Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La sanatoria prevista dall'art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può essere richiesta unicamente per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività (D.I.A.), previsti dall'art. 22, commi primo e secondo, del d.P.R. citato e non è estensibile anche agli interventi edilizi, di cui al comma terzo della richiamata disposizione, per i quali la D.I.A. si pone quale titolo abilitativo alternativo al permesso di costruire (c.d. SuperDIA), applicandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria mediante procedura di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del medesimo d.P.R..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 28048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28048 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1082
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2391/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa 3 novembre 2008 dalla corte d'appello di Catanzaro;
udita nella Pubblica udienza del 19 maggio 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BA IE venne rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui: a) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere, nel corso della ristrutturazione di un precedente fabbricato, proceduto, senza permesso di costruire, all'innalzamento del solaio di copertura, alla realizzazione di un porticato e alla variazione del tetto da due ad una falda;
b) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94 e 95.
Il giudice del tribunale di Rossano, con sentenza del 1.10.2007, lo assolse perché il fatto non sussiste.
A seguito di impugnazione del Procuratore Generale, la corte d'appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, dichiarò estinto per prescrizione il reato di cui al capo B), e dichiarò l'imputato colpevole del reato di cui al capo A), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, perché egli, alla data dell'accertamento, aveva chiesto ed ottenuto una DIA in sanatoria. Ed infatti, il 13.12.2004 aveva presentato la DIA in sanatoria e pagato la relativa sanzione, sanando così gli abusi, non essendo stata accertata alcuna difformità rispetto a tale DIA. Il procedimento si era concluso con l'atto di approvazione. In ogni caso, l'elevazione del tetto di cm. 30 era stata resa necessaria da esigenze tecniche (realizzazione di un cordolo) come ritenuto dal giudice di primo grado. Sono state poi sanate la variazione del tetto da due ad una falda e la realizzazione del porticato. L'innalzamento del solaio era poi consentito dalla normativa regionale.
Lamenta quindi l'assenza del calcolo ai fini della determinazione della pena.
2) violazione ed erronea applicazione della legge penale perché è decorso il termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato perché la corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha osservato che nella specie non poteva ritenersi intervenuta alcuna sanatoria delle opere abusive dal momento che non era stata presentata alcuna documentazione da cui risultasse che era stato rilasciato il provvedimento conclusivo del procedimento di sanatoria, ossia il permesso di costruire. Il ricorrente continua anche in questa sede a sostenere che le opere abusive sarebbero state sanate perché egli ha presentato DIA in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37, comma 5. L'assunto è pero palesemente infondato perché la sanatoria di cui al citato art. 37 può essere chiesta solo per gli interventi edilizi di cui all'art. 22, commi 1 e 2. Nella specie si è invece chiaramente nell'ambito delle opere di cui all'art. 22, comma 3, trattandosi dell'innalzamento del solaio di copertura fino ad una quota di m. 3,15 circa, della realizzazione di un porticato di 15 mq., e della variazione del tetto da due ad una falda. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, quindi, l'accertamento di conformità doveva avvenire mediante richiesta di permesso di costruire in sanatoria, richiesta che, ai sensi del medesimo art. 36, comma 3, si intende rifiutata se non accolta con adeguata motivazione entro 60 giorni, il che nella specie pacificamente non è avvenuto.
La pena è stata poi correttamente determinata, sulla base di congrua ed adeguata motivazione. Il riferimento alla reclusione ed alla multa contenuto nella motivazione (pag. 5) costituisce palesemente frutto di un errore materiale che è rimasto del tutto ininfluente perché il dispositivo della sentenza impugnata reca correttamente la condanna alla pena di mesi quattro di arresto e di Euro 8.000,00 di ammenda.
È infondato anche il secondo motivo. La prescrizione infatti è iniziata a decorrere il 14 dicembre 2004, sicché, tenuto conto che il relativo termine è stato sospeso per rinvio del dibattimento per impedimento del difensore alle udienze del 19.10.2006, dell'8.2.2007 e del 19.4.2007, essa si maturerà solo il 28 dicembre 2009. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009