Sentenza 27 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2001, n. 8793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8793 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
1 87.9 3 / 0 1 LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 23029/99 Cron. N. 20073composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Marino Donato Santojanni -Presidente- Rep. N. 2. " Luciano Vigolo -Consigliere- Ud. 24.4.2001 3. " TA AN -Consigliere- 6 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. '6 5. Camillo Filodoro -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IN US, elettivamente domiciliato in Roma, Via Marsala 9, presso l'Ufficio Centrale Legale dell'Associazione In- validi e Famiglie Caduti F.S. (Avv. Papadia), rappresentato e di- feso dagli Avv.ti Edoardo Di Berardino e Francesco V. Papadia per procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO 1970 FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'Avv. Giancarlo Alvino, in virtù dei poteri conferitigli dall'Amministratore delegato della società me- 2 desima con procura per atto notaio Castellini del 23.2.1999 rep. N. 56911, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Umberto Tupini 113, presso lo studio dell'Avv. Nicola Corbo, che lo rap- presenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 4422/98 del Tribunale del La- voro di Bari del 10.11.1998/14.12.1998 nella causa iscritta al n. 2365 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Corbo per le Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 6.10.1992, IU AR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Bari l'Ente Ferrovie dello Stato, di cui era dipendente, per sentir accertare e dichiara- re il carattere professionale ovvero la dipendenza da causa di servizio della malattia da cui era affetto, con conseguente con- danna delle FF.SS. al pagamento dei conseguenti benefici di leg- ge. L'ente convenuto costituendosi contestava la domanda e ne chie- deva il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio ammessa, il Pretore del Lavoro di Bari con sentenza del 3 22.5.1996 accoglieva la domanda dell'attore. Tale decisione, impugnata dalle Ferrovie dello Stato, veniva ri- formata dal Tribunale di Bari con sentenza 10.11.1998/14.12.1998, che accoglieva l'appello rigettando la domanda proposta dal AR. In particolare il Tribunale osservava che non era stata fornita la prova, il cui onere era a carico del dipendente, circa l'effettiva esposizione del AR a disagi ambientali ed atmosferici e quindi circa l'esistenza del nesso eziologico tra la malattia, da cui era affetto, e il lavoro svolto, per lo più di guardiano di pas- saggi a livello. Osservava lo stesso Tribunale che non bastava prospettare le mansioni inerenti al proprio inquadramento professionale ai fini della dimostrazione del nesso causale, richiedendosi per la causa di servizio una prova da fornire in concreto e non in astratto, tanto più che nel caso di specie trattavasi di malattia c.d. multi- fattoriale e pressoché generalizzante (spondiloartrosi lombosa- crale) avente entità clinicamente modesta. Il AR ricorre per cassazione con unico motivo, al quale la S.p.A. Ferrovie dello Stato resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, articolato in due profili, il ricorrente la- menta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 4 c.p. c. Sotto il primo profilo sostiene che il Tribunale avrebbe prediletto le conclusioni di uno dei due consulenti tecnici di ufficio di pri- mo grado senza alcuna logica, non avrebbe confrontato i due ela- borati e non avrebbe giustificato la scelta dei contenuti dell'uno anziché dell'altro. Conclude per la cassazione della sentenza, per avere ingiusta- mente disatteso un accertamento tecnico che evidenziava l'esistenza del nesso causale, omettendo l'indicazione degli ele- menti che avevano indotto il Tribunale ad escluderne l'esistenza e l'illustrazione delle ragioni della ritenuta inattendibilità della consulenza favorevole al dipendente. Sotto il secondo profilo il AR si duole che il Tribunale non abbia reso alcuna logica motivazione con riguardo alla natura della patologia, nel senso della sua riconducibilità ad eziologia comune o professionale, essendosi limitato a richiamare la genesi multifattoriale dell'affezione, la sua larga diffusione tra la popo- lazione e la sua modesta obiettività clinica. Le esposte doglianze non sono fondate e vanno quindi disattese. Con riguardo al primo profilo va osservato che il Tribunale, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, non si è limitato a recepire in modo acritico l'elaborato peritale contrario al dipen- dente, ma ha proceduto ad un raffronto di tale elaborato con l'altro di segno opposto ed è giunto al giudizio di non condivi- dere le valutazioni espresse dal secondo perito. Trattasi di giudi- zio di fatto non censurabile in sede di legittimità, atteso che, co- me già si è detto, il giudice di appello ha proceduto ad una com- parazione critica dei richiamati elaborati peritali e ha compiuto, in modo espresso e particolareggiato, una confutazione delle ri- sultanze del secondo elaborato indicandone le lacune e le incon- gruenze, per essersi basato su rischi lavorativi riferiti dallo stes- so dipendente senza il conforto di riscontro esterno ed obiettivo. Con riferimento al secondo profilo va rilevato che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi riguardanti le malattie non tabellate, come risultano dall'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (in particolare sentenza n. 179 del 1988), secondo i quali il lavoratore, per le anzidette malattie, non può avvalersi della presunzione favorevole derivante dalla tabella, ma è tenuto, in base al canone fondamentale dell'onere della prova, a dimostrare non solo l'esistenza della malattia, ma anche le ca- ratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra la stessa lavorazione e la malattia denunciata. Tali principi risultano condivisi da questa Corte, la quale ha puntualizzato che per la malattia professionale non tabellata si richiede che l'affezione abbia particolari caratteristiche, che la distinguano dalle altre comuni patologie (ex plurimis sentenza n. 10658 del 27 settem- bre 1999). Orbene il Tribunale nel caso di specie ha, proprio in aderenza ai suesposti principi, posto in evidenza che il AR non ha pro- vato in modo rigoroso il nesso di collegamento tra la malattia lamentata (spondilartrosi lombosacrale) di comune riscontro nella popolazione e il servizio svolto, per lo più di guardiano di passaggi a livello nei vari anni. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi, in relazione alla difformità dei giudizi di merito, per compensare le spese del giudizio di legittimità.
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 24 aprile 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente менно учитоја Alessandro box Pentis Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria in 2 4ª GIU, 2001 oggi, IL CANCELLIERE I , D LLO SSA BO I SPESA, TA 10 I T. D 3 R 53 STA ELL'A . O GN P N D IM O -3-73 SI A A SEN D D , E E 11 T I ISTRO SEN A E IRITTO G E G REG E L D A O ELL D