Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12504 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR M DI1 2 5 04 ZIONE Oggetto SEZI E Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 20904/00 - Consigliere Cron. 26386 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. - Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Ud. 17/01/03 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso 10 studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EI NT, DE CI CO, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI '2003 CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato 292 DOMENICO CAROZZA, giusta delega in atti;
-1- 1 - controricorrenti nonchè
contro
VE GI, NN TO, IM CA, DE NT NI, CI NZ, LD DO, RO EL, AC SC, US AR, TI ON;
- intimati avversO la sentenza n. 964/99 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 05/11/99 R.G.N. 1186/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato DE FEO DOMENICO per delega MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Cassino, accogliendo parzialmente la domanda proposta dal sig. GI LL e dagli altri 11 dipendenti della società Autostrade, Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. indicati in epigrafe, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della retribuzione per festività, permessi retribuiti, congedi matrimoniali, malattie e infortunio computati includendo nella base di calcolo la maggiorazione contrattuale prevista per la prestazione di lavoro notturno secondo turni prestabiliti, mentre rigettava le domande relative alle mensilità aggiuntive ed alle ferie. Avverso la decisione di primo grado proponevano appello principale la società Autostrade e incidentale i lavoratori. Il Tribunale di Cassino dichiarava inammissibile l'appello incidentale e rigettava quello principale. Celald La società Autostrade proponeva ricorso alla Corte di Cassazione che lo accoglieva, individuando nella sentenza impugnata difetti di motivazione relativi al significato da attribuire al termine “eventuale", contenuto nell'art. 18 del contratto collettivo di categoria e rinviava la causa al Tribunale di Frosinone. Il giudizio veniva riassunto dai lavoratori ed il Tribunale di Frosinone, premesso che l'appello incidentale proposto dai dipendenti era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Cassino, la cui sentenza non aveva formato oggetto sul punto di ricorso per cassazione, proposto soltanto dalla società Autostrade, e che pertando il tema decisionale era limitato a quella parte della sentenza pretorile in cui la stessa società era risultata soccombente, rigettava l'appello proposto da detta società.) giudic£ di rinvio, riesaminata la disciplina normativa e contrattuale relativa alle voci retributive oggetto della domanda dei dipendenti, interpretava il termine “eventuale", contenuto nell'art. 18 del contratto collettivo, secondo la prima delle due accezioni indicate nella sentenza di cassazione, ritenendolo posto in contrapposizione alla generalità dei destinatari del contratto (compenso per lavoro straordinario...se prestato dal lavoratore) e rigettava l'appello della società. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Frosinone la società autostrade propone ricorso formulandolo in due motivi illustrati da successiva memoria. I lavoratori resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, denunciando omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. nonché violazione dell'art.112 c.p.c., la società ricorrente, richiamando una sua precedente memoria difensiva depositata in un Cataleh precedente grado del giudizio, deduce di aver espressamente dedotto e documentato che, riguardo ai permessi ed i congedi matrimoniali, l'art. 11, punto 6, del contratto collettivo 11 maggio 1987 (uguale sul punto ai precedenti e successivi) prevedeva che la retribuzione in tali occasioni corrisposta era quella di cui all'art.18, punto 1, lett.a) e b), e quindi solo lo stipendio e la contingenza, con esclusione (anche per quanto riportato dalla prima parte della sentenza impugnata) del compenso per lavoro notturno: era pertanto incomprensibile, a parere della ricorrente, come il Tribunale avesse potuto affermare che, per questi ultimi istituti, l'art. 11 parlava genericamente di retribuzione. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.384 c.p.c., 363 2 cod.civ. e motivazione insufficiente e contraddittoria e censura la sentenza impugnata per aver eluso il principio fissato dalla sentenza rescindente, che aveva fatto riferimento alla "retribuzione parametro" non già e non solo nella regolamentazione dei singoli istituti, ma all'interno dell'intero contratto, che conteneva all'art.18 n.1 una definizione in positivo della retribuzione parametro, nella quale non era ricompresso il compenso per lavoro notturno comunque prestato;
osserva la ricorrente che tale considerazione risolveva, almeno in parte, anche il problema delle festività ed in particolare quello delle festività soppresse e delle festività lavorate, per le quali non operava il principio legale della retribuzione in senso onnicomprensivo. Entrambi i motivi sono inammissibili. Per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali deve concorrere con la completa individuazione dei motivi del ricorso, in modo che il giudice sia posto in grado di avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione senza AT dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (v., tra le tante, Cass. 11 ottobre 1995 n.10611). Nel caso in esame entrambi i motivi di impugnazione fanno riferimento a disposizioni contrattuali, ed in particolare all'art.18 del contratto collettivo, il cui testo non è riportato in ricorso, norme la cui conoscenza è essenziale ai fini della decisione della causa. Orbene, in queste condizioni, dalla lettura del ricorso non è possibile comprendere i precisi termini della controversia, sicché deve concludersi che il ricorso stesso non risponde a quella esigenza di autosufficienza, che non può essere ovviata attraverso memorie successive, che consente al giudice di 3 legittimità di avere una chiara visione delle esatte questioni sottoposte al suo esame senza ricorrere ad altri atti del processo. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Le spese del giudizio di cassazione sono a carico della società soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Autostrade, Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. €.2.000,00 per onorari da distrarre in favore del18,00 ☑Oltre procuratore dei convenuti avv. Domenico Carozza, antistatario. Così deciso il 17 gennaio 2003 Graska Cataldo IL PRESIDENTEКисело Ученка IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL Depositato in Cancelleria Moggi. 26 AGO. 2003 CANCEIL CANCELLIER 4