secondo la difesa, incertezza circa la ascrivibilità della motivazione all'uno o all'altro, pur nella medesimezza del giudice relatore. Si ritiene sussistente una ipotesi di nullità. 3.2. Al secondo e al terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'errata applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa rammenta che, l'attività captativa si era resa ab origine necessaria rispetto alle condotte contestate nei confronti di tutti gli indagati al capo 1), ossia l'esistenza e la partecipazione al sodalizio criminale del c.d. clan CC. In particolare, le intercettazioni, oggi fonti di prova per il reato corruttivo di cui al capo 54, venivano disposte nei confronti di PO OV per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1) di imputazione. Tuttavia, essendo venuta meno, nei confronti di PO EL, la contestazione in termini associativi di cui di cui all'art. 416 bis c.p. del capo 1), in punto di ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si sarebbe determinata l'inesistenza di una provata e certa connessione tra il reato associativo e il reato di corruzione. Ne consegue l'inutilizzabilità dell'intero compendio intercettivo a carico di PO EL, essendo venuta meno quella condizione di connessione richiesta, ex art. 12 cod. proc. pen., giustificativa del superamento di quei limiti di utilizzabilità normativamente previsti e in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. Parimenti, e per le stesse ragioni, la SA si duole dell'apparente motivazione sul punto, limitandosi il Tribunale ad affermare che "il delitto contestato all'PO EL sia connesso al reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., e sia aggravato ex art. 416-bis I cod. pen. come si dirà in seguito è fuori dubbio". 6 3.3. Al quarto, quinto e sesto motivo si deduce violazione di legge in punto di inutilizzabilità delle risultanze probatorie delle intercettazioni, in ragione anche della non connessione del reato di corruzione con l'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen. e per insussistenza dell'aggravante stessa. Vizio di motivazione sul punto. Esclusa ogni connessione tra il reato associativo e il reato di corruzione, la SA eccepisce che, dal compendio probatorio in atti, non emerge alcun elemento che possa corroborare che PO EL abbia fatto propria la finalità di agevolazione dell'attività mafiosa, né può indirettamente essere ritenuto esistente sulla scorta della diversa posizione - e delle conseguenziali c:ontestazioni - che riguarda PO OV. Per tal motivo l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. è da ritenersi insussistente con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. 3.4. Al settimo motivo si deduce omessa motivazione in tema di esigenze cautelari del provvedimento impugnato e violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 309, co. 9, cod. proc. pen. e 292, co. 2 lett. c), cod. proc. pen. La SA rammenta la mancata indicazione degli elementi concreti e specifici e quindi "individualizzati" che giustifichino la misura cautelare adotta e l'indicazione della specifica esigenza cautelare che dovrebbe essere assicurata attraverso l'applicazione della misura adottata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di ES EL risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato ST LI ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza cili contestazione e di fonti di prova poste a carico. Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella propria decisione, sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente. 3. I motivi dal secondo al sesto sono infondati. La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni sul piano della - pretesa - assenza di connessione tra l'ipotesi associativa di cui al capo a) ed i fatti corruttivi di cui al capo 54) . Inoltre si ritiene solo apparente, in sintesi, la motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria circa l'aggravante della agevolazione al clan CC. I due profili sono tra loro correlati ma entrambi risultano infondati. Va premesso che va ritenuto pacifico che l'ipotesi originaria di autorizzazione alle intercettazioni sia stata quella ricollegata al reato di cui all'art.416 bis, peraltro fruttuosa (rispetto ad altri indagati). La corruzione contestata all'odierno ricorrente risulta aggravata dalla finalità di agevolazione del clan CC. Si tratta, in piena evidenza, di una condotta connessa - sotto il profilo oggettivo - al delitto associativo, e ciò pur nella diversità dei soggetti autori dei rispettivi reati (il profilo oggettivo della connessione di cui all'art.12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. è stato definitivamente affermato da Sez. U n. 53390 del 26.10.2017, rv 271223). Da ciò deriva, in chiave prospettica, la sicura utilizzabilità delle captazioni, tese a ricostruire una delle attività illecite ricollegabili all'agire del clan CC, di certo rientrante nei confini dell'originario provvedimento di autorizzazione. Inoltre la circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia). Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatto tra i CC e gli ES si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla KAM COSTRUZIONI e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano. Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di Afragola e che entrambi gli indagati EL e LI ES ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico). Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti dei titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' agevolazione del clan in questione. del clan CC;
il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla 4. Il settimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso. Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/seetite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA i e-Out ree -ea- Cg-e >tL52- 0"--I% t\-1-t-f—GLY-4-t O.) taj )24 - ote4 .x t'c,d-u>0 COkikkui5 SCAirrn (/) ny.23o i... w là r 2)/p ftd,/cc- ao,; Penale Sent. Sez. 1 Num. 15401 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 19 maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di PO EL dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022. 2. La contestazione cautelare. 2.1. PO EL insieme a PO OV (padre)„ PO LI (fratello), OD TE, TO AT è raggiunto dalla contestazione che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, TO AT e OD TE (in qualità di funzionari di R.F.I. spa dipendenti dell'U.T. NAPOLI NORD EST sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da PO OV, PO LI ed PO EL - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la KAM COSTRUZIONI s.r.l. (di proprietà degli PO), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui TO AT e OD TE erano stati nominati, dalla stazione appaltante„ rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile. In particolare: - TO AT in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di Afragola) ometteva di segnalare alla stazione appaltante,, l'impiego da parte della KAM COSTRUZIONI-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto,; - TO AT in qualità di direttore dei lavori e AT TE in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita;
- TO AT, OD TE, CI RI, CI NC ed PO OV, in accordo tra loro, adottavano una serie di accorgimenti, finalizzati a schermare la KAM COSTRUZIONI s.r.l. da 2 eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di Afragola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan CI, per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare. in Casoria, Caserta, Afragola, Dugenta, Benevento e Pescosannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018. 2.2. La contestazione si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan CI e sulla sua penasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane spa - per la realizzazione delle opere della Alta Velocità, tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di Afragola. Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan CC fosse a pieno titolo coinvolto in alcune A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano le A.T.I. In tale complesso ed articolato meccanismo, secondo l'accusa, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore OV PO che, unitamente ai figli EL e LI, è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai CC e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti (come si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra CI NN - figlio di CI EL - ed PO OV). Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da EL e LI PO, i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan CC, quale investitore occulto dell'impresa della famiglia ES (v. conversazione tra PO OV e CI NN del 25.05.2018 presso gli uffici della KAM). 2.3. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione preliminare avanzata dalla difesa e relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni atteso che, 3 contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, tutte le ipotesi di reato oggetto di contestazione ricadono nella previsione di cui all'art. 266 e ss. cod. proc. pen. Il Tribunale, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, sottolinea che nel novero dei divieti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizza2:ione dei risultati di intercettazione in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse sono state autorizzate, non rientrano i delitti connessi ex art. 12 cod. proc. pen. . 2.4. Le conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che TO AT e OD TE ricevevano indebitamente dagli PO una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 TO AT € 3.000 - OD TE € 2.000; in data 9.05.2018 OD TE €3.000; in data 31.05.2019 TO AT C 10.000 - EE TE C 11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra PO OV con il figlio LI e alla presenza di EL, emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da TE OD e AT TO, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla KAM COSTRUZIONI s.r.l. per conto dell'Ente Ferroviario, il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che RFI s.p.a. avrebbe dovuta pagare all'impresa. Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari R.F.I. spa e gli PO veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di Afragola ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli PO e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati. 2.5. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dal compendio intercettizio emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli PO di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan CC, che quale investitore occulto, investe i propri capitali, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate. 4 Con specifico riferimento al caso in esame, le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore PO OV e i figli EL e LI, avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della KAM s.r.l. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di Afragola. 2.6. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevato pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di PO EL, delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. . Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da PO EL, così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda. La personalità dell'PO EL appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile. Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi. Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata. 3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - PO EL. 3.1. Al primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per mancanza totale della motivazione in quanto integralmente copiata da altra ordinanza emessa dal medesimo Tribunale del riesame in altra composizione. Si rappresenta in particolare che la motivazione del provvedimento 'riproduce' il testo della ordinanza emessa pochi giorni prima nei confronti di ES LI. Trattandosi di collegi diversamente composti ciò determina, secondo la difesa, incertezza circa la ascrivibilità della motivazione all'uno o all'altro, pur nella medesimezza del giudice relatore. Si ritiene sussistente una ipotesi di nullità. 3.2. Al secondo e al terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'errata applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa rammenta che, l'attività captativa si era resa ab origine necessaria rispetto alle condotte contestate nei confronti di tutti gli indagati al capo 1), ossia l'esistenza e la partecipazione al sodalizio criminale del c.d. clan CC. In particolare, le intercettazioni, oggi fonti di prova per il reato corruttivo di cui al capo 54, venivano disposte nei confronti di PO OV per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. di cui al capo 1) di imputazione. Tuttavia, essendo venuta meno, nei confronti di PO EL, la contestazione in termini associativi di cui di cui all'art. 416 bis c.p. del capo 1), in punto di ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si sarebbe determinata l'inesistenza di una provata e certa connessione tra il reato associativo e il reato di corruzione. Ne consegue l'inutilizzabilità dell'intero compendio intercettivo a carico di PO EL, essendo venuta meno quella condizione di connessione richiesta, ex art. 12 cod. proc. pen., giustificativa del superamento di quei limiti di utilizzabilità normativamente previsti e in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. Parimenti, e per le stesse ragioni, la SA si duole dell'apparente motivazione sul punto, limitandosi il Tribunale ad affermare che "il delitto contestato all'PO EL sia connesso al reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen., e sia aggravato ex art. 416-bis I cod. pen. come si dirà in seguito è fuori dubbio". 6 3.3. Al quarto, quinto e sesto motivo si deduce violazione di legge in punto di inutilizzabilità delle risultanze probatorie delle intercettazioni, in ragione anche della non connessione del reato di corruzione con l'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen. e per insussistenza dell'aggravante stessa. Vizio di motivazione sul punto. Esclusa ogni connessione tra il reato associativo e il reato di corruzione, la SA eccepisce che, dal compendio probatorio in atti, non emerge alcun elemento che possa corroborare che PO EL abbia fatto propria la finalità di agevolazione dell'attività mafiosa, né può indirettamente essere ritenuto esistente sulla scorta della diversa posizione - e delle conseguenziali c:ontestazioni - che riguarda PO OV. Per tal motivo l'aggravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. è da ritenersi insussistente con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell'ordinanza cautelare. 3.4. Al settimo motivo si deduce omessa motivazione in tema di esigenze cautelari del provvedimento impugnato e violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 309, co. 9, cod. proc. pen. e 292, co. 2 lett. c), cod. proc. pen. La SA rammenta la mancata indicazione degli elementi concreti e specifici e quindi "individualizzati" che giustifichino la misura cautelare adotta e l'indicazione della specifica esigenza cautelare che dovrebbe essere assicurata attraverso l'applicazione della misura adottata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di ES EL risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato ST LI ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza cili contestazione e di fonti di prova poste a carico. Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella propria decisione, sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente. 3. I motivi dal secondo al sesto sono infondati. La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni sul piano della - pretesa - assenza di connessione tra l'ipotesi associativa di cui al capo a) ed i fatti corruttivi di cui al capo 54) . Inoltre si ritiene solo apparente, in sintesi, la motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria circa l'aggravante della agevolazione al clan CC. I due profili sono tra loro correlati ma entrambi risultano infondati. Va premesso che va ritenuto pacifico che l'ipotesi originaria di autorizzazione alle intercettazioni sia stata quella ricollegata al reato di cui all'art.416 bis, peraltro fruttuosa (rispetto ad altri indagati). La corruzione contestata all'odierno ricorrente risulta aggravata dalla finalità di agevolazione del clan CC. Si tratta, in piena evidenza, di una condotta connessa - sotto il profilo oggettivo - al delitto associativo, e ciò pur nella diversità dei soggetti autori dei rispettivi reati (il profilo oggettivo della connessione di cui all'art.12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. è stato definitivamente affermato da Sez. U n. 53390 del 26.10.2017, rv 271223). Da ciò deriva, in chiave prospettica, la sicura utilizzabilità delle captazioni, tese a ricostruire una delle attività illecite ricollegabili all'agire del clan CC, di certo rientrante nei confini dell'originario provvedimento di autorizzazione. Inoltre la circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia). Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatto tra i CC e gli ES si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla KAM COSTRUZIONI e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano. Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di Afragola e che entrambi gli indagati EL e LI ES ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico). Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti dei titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' agevolazione del clan in questione. del clan CC;
il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla 4. Il settimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso. Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente