Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2004, n. 3458
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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In tema di incendio colposo, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore, trattandosi dello svolgimento di un'attività pericolosa, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". (Nella specie, l'imputato aveva eseguito uno spettacolo pirotecnico in una giornata particolarmente calda e in prossimità di un'area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.0000 ettari di terreno boschivo).

Commentario1

  • 1Fuochi d'artificio provocano incendio: chi paga? (Cass. 48942/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 dicembre 2019

    Il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell'attività, esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del "neminem ledere". L'obbligo di garanzia che grava su chi esercita una attività preicolosa impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, in quanto, poichè nell'ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite la soglia della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2004, n. 3458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3458
Data del deposito : 9 novembre 2004

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