Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2005, n. 20391
CASS
Sentenza 17 maggio 2005

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Massime1

La condotta del gestore di un bar che somministri, per mero errore, al posto di un bicchiere d'acqua, uno contenente liquido per lavastoviglie, custodito in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale, non integra alcuna ipotesi di reato di comune pericolo mediante frode ( artt. 439, 440, 441, 442, 444 cod. pen.) in quanto manca la condotta tipica consistente nell'attività di avvelenamento, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari, trattandosi invece di somministrazione per mero errore di fatto di una sostanza nociva per la salute ma non destinata all'alimentazione (In motivazione si rileva che nella condotta potrà ravvisarsi, sussistendone le condizioni di procedibilità, il delitto di lesioni colpose).

Commentario1

  • 1Art. 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
    https://www.filodiritto.com/

    Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (1). (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. Rassegna di giurisprudenza Nella condotta del gestore di un bar che abbia somministrato per errore ad un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, sapone liquido contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di un'acqua minerale e posta sul bancone di vendita, non è configurabile alcuno dei delitti di comune pericolo mediante frode (art. 439/444), i quali …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2005, n. 20391
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20391
Data del deposito : 17 maggio 2005

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