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Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/07/2023, n. 32591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32591 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO LU nato a [...] 11 19/02/1952 avverso l'ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;
sentite le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori: l'avvocato ALFONSO FURGIUELE conclude chiedendo raccoglimento del ricorso;
l'avvocato MICHELE SANSEVERINO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32591 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 19 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da IG AR - indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan PU, operante in Sant'TI e in altre zone della provincia di Napoli) e al reato di cui agli artt. 86 d.P.R. d. 16 maggio 1960, n. 570, e 416-bis.1 cod. pen. (corruzione elettorale) e detenuto in custodia cautelare domiciliare - avverso il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 31 ottobre 2022 con cui era stata respinta l'istanza avanzata da AR di revoca o di sostituzione degli arresti domiciliari in atto con una misura cautelare meno afflittiva. Il Tribunale - richiamata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, anche per il riferimento al giudicato cautelare formatosi a seguito della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento applicativo della misura stessa, ordinanza che aveva escluso l'evenienza di elementi nuovi - ha valutato i motivi articolati dall'appellante e ne ha disatteso le argomentazioni ritenendo tuttora operante il rilievo della carenza di un novum effettivo in questa dialettica cautelare. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di AR chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza, alla concretezza e all'attualità delle esigenze cautelari. 2.1.1. La difesa muove dal rilievo che, in sede genetica, sia il Pubblico ministero e sia poi il Giudice per le indagini preliminari, rispettivamente chiedendo e disponendo a carico dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, non avevano ritenuto particolarmente grave il pericolo di reiterazione del reato, nonostante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: pertanto, dopo che era trascorso il rilevante periodo pari a un anno e due mesi da queste valutazioni, la deduzione del definitivo allontanamento di AR dal contesto in cui erano, secondo l'accusa, avvenuti i fatti oggetto di contestazione avrebbe dovuto formare oggetto di ponderazione reale, e non di un mero riferimento al giudicato cautelare e di alcune ulteriori affermazioni prive di riferimenti probatori. Il provvedimento, secondo la difesa, non ha risposto in modo effettivo all'argomento difensivo secondo cui i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria 2 risalivano al 2017 e, intanto, AR aveva portato a termine il percorso di allontanamento dai centri di potere politico affaristico, iniziato nel 2018, quando si era candidato in collegio diverso da quello coinvolto nelle imputazioni, e conclusosi con la dismissione di ogni carica da parte sua e da parte del figlio, DO: la svalutazione di tale percorso per l'addotta sua natura opportunistica non è tale da offuscare il dato di fatto della cessazione delle condizioni oggettive che avrebbero indotto l'indagato a tenere condotte illecite della stessa specie. Secondo la difesa, l'argomentazione sul movente opportunistico, risoltasi in una mera illazione, non vale a sminuire il fatto concreto emerso, fatto di cui avrebbe dovuto tenersi conto per delibare le esigenze cautelari, tanto più se - per svalutarlo - il Tribunale non ha potuto far altro che reiterare il richiamo ai tre presunti incontri di AR presso il mobilificio di AN Di EN, all'epoca incensurato Presidente del Consiglio Comunale di Sant'TI, risalenti all'aprile 2017: sicché il provvedimento impugnato non ha offerto argomenti idonei a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'allontanamento dell'indagato da ogni attività e ruolo di natura istituzionale e politica. 2.1.2. Poi, si lamenta che il Tribunale ha omesso di prendere in esame la censura, introdotta con l'appello, inerente all'assenza di qualsiasi elemento di prova a cui potesse ancorarsi l'affermazione del Giudice per le indagini preliminari dell'attuale cointeressenza dell'indagato nelle attività imprenditoriali dei suoi fratelli, non potendo essere sufficiente il generico riferimento alle vicende de Il MO e di Villa EA, né potendo farsi carico al ricorrente di fornire la prova negativa del fatto. 2.1.3. Infine, la difesa reputa sbrigativa e illogica la motivazione fornita nell'ordinanza impugnata per approdare alla conclusione dell'irrilevanza del provvedimento reiettivo della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari per mancanza di attualità delle esigenze cautelari: tale provvedimento era stato emesso da un alto consesso, composto anche da autorevoli giuristi, dopo l'esame degli atti del procedimento penale, ivi inclusa l'ordinanza del Tribunale del riesame, il cui esito è stato, nell'ordinanza impugnata, addotto quale giudicato cautelare;
l'aver sostenuto che il rigetto emesso dalla suddetta Giunta, sopravvenuto all'ordinanza genetica e alla sua conferma, non poteva influenzare la valutazione giurisdizionale, siccome atto proveniente da un organo politico, viene stigmatizzato come ragionamento incongruo, in quanto finalizzato dal Tribunale a sottrarsi al confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento adottato dall'organismo istituzionale. 2.1.4. Per il resto, l'ordinanza impugnata si è esercitata nel riprodurre il provvedimento emesso, all'epoca, in sede di riesame richiamando i fatti risalenti al 2017 e non affrontando in modo effettivo la contestata persistenza del /( 3 requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, senza fornire elementi concreti a sostegno dell'affermazione che il clan PU era ancora operativo, sulla scorta di un generico riferimento a non meglio precisate intercettazioni del 2019, a cui era in ogni caso estraneo IG AR, mentre l'unica conversazione captata e citata in cui compariva l'indagato era risalente all'aprile 2017, conversazione nella quale gli interlocutori - peraltro non camorristi, ma appartenenti al partito politico a cui all'epoca faceva capo AR - lamentavano il suo scarso impegno nella campagna elettorale;
elemento da ritenersi, quindi, privo di ogni significato in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Il ricorrente lamenta che, con riferimento a tale prospettiva subordinata, la motivazione è completamente assente, pur essendosi prospettata dalla difesa la necessità di verificare la compatibilità della tutela delle, pur contestate, esigenze cautelari con il divieto di dimora in Campania: restrizione certamente adeguata a soddisfare le eventuali residue, esigenze cautelari. Pur essendosi preso atto da parte del Tribunale che l'impugnazione afferiva anche al punto della sostituzione della misura, l'ordinanza - evidenzia la difesa - non illustra per nulla le ragioni per le quali non ha neanche valutato la questione. 3. I difensori dell'indagato hanno, poi, prodotto una memoria con motivi nuovi in cui si segnala che, in data 21.02.2023, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza dello stesso Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di revoca della medesima misura cautelare avanzata da TI AR, con argomenti tanto più validi se riferiti al fratello, IG AR, tenuto conto della peculiarità dell'imputazione di concorso esterno in associazione camorristica, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione del reato e al momento di tale valutazione, non essendo necessario per il concorso esterno provare la rescissione del vincolo associativo, mai instaurato. Si sottolinea che, rispetto al concorso esterno, la difesa può limitarsi a dimostrare che sono venuti meno i presupposti di fatto per ritenere in modo ragionevole la persistenza delle condizioni oggettive e soggettive che, secondo l'accusa, avevano consentito la pregressa consumazione del reato: prospettiva del tutto obliterata nel provvedimento impugnato. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ritenendo che, nella prospettazione dell'indagato, sia emerso un apprezzabile novum idoneo a superare l'approdo raggiunto nel pregresso subprocedimento cautelare, lo stesso argomento del sopravvenuto abbandono da 4 parte dell'indagato delle cariche politiche non avendo formato oggetto dell'appello, trattandosi, peraltro, di una conseguenza della situazione venutasi a determinare, non incidente in modo decisivo sul periculum libertatis tutelato dalla cautela in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenersi fondato nei termini di seguito precisati. 2. Va, in premessa, puntualizzato che il Tribunale di Napoli a ragione dell'ordinanza emessa ha osservato, anzitutto, che non rileva il disimpegno manifestato dall'indagato dal contesto politico a cui era appartenuto in precedenza, trattandosi di scelta di AR determinata dalla sua pressante necessità di defilarsi in un momento per lui particolarmente complicato, senza che ciò comporti l'impensabile, totale recisione da parte sua dei legami familiari e affaristici fra i fratelli AR, coindagati: al riguardo si richiamano le vicende de II MO e di Villa EA. I giudici dell'appello cautelare non hanno considerato rilevante la circostanza della reiezione della richiesta di arresti domiciliari sollecitata dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari del Senato, posizione poi fatta propria dal Senato, per mancanza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto si è trattato del giudizio reso da un organo politico, non refluente in sede giurisdizionale. Per il resto, non si è ravvisata da parte del Tribunale l'emersione di elementi nuovi rispetto alla situazione valutata nella precedente ordinanza del 30.09.2021 che aveva evidenziato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, anche in rapporto al regime di presunzioni instaurato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., considerato il concorso esterno in associazione camorristica per il quale AR è indagato e rilevata la persistente operatività del clan PU, sodalizio ancora vitale nel territorio, al pari dei clan DE e AN: situazione nella quale appare sussistere il pericolo di comportamenti recidivanti che la libera circolazione di IG AR determinerebbe, con la conseguente possibilità di ripresa da parte sua dei contatti con l'ambiente suddetto, come accertati per il periodo antecedente. In questo quadro le deduzioni difensive inerenti all'attuale assenza in capo all'indagato di incarichi politici nel suo partito, la sua omessa candidatura alle elezioni regionali del 2020, la rinuncia a candidarsi anche del figlio DO e la constatazione che la sua elezione nel 2018 ha riguardato un collegio connotato da un diverso territorio di riferimento (i comuni a sud di Napoli, dalla penisola sorrentina al Cilento) sono da valutarsi come riferite a fatti di carattere neutro, 5 determinati dalla volontà dell'indagato, maturata al momento dell'arresto dei suoi fratelli, di allontanarsi in modo apparente dai contesto politico-mafioso fino ad allora da lui frequentatt). 3. Le argomentazioni svolte dal Tribunale non costituiscono, nel loro insieme, una motivazione adeguata a giustificare l'esito reiettivo dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di IG AR. L'atto di impugnazione, richiamando le deduzioni svolte nell'appello, ha evidenziato alcuni dati prospettandone gli elementi di novità rispetto al pregresso approdo cautelare, dedotti come idonei a vincere la presunzione relativa (ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) in ordine alla persistenza - o, comunque, alla persistenza al medesimo livello - delle esigenze cautelari e, pertanto, tali da indurre a una rinnovata prognosi rispetto al già ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: ciò, per gli effetti inerenti alla revoca o, comunque, alla sostituzione in melius della misura cautelare in atto. 3.1. Si rileva che il primo e più grave dei reati per i quali si procede è quello di concorso esterno in associazione di stampo camorristico: esso è, per la sua stessa struttura, diverso da quello di piena partecipazione al sodalizio criminale. Va considerato che l'imputazione - sia con riguardo al titolo di reato di cui all'art. 416.ter cod. pen., sia, per riferimenti concreti, quanto al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. - si profila riferita a periodo non del tutto precisato, ma comunque non relativo a fatti ulteriori rispetto all'anno 2017, epoca collocata a non pochi anni di distanza dalla formulazione dell'istanza che ha dato impulso al presente subprocedimento. Alla stregua di tale obiettiva e specifica situazione, l'analisi avrebbe dovuto muovere per valutare il pericolo di reiterazione dei reati, operando la necessaria verifica in punto di persistente sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. In questa prospettiva, deve rimarcarsi come, con riferimento al delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, esso venga integrato dalla condotta di colui che si renda parte di un patto di scambio politico-mafioso, in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo;
il reato sussiste quando gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico 6 di riferimento e della specificità dei contenuti, e, all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680 - 01). In merito al secondo dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria, si è chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico- mafioso, è sufficiente anche l'accertamento di un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro o altra utilità, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410 - 01: ciò, con l'ulteriore effetto che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 3.2. A fronte del riferimento a reati, di indubbia gravità ma che si profilano caratterizzati da una condotta definita in tempo pregresso, non può non assumere rilievo, ai fini dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il dato per cui - apparendo situarsi le condotte contestate in epoca ormai risalente rispetto all'attualità, anche alla luce dell'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. (in ordine all'indicatore costituito dal tempo trascorso dalla commissione del reato) - dovesse e debba prendersi in effettivo esame la deduzione della certa interruzione della reciproca interazione tra soggetto estraneo e organizzazione criminale: situazione di certo non irrilevante ai fini della prognosi di reiterazione dei delitti per i quali si procede. Con particolare riguardo al delitto di concorso esterno in associazione camorristica, non si trattava e non si tratta, per vero, di verificare se nella condotta dell'indagato siano rinvenibili elementi sintomatici di resipiscenza o di rescissione di un legame organico con il gruppo criminale. In effetti, tale legame, per definizione, non è esistito, ma si trattava e si tratta, invece, di accertare se - nel tempo trascorso rispetto alla condotta ascritta avuto riguardo a epoca divenuta risalente - il rapporto di reciproci vantaggi tra l'indagato ed il gruppo criminale possa dirsi ancora, in qualche 7 misura, perdurante ed effettivo. Si deve, in tal senso, riaffermare il principio di diritto secondo cui, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità - o meno - della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 - 01; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209 - 01; Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01, quest'ultima in fattispecie nella quale la Corte di legittimità ha annullato con rinvio un'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell'indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio). 3.3. Posto ciò, il ricorrente adduce una censura fondata lì dove, nell'ambito del primo motivo, osserva come egli avesse dedotto - e ciò aveva ribadito anche con l'appello, come si evince anche dall'esame del corrispondente atto - che, oltre ad averlo avviato nel 2018, aveva alfine portato a termine il percorso di allontanamento dai centri di potere politico-affaristico, iniziato candidandosi in collegio diverso da quello nel quale operava il clan coinvolto nell'imputazione, percorso pei concluso mediante la completa dismissione di ogni carica politica da parte sua e anche da parte di suoi, figlio DO. Si trattava e si tratta - tenuto conto dell'oggetto delle imputazioni - di un fatto che, per come prospettato, era sicuramente nuovo e, quanto meno in via potenziale, idoneo a influire sulla verifica dell'attualità delle esigenze cautelari, in un quadro ordinamentale che non autorizza a opporre l'evenienza del giudicato cautelare all'istanza di sostituzione della misura coercitiva in atto senza valutare, con congrua motivazione, l'emersione e la valenza dei fatti sopravvenuti: non va obliterato che l'operatività della preclusione processuale, che si suole definire giudicato cautelare, è limitata, comunque, allo stato degli atti ed è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi 1 e 2, cod. proc. pen., disciplina che annette alle misure cautelari coercitive una connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate vanno costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini;
ciò, con la conseguenza che il 8 giudice ha l'obbligo di procedere a una rivalutazione globale "anche per fatti sopravvenuti", non soltanto del quadro di gravità indiziarla, ma anche della persistenza delle esigenze cautelari e/o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. Il Tribunale non ha negato la natura del fatto sopravvenuto dedotto, ma ha qualificato come apparente l'allontanamento di AR dal contesto politico- mafioso in cui l'indagato è accusato aver commesso i reati in contestazione: sennonché, non è stata esplicata la ragione per la quale il distacco dal contesto in questione sarebbe stato attuato da AR in modo soltanto apparente, così da indurre a considerare neutro, o di matrice opportunistica, il corrispondente elemento. Ciò determina il carattere apodittico della risposta. 3.4. Inoltre, non si profila sorretto da adeguata motivazione l'accenno, non sviluppato, ai legami che il ricorrente IG AR persisterebbe a mantenere, per rapporti familiari e affaristici, con i fratelli coindagati, in relazione alle vicende riferite a Il MO e a Villa EA. La carenza di sufficienti ragguagli chiarificatori circa la portata di tali vicende di natura affaristica nella dinamica commissiva dei reati in questione e la loro, sottesa ma non estrinsecata, persistente valenza in termini di concretizzazione del periculum libertatis cautelato con la misura in esame, con specifico riferimento alla persona di IG AR, determinano un ulteriore punto di crisi della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato. 3.5. Nella medesima prospettiva, nemmeno è dato cogliere una risposta adeguata alle questioni poste dalla difesa, in vista dell'apprezzamento dell'eventuale persistenza del periculum, circa la valutazione da trarsi dal materiale captativo e, in particolare, djla conversazione intercettata fra soggetti riferibili all'ambiente politico di riferimento di IG AR, ancora con riguardo — per quello che è dato desumere — al tempo di commissione dei reati: in disparte l'obiezione del ricorrente, che evidenzia il riferimento nella conversazione al solo contesto politico-elettorale dell'epoca, non paiono evincersi dalla stessa, né da altri concreti elementi di carattere estrinseco, gli agganci fra l'addotta vitalità ancora nel 2019 dei clan PU, DE e AN e la posizione dell'indagato, per come la stessa si è manifestata nel tempo successivo al 2017. 3.6. In relazione al primo motivo, dunque, le carenze del percorso argomentativo così emerse viziano la motivazione l'ordinanza impugnata, senza che a questo approdo contribuisca però la valutazione, di segno diverso, degli elementi idonei a connotare le esigenze cautelari formulata, per lo stesso caso, dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica nella seduta del 14.12.2021: valutazione formulata nel senso che, per la posizione dell'allora Senatore IG AR, non si ravvisava il pericolo di 9 reiterazione dei reati. Non è, sul punto, censurabile l'argomento svolto dal Tribunale lì dove ha in certa misura segnalato che la Giunta, organo del Senato della Repubblica, aveva formulato una valutazione in cui era insita anche la componente politico- istituzionale del giudizio prognostico: ciò, ovviamente, non dequota per nulla il rilievo di quella proposta e tantomeno l'autorevolezza dei Senatori che l'avevano formulata, ma il responso - in sé considerato - e anche la successiva determinazione del Senato non costituiscono un esito che possa, nel tempo successivo al venir meno della funzione parlamentare in capo all'indagato, vincolare in una qualche forma il giudice della cautela. Certo, gli argomenti spesi dal parlamentare in quella sede e quelli poi sviluppati dalla Giunta stessa e dai singoli Senatori ben possono essere addotti dalla difesa nella dialettica giurisdizionale per sostenere - in ragione della loro intrinseca valenza fattuale e giuridica - la tesi che l'indagato ritiene conforme ai suoi interessi. In questo caso, però, l'evocazione della proposta della Giunta appare essere stata fatta da AR essenzialmente per la provenienza del responso e per l'esito del medesimo, senza tuttavia introdurre - che consti - elementi di fatto o argomenti giuridici che l'organo parlamentare avesse particolarmente valorizzati. 3.7. Da ultimo, deve, in ordine al secondo motivo, constatarsi che effettivamente il Tribunale non ha speso considerazione alcuna per spiegare la ragione per la quale neanche la sostituzione della misura cautelare nel senso proposto dalla difesa dell'indagato (implicante l'allontanamento di AR dal territorio di riferimento) fosse inidonea a tutelare le - eventualmente persistenti - esigenze cautelari specialpreventive. 4. Puntualizzato quanto precede, si deve pervenire all'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio che, in relazione ai punti man mano enucleati, si dispieghi - con piena libertà valutativa, ma - nell'alveo segnato dai principi testé esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consi iere estensore i Li:. E -.,, - 71 r. , Il Presidente
sentite le conclusioni del PG, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori: l'avvocato ALFONSO FURGIUELE conclude chiedendo raccoglimento del ricorso;
l'avvocato MICHELE SANSEVERINO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32591 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 19 gennaio 2023, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da IG AR - indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. (concorso esterno nell'associazione camorristica denominata clan PU, operante in Sant'TI e in altre zone della provincia di Napoli) e al reato di cui agli artt. 86 d.P.R. d. 16 maggio 1960, n. 570, e 416-bis.1 cod. pen. (corruzione elettorale) e detenuto in custodia cautelare domiciliare - avverso il provvedimento reso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 31 ottobre 2022 con cui era stata respinta l'istanza avanzata da AR di revoca o di sostituzione degli arresti domiciliari in atto con una misura cautelare meno afflittiva. Il Tribunale - richiamata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, anche per il riferimento al giudicato cautelare formatosi a seguito della dichiarazione di inammissibilità per rinuncia al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento applicativo della misura stessa, ordinanza che aveva escluso l'evenienza di elementi nuovi - ha valutato i motivi articolati dall'appellante e ne ha disatteso le argomentazioni ritenendo tuttora operante il rilievo della carenza di un novum effettivo in questa dialettica cautelare. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di AR chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospetta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza, alla concretezza e all'attualità delle esigenze cautelari. 2.1.1. La difesa muove dal rilievo che, in sede genetica, sia il Pubblico ministero e sia poi il Giudice per le indagini preliminari, rispettivamente chiedendo e disponendo a carico dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari, non avevano ritenuto particolarmente grave il pericolo di reiterazione del reato, nonostante la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: pertanto, dopo che era trascorso il rilevante periodo pari a un anno e due mesi da queste valutazioni, la deduzione del definitivo allontanamento di AR dal contesto in cui erano, secondo l'accusa, avvenuti i fatti oggetto di contestazione avrebbe dovuto formare oggetto di ponderazione reale, e non di un mero riferimento al giudicato cautelare e di alcune ulteriori affermazioni prive di riferimenti probatori. Il provvedimento, secondo la difesa, non ha risposto in modo effettivo all'argomento difensivo secondo cui i fatti oggetto dell'imputazione provvisoria 2 risalivano al 2017 e, intanto, AR aveva portato a termine il percorso di allontanamento dai centri di potere politico affaristico, iniziato nel 2018, quando si era candidato in collegio diverso da quello coinvolto nelle imputazioni, e conclusosi con la dismissione di ogni carica da parte sua e da parte del figlio, DO: la svalutazione di tale percorso per l'addotta sua natura opportunistica non è tale da offuscare il dato di fatto della cessazione delle condizioni oggettive che avrebbero indotto l'indagato a tenere condotte illecite della stessa specie. Secondo la difesa, l'argomentazione sul movente opportunistico, risoltasi in una mera illazione, non vale a sminuire il fatto concreto emerso, fatto di cui avrebbe dovuto tenersi conto per delibare le esigenze cautelari, tanto più se - per svalutarlo - il Tribunale non ha potuto far altro che reiterare il richiamo ai tre presunti incontri di AR presso il mobilificio di AN Di EN, all'epoca incensurato Presidente del Consiglio Comunale di Sant'TI, risalenti all'aprile 2017: sicché il provvedimento impugnato non ha offerto argomenti idonei a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari, nonostante l'allontanamento dell'indagato da ogni attività e ruolo di natura istituzionale e politica. 2.1.2. Poi, si lamenta che il Tribunale ha omesso di prendere in esame la censura, introdotta con l'appello, inerente all'assenza di qualsiasi elemento di prova a cui potesse ancorarsi l'affermazione del Giudice per le indagini preliminari dell'attuale cointeressenza dell'indagato nelle attività imprenditoriali dei suoi fratelli, non potendo essere sufficiente il generico riferimento alle vicende de Il MO e di Villa EA, né potendo farsi carico al ricorrente di fornire la prova negativa del fatto. 2.1.3. Infine, la difesa reputa sbrigativa e illogica la motivazione fornita nell'ordinanza impugnata per approdare alla conclusione dell'irrilevanza del provvedimento reiettivo della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari per mancanza di attualità delle esigenze cautelari: tale provvedimento era stato emesso da un alto consesso, composto anche da autorevoli giuristi, dopo l'esame degli atti del procedimento penale, ivi inclusa l'ordinanza del Tribunale del riesame, il cui esito è stato, nell'ordinanza impugnata, addotto quale giudicato cautelare;
l'aver sostenuto che il rigetto emesso dalla suddetta Giunta, sopravvenuto all'ordinanza genetica e alla sua conferma, non poteva influenzare la valutazione giurisdizionale, siccome atto proveniente da un organo politico, viene stigmatizzato come ragionamento incongruo, in quanto finalizzato dal Tribunale a sottrarsi al confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento adottato dall'organismo istituzionale. 2.1.4. Per il resto, l'ordinanza impugnata si è esercitata nel riprodurre il provvedimento emesso, all'epoca, in sede di riesame richiamando i fatti risalenti al 2017 e non affrontando in modo effettivo la contestata persistenza del /( 3 requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, senza fornire elementi concreti a sostegno dell'affermazione che il clan PU era ancora operativo, sulla scorta di un generico riferimento a non meglio precisate intercettazioni del 2019, a cui era in ogni caso estraneo IG AR, mentre l'unica conversazione captata e citata in cui compariva l'indagato era risalente all'aprile 2017, conversazione nella quale gli interlocutori - peraltro non camorristi, ma appartenenti al partito politico a cui all'epoca faceva capo AR - lamentavano il suo scarso impegno nella campagna elettorale;
elemento da ritenersi, quindi, privo di ogni significato in ordine all'attualità delle esigenze cautelari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancata motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Il ricorrente lamenta che, con riferimento a tale prospettiva subordinata, la motivazione è completamente assente, pur essendosi prospettata dalla difesa la necessità di verificare la compatibilità della tutela delle, pur contestate, esigenze cautelari con il divieto di dimora in Campania: restrizione certamente adeguata a soddisfare le eventuali residue, esigenze cautelari. Pur essendosi preso atto da parte del Tribunale che l'impugnazione afferiva anche al punto della sostituzione della misura, l'ordinanza - evidenzia la difesa - non illustra per nulla le ragioni per le quali non ha neanche valutato la questione. 3. I difensori dell'indagato hanno, poi, prodotto una memoria con motivi nuovi in cui si segnala che, in data 21.02.2023, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza dello stesso Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di revoca della medesima misura cautelare avanzata da TI AR, con argomenti tanto più validi se riferiti al fratello, IG AR, tenuto conto della peculiarità dell'imputazione di concorso esterno in associazione camorristica, in relazione alla valutazione del pericolo di reiterazione del reato e al momento di tale valutazione, non essendo necessario per il concorso esterno provare la rescissione del vincolo associativo, mai instaurato. Si sottolinea che, rispetto al concorso esterno, la difesa può limitarsi a dimostrare che sono venuti meno i presupposti di fatto per ritenere in modo ragionevole la persistenza delle condizioni oggettive e soggettive che, secondo l'accusa, avevano consentito la pregressa consumazione del reato: prospettiva del tutto obliterata nel provvedimento impugnato. 4. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ritenendo che, nella prospettazione dell'indagato, sia emerso un apprezzabile novum idoneo a superare l'approdo raggiunto nel pregresso subprocedimento cautelare, lo stesso argomento del sopravvenuto abbandono da 4 parte dell'indagato delle cariche politiche non avendo formato oggetto dell'appello, trattandosi, peraltro, di una conseguenza della situazione venutasi a determinare, non incidente in modo decisivo sul periculum libertatis tutelato dalla cautela in atto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è da ritenersi fondato nei termini di seguito precisati. 2. Va, in premessa, puntualizzato che il Tribunale di Napoli a ragione dell'ordinanza emessa ha osservato, anzitutto, che non rileva il disimpegno manifestato dall'indagato dal contesto politico a cui era appartenuto in precedenza, trattandosi di scelta di AR determinata dalla sua pressante necessità di defilarsi in un momento per lui particolarmente complicato, senza che ciò comporti l'impensabile, totale recisione da parte sua dei legami familiari e affaristici fra i fratelli AR, coindagati: al riguardo si richiamano le vicende de II MO e di Villa EA. I giudici dell'appello cautelare non hanno considerato rilevante la circostanza della reiezione della richiesta di arresti domiciliari sollecitata dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari del Senato, posizione poi fatta propria dal Senato, per mancanza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto si è trattato del giudizio reso da un organo politico, non refluente in sede giurisdizionale. Per il resto, non si è ravvisata da parte del Tribunale l'emersione di elementi nuovi rispetto alla situazione valutata nella precedente ordinanza del 30.09.2021 che aveva evidenziato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari di natura specialpreventiva, anche in rapporto al regime di presunzioni instaurato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., considerato il concorso esterno in associazione camorristica per il quale AR è indagato e rilevata la persistente operatività del clan PU, sodalizio ancora vitale nel territorio, al pari dei clan DE e AN: situazione nella quale appare sussistere il pericolo di comportamenti recidivanti che la libera circolazione di IG AR determinerebbe, con la conseguente possibilità di ripresa da parte sua dei contatti con l'ambiente suddetto, come accertati per il periodo antecedente. In questo quadro le deduzioni difensive inerenti all'attuale assenza in capo all'indagato di incarichi politici nel suo partito, la sua omessa candidatura alle elezioni regionali del 2020, la rinuncia a candidarsi anche del figlio DO e la constatazione che la sua elezione nel 2018 ha riguardato un collegio connotato da un diverso territorio di riferimento (i comuni a sud di Napoli, dalla penisola sorrentina al Cilento) sono da valutarsi come riferite a fatti di carattere neutro, 5 determinati dalla volontà dell'indagato, maturata al momento dell'arresto dei suoi fratelli, di allontanarsi in modo apparente dai contesto politico-mafioso fino ad allora da lui frequentatt). 3. Le argomentazioni svolte dal Tribunale non costituiscono, nel loro insieme, una motivazione adeguata a giustificare l'esito reiettivo dell'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di IG AR. L'atto di impugnazione, richiamando le deduzioni svolte nell'appello, ha evidenziato alcuni dati prospettandone gli elementi di novità rispetto al pregresso approdo cautelare, dedotti come idonei a vincere la presunzione relativa (ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) in ordine alla persistenza - o, comunque, alla persistenza al medesimo livello - delle esigenze cautelari e, pertanto, tali da indurre a una rinnovata prognosi rispetto al già ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: ciò, per gli effetti inerenti alla revoca o, comunque, alla sostituzione in melius della misura cautelare in atto. 3.1. Si rileva che il primo e più grave dei reati per i quali si procede è quello di concorso esterno in associazione di stampo camorristico: esso è, per la sua stessa struttura, diverso da quello di piena partecipazione al sodalizio criminale. Va considerato che l'imputazione - sia con riguardo al titolo di reato di cui all'art. 416.ter cod. pen., sia, per riferimenti concreti, quanto al reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. - si profila riferita a periodo non del tutto precisato, ma comunque non relativo a fatti ulteriori rispetto all'anno 2017, epoca collocata a non pochi anni di distanza dalla formulazione dell'istanza che ha dato impulso al presente subprocedimento. Alla stregua di tale obiettiva e specifica situazione, l'analisi avrebbe dovuto muovere per valutare il pericolo di reiterazione dei reati, operando la necessaria verifica in punto di persistente sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. In questa prospettiva, deve rimarcarsi come, con riferimento al delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, esso venga integrato dalla condotta di colui che si renda parte di un patto di scambio politico-mafioso, in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo;
il reato sussiste quando gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico 6 di riferimento e della specificità dei contenuti, e, all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. 2, n. 45402 del 02/07/2018, Lombardo, Rv. 275510 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268680 - 01). In merito al secondo dei reati oggetto dell'imputazione provvisoria, si è chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico- mafioso, è sufficiente anche l'accertamento di un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro o altra utilità, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Zambetti, Rv. 281410 - 01: ciò, con l'ulteriore effetto che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 3.2. A fronte del riferimento a reati, di indubbia gravità ma che si profilano caratterizzati da una condotta definita in tempo pregresso, non può non assumere rilievo, ai fini dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il dato per cui - apparendo situarsi le condotte contestate in epoca ormai risalente rispetto all'attualità, anche alla luce dell'art. 292, lett. c), cod. proc. pen. (in ordine all'indicatore costituito dal tempo trascorso dalla commissione del reato) - dovesse e debba prendersi in effettivo esame la deduzione della certa interruzione della reciproca interazione tra soggetto estraneo e organizzazione criminale: situazione di certo non irrilevante ai fini della prognosi di reiterazione dei delitti per i quali si procede. Con particolare riguardo al delitto di concorso esterno in associazione camorristica, non si trattava e non si tratta, per vero, di verificare se nella condotta dell'indagato siano rinvenibili elementi sintomatici di resipiscenza o di rescissione di un legame organico con il gruppo criminale. In effetti, tale legame, per definizione, non è esistito, ma si trattava e si tratta, invece, di accertare se - nel tempo trascorso rispetto alla condotta ascritta avuto riguardo a epoca divenuta risalente - il rapporto di reciproci vantaggi tra l'indagato ed il gruppo criminale possa dirsi ancora, in qualche 7 misura, perdurante ed effettivo. Si deve, in tal senso, riaffermare il principio di diritto secondo cui, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità - o meno - della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso, senza necessità di provare la rescissione del vincolo, in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900 - 01; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Putortì, Rv. 264209 - 01; Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01, quest'ultima in fattispecie nella quale la Corte di legittimità ha annullato con rinvio un'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di revoca di misura custodiale nei confronti di un esponente politico cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, costituenti il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una valutazione astratta in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell'indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio). 3.3. Posto ciò, il ricorrente adduce una censura fondata lì dove, nell'ambito del primo motivo, osserva come egli avesse dedotto - e ciò aveva ribadito anche con l'appello, come si evince anche dall'esame del corrispondente atto - che, oltre ad averlo avviato nel 2018, aveva alfine portato a termine il percorso di allontanamento dai centri di potere politico-affaristico, iniziato candidandosi in collegio diverso da quello nel quale operava il clan coinvolto nell'imputazione, percorso pei concluso mediante la completa dismissione di ogni carica politica da parte sua e anche da parte di suoi, figlio DO. Si trattava e si tratta - tenuto conto dell'oggetto delle imputazioni - di un fatto che, per come prospettato, era sicuramente nuovo e, quanto meno in via potenziale, idoneo a influire sulla verifica dell'attualità delle esigenze cautelari, in un quadro ordinamentale che non autorizza a opporre l'evenienza del giudicato cautelare all'istanza di sostituzione della misura coercitiva in atto senza valutare, con congrua motivazione, l'emersione e la valenza dei fatti sopravvenuti: non va obliterato che l'operatività della preclusione processuale, che si suole definire giudicato cautelare, è limitata, comunque, allo stato degli atti ed è strettamente connessa al contenuto dell'art. 299, commi 1 e 2, cod. proc. pen., disciplina che annette alle misure cautelari coercitive una connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate vanno costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini;
ciò, con la conseguenza che il 8 giudice ha l'obbligo di procedere a una rivalutazione globale "anche per fatti sopravvenuti", non soltanto del quadro di gravità indiziarla, ma anche della persistenza delle esigenze cautelari e/o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all'entità del fatto o alla sanzione irrogabile. Il Tribunale non ha negato la natura del fatto sopravvenuto dedotto, ma ha qualificato come apparente l'allontanamento di AR dal contesto politico- mafioso in cui l'indagato è accusato aver commesso i reati in contestazione: sennonché, non è stata esplicata la ragione per la quale il distacco dal contesto in questione sarebbe stato attuato da AR in modo soltanto apparente, così da indurre a considerare neutro, o di matrice opportunistica, il corrispondente elemento. Ciò determina il carattere apodittico della risposta. 3.4. Inoltre, non si profila sorretto da adeguata motivazione l'accenno, non sviluppato, ai legami che il ricorrente IG AR persisterebbe a mantenere, per rapporti familiari e affaristici, con i fratelli coindagati, in relazione alle vicende riferite a Il MO e a Villa EA. La carenza di sufficienti ragguagli chiarificatori circa la portata di tali vicende di natura affaristica nella dinamica commissiva dei reati in questione e la loro, sottesa ma non estrinsecata, persistente valenza in termini di concretizzazione del periculum libertatis cautelato con la misura in esame, con specifico riferimento alla persona di IG AR, determinano un ulteriore punto di crisi della motivazione posta alla base del provvedimento impugnato. 3.5. Nella medesima prospettiva, nemmeno è dato cogliere una risposta adeguata alle questioni poste dalla difesa, in vista dell'apprezzamento dell'eventuale persistenza del periculum, circa la valutazione da trarsi dal materiale captativo e, in particolare, djla conversazione intercettata fra soggetti riferibili all'ambiente politico di riferimento di IG AR, ancora con riguardo — per quello che è dato desumere — al tempo di commissione dei reati: in disparte l'obiezione del ricorrente, che evidenzia il riferimento nella conversazione al solo contesto politico-elettorale dell'epoca, non paiono evincersi dalla stessa, né da altri concreti elementi di carattere estrinseco, gli agganci fra l'addotta vitalità ancora nel 2019 dei clan PU, DE e AN e la posizione dell'indagato, per come la stessa si è manifestata nel tempo successivo al 2017. 3.6. In relazione al primo motivo, dunque, le carenze del percorso argomentativo così emerse viziano la motivazione l'ordinanza impugnata, senza che a questo approdo contribuisca però la valutazione, di segno diverso, degli elementi idonei a connotare le esigenze cautelari formulata, per lo stesso caso, dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica nella seduta del 14.12.2021: valutazione formulata nel senso che, per la posizione dell'allora Senatore IG AR, non si ravvisava il pericolo di 9 reiterazione dei reati. Non è, sul punto, censurabile l'argomento svolto dal Tribunale lì dove ha in certa misura segnalato che la Giunta, organo del Senato della Repubblica, aveva formulato una valutazione in cui era insita anche la componente politico- istituzionale del giudizio prognostico: ciò, ovviamente, non dequota per nulla il rilievo di quella proposta e tantomeno l'autorevolezza dei Senatori che l'avevano formulata, ma il responso - in sé considerato - e anche la successiva determinazione del Senato non costituiscono un esito che possa, nel tempo successivo al venir meno della funzione parlamentare in capo all'indagato, vincolare in una qualche forma il giudice della cautela. Certo, gli argomenti spesi dal parlamentare in quella sede e quelli poi sviluppati dalla Giunta stessa e dai singoli Senatori ben possono essere addotti dalla difesa nella dialettica giurisdizionale per sostenere - in ragione della loro intrinseca valenza fattuale e giuridica - la tesi che l'indagato ritiene conforme ai suoi interessi. In questo caso, però, l'evocazione della proposta della Giunta appare essere stata fatta da AR essenzialmente per la provenienza del responso e per l'esito del medesimo, senza tuttavia introdurre - che consti - elementi di fatto o argomenti giuridici che l'organo parlamentare avesse particolarmente valorizzati. 3.7. Da ultimo, deve, in ordine al secondo motivo, constatarsi che effettivamente il Tribunale non ha speso considerazione alcuna per spiegare la ragione per la quale neanche la sostituzione della misura cautelare nel senso proposto dalla difesa dell'indagato (implicante l'allontanamento di AR dal territorio di riferimento) fosse inidonea a tutelare le - eventualmente persistenti - esigenze cautelari specialpreventive. 4. Puntualizzato quanto precede, si deve pervenire all'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio che, in relazione ai punti man mano enucleati, si dispieghi - con piena libertà valutativa, ma - nell'alveo segnato dai principi testé esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consi iere estensore i Li:. E -.,, - 71 r. , Il Presidente