Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
In tema di incendio colposo, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore, trattandosi dello svolgimento di un'attività pericolosa, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". (Nella specie, l'imputato aveva eseguito uno spettacolo pirotecnico in una giornata particolarmente calda e in prossimità di un'area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.0000 ettari di terreno boschivo).
Commentario • 1
- 1. Fuochi d'artificio provocano incendio: chi paga? (Cass. 48942/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019
Il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". L'obbligo di garanzia che grava su chi esercita una attività preicolosa impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poichè nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2004, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 9/11/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1484
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 19980/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN TO n. a Belpasso il 18.2.1936;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 9.1.2002 nel procedimento per il reato di cui agli artt. 110, 449, 423 c.p.;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. TO Carone del Foro di Catania, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RE TO ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, nel confermare l'affermazione di responsabilità, gli concedeva la sospensione condizionale della pena infittagli per il reato di incendio colposo (artt. 423, 449 c.p.) di cui era stato chiamato a rispondere.
L'addebito gli era stato formulato nella qualità di legale rappresentante della ditta Fuochi s.r.l., perché, in concorso con RE EL - successivamente assolto - e con MA IG - separatamente giudicato ex art. 442 c.p.p., committente dello spettacolo pirotecnico, eseguiva uno spettacolo pirotecnico in una giornata calda (era l'11 luglio 1999) e nella prossimità di un'area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.000 ettari di terreno boschivo.
Vengono articolati tre motivi di ricorso.
Con il primo, ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 486 c.p.p. (rectius, art. 420 ter c.p.p.), sostenendosi che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente non riconosciuto il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, soprattutto trascurando il dato oggettivo della distanza del luogo di residenza dal capoluogo siciliano ove si svolgeva il processo d'appello.
Con il secondo, si denuncia l'incompatibilità del giudice di primo grado ex art. 34 c.p.p., per avere lo stesso già giudicato con il rito abbreviato altro coimputato: la violazione dell'obbligo di astensione avrebbe determinato la nullità di ordine generale ex art. 178, lettera a), c.p.p. della sentenza.
Con il terzo motivo, si deduce l'illogicità della motivazione determinata da gravi errori in fatto in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito relativamente alla valutazione delle circostanze concernenti l'obbligo di predisporre la squadra antincendio ed alla consapevolezza da parte del RE della mancanza sul posto dell'autobotte per lo spegnimento di eventuali incendi.
Nessuno dei motivi merita di essere accolto, essendo tutti infondati. Quanto al primo motivo, va preliminarmente ricordato, da un lato, che non può essere censurato in sede di legittimità il giudizio espresso dal giudice di merito che abbia disatteso un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, qualora tale giudizio sia sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2002, Iorio ed altro) e, dall'altro, che è onere di chi invoca un impedimento assoluto a comparire in giudizio quello fornire i dati necessari a dimostrarlo, nella sua attualità e cogenza, senza che incomba al giudice di svolgere ulteriore attività di ricerca a fronte di una documentazione che non comprovi il medesimo in siffatti termini (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2002, Coco). Quanto ai poteri valutativi del giudice, poi, va considerato, che il giudice, secondo il principio del libero convincimento, nel valutare l'impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato (art. 420 ter c.p.p.), ben può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente l'assoluto impedimento a comparire: questo, infatti, oltre che grave ed assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare come non altrimenti superabile dal soggetto (Cass., Sez. 6^, 11 maggio 2000, Giannelli). La vicenda in esame si iscrive perfettamente nell'ambito di operatività dei suddetti principi ove si consideri, assorbentemente, la mancanza nel certificato medico de quo (che si può apprezzare in questa sede proprio per il tipo di censura) di qualsivoglia attestazione sull'impossibilità di presenziare all'udienza, quale conseguenza della patologia refertata.
La decisione del giudice di merito, è perciò in linea con i richiamati principi e non presta il fianco a censure di illogicità che possano consentire qui di sindacarla negativamente. Va ancora osservato, che il giudice non ha alcun obbligo di disporre la visita fiscale, ma può disattendere le certificazioni sanitarie, purché in modo logico e convincente, anche attraverso il ricorso a regole di esperienza (v., puntualmente, oltre a quanto sopra già osservato, Cass., Sez. 4^, 6 ottobre 2000, La Mela). Anche perché, rispetto alla lamentata mancata effettuazione di visita fiscale, può ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire solo la certificazione sanitaria che contenga anche l'indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata una eventuale visita fiscale di controllo sull'ammalato (v. Cass., Sez. 6^, 19 settembre 2001, Viola): indicazione che manca nel caso di specie.
Anche la seconda doglianza è infondata.
Basterebbe osservare, a tal fine, che la violazione, vera o presunta, dell'art. 34 c.p.p., che prevede ipotesi di "incompatibilità" del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, non da luogo ad alcuna nullità della sentenza, ne' assoluta ne' relativa, sia per il principio di tassatività delle nullità, non essendo una tale nullità prevista In alcun modo in maniera specifica, sia perché, per tale violazione, l'ordinamento ha previsto una specifica sanzione: il giudice che versa in una situazione di incompatibilità e, violando l'art. 34 c.p.p., non si astiene, può essere ricusato dalle parti (v. art. 37, comma 1^, lettera a), c.p.p., che richiama l'art. 36, comma 1^, lettera g), c.p.p.). E ciò in quanto l'incompatibilità non configura un difetto di capacità del giudice, perché non incide su di essa, ma costituisce solo motivo di ricusazione da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 10 ottobre 2003, Mazzuca).
Come esattamente evidenziato dalla Corte di appello, non risulta che l'imputato abbia proposto tempestiva istanza di ricusazione: e ciò è sufficiente per dedurne l'infondatezza della censura. Parimenti infondato è il terzo motivo.
Invero, il giudice di merito, nel fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato non ha escluso la rilevanza nella verificazione dell'incendio della negligenza del presidente del comitato organizzatore, sul quale incombeva l'obbligo contrattuale di curare l'adozione delle necessarie cautela, ma nel ritenere la concorrente responsabilità del legale rappresentante della ditta appaltatrice dello spettacolo pirotecnico, ha fatto corretta applicazione del principio dell'equivalenza delle cause (v. Cassazione, Sezione 5^, 14 luglio 2000, Falvo), accolto dal nostro ordinamento penale (art. 41 del C.p.), secondo il quale il nesso causale può escludersi solo se si verifichi una causa autonoma e successiva, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset e trovi nella condotta precedente solo l'occasione per svilupparsi;
cioè quando tale causa si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico ed imprevedibile (art. 41, comma 2, del Cp); mentre il nesso non può essere escluso quando la causa successiva abbia solo accelerato la produzione dell'evento, destinato comunque a compiersi (da ultimo, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2003, Guida). In una tale prospettiva, all'evidenza, il giudice di merito ha logicamente e correttamente negato all'obbligo assunto dal RE in sede contrattuale ed all'eventuale ripartizione interna con il comitato organizzatore degli incombenti necessari per assicurare la presenza di una adeguata squadra antincendi, il rilievo richiesto dal sistema normativo per recidere il nesso causale tra l'evento lesivo e la ritenuta condotta colposa dell'imputato (in particolare, concretizzatasi nella esecuzione dei fuochi di artificio nonostante le avverse condizioni climatiche e la mancanza sul posto della squadra antincendio).
Non è inutile ricordare, in proposito, che colui che svolge attività pericolose consentite - quale, indiscutibilmente, è quella di che trattasi, in quanto, non foss'altro che per la natura dei mezzi usati e le circostanze concrete del loro uso, comporta una rilevante probabilità di danno - assume per ciò solo una "posizione di garanzia" atta a prevenire eventuali rischi nei confronti dei terzi, che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi che tale attività si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare da detti rischi e, più in generale, ad assolvere al precetto del neminem ledere (per riferimenti, Cass., Sez. 4^, 27 maggio 2003, Zaccone ed altro). Questo obbligo di garanzia, anzi, impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poiché nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili) rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile (per riferimenti, Cass., Sez. 4^, 15 ottobre 2002, Loi ed altro). Tali considerazioni riverberano i loro effetti non solo nell'apprezzamento della condotta colposa addebitata all'agente, ma anche in quello del possibile contributo causale determinato dalla condotta colposa altrui, imponendo un particolare rigore nella valutazione della prospettata interruzione del nesso causale. La sentenza impugnata è in linea con i suddetti principi e, risultando congruamente motivata in ordine all'apprezzamento della condotta colposa commissiva addebitabile al RE (su cui supra ci si è soffermati), ritenuta convincentemente idonea a produrre l'evento dannoso, regge appieno al vaglio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005