Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7605 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
M C REPUBBLICA ITALIANA I Z A R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 7605 O t I G E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R etto SEZI Beeplen Composta dagli Ill.mi g.ri agistrati: R.G.N. 8929/00 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 17478 Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere - Ud. 27/04/01 Dott. Giuseppe RI BERRUTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di REGGIO EMILIA, con ordinanza del 23/03/00, nella causa iscritta al n° 290/99 vertente tra AGRILEASING SpA;
AX RI Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe RI BERRUTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede 1141 che la Corte di Cassazione, pronunciando in camera di 1 consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Modena, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Il Procuratore generale presso la Corte di Cassa- zione ha così concluso si sensi dell'art. 375 c.p.c.: A) Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 21 settembre 1999, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla dichiarazione di falli- и mento della s.r.l. AX ER (già s.r.l. I.T.A.P. Tes- situra), con sede in Bologna, Via Canonica 4, ritenendo competente il Tribunale di Reggio Emilia ed ha trasmes- so i relativi atti processuali a tale tribunale con no- ta del 23 settembre 1999; B) Il Tribunale di Reggio Emilia, investito della richiesta di fallimento della s.r.l. AX ER per ef- fetto della trasmissione degli atti da parte del Tribu- nale di Bologna, con ordinanza del 23 marzo 2000, rite- nuta la propria incompetenza territoriale e la compe- tenza del Tribunale di Modena, il quale a sua volta in precedenza, con sentenza del 19 aprile 1995 si era di- chiarato territorialmente incompetente, ravvisando la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha richiesto d'ufficio alla Corte di cassazione regolamento di com- petenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i tre tribunali;
2 C) Il regolamento di competenza, in caso di con- flitto negativo, può essere richiesto d'ufficio anche in mancanza di rituale riassunzione ad iniziativa di parte, ex art. 50 c.p.c., davanti al tribunale designa- to, purchè venga disposta ex officio, come nella fatti- specie in esame, la trasmissione degli atti di causa da parte del giudice dichiaratosi incompetente a quello ん 95/12839; competente (S.U. 94/7149; Cass.ritenuto 97/8968); D) Inoltre il conflitto negativo di competenza è ammissibile anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il giudice ad quem deduca a sua volta la compe- tenza per territorio inderogabile di un terzo giudice (Cass. 84/4682; 96/728); E) Sul merito del conflitto si rileva che, per (Cass. 97/1625; 97/1813; consolidata giurisprudenza 97/2795; 96/151; 95/5628; 95/7804; 95/13098), è irrile- vante, ai fini della determinazione del tribunale com- petente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale della società, quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro propulso- re dell'impresa, ovvero quando il trasferimento avvenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, infine, quando al compimento degli atti formali in or- dine al trasferimento della sede legale non si accompa- 3 gni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nella nuova sede, in modo che possa affermarsi che la stessa sia cessata al momento del trasferimento;
F) Inoltre, sempre ai fini della individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichia- razione di fallimento, la sede principale dell'impresa, ritenuta a tale scopo determinante ex art. 9 L. F., va intesa come il luogo in cui si trova il centro diretti- e amministrativo degli affari dell'impresa e comun- VO que l'effettivo e preponderante centro d'interessi di questa (fra le molte 97/1813; 97/1625; 96/1624; 95/13098; 95/441; 93/11062; 90/6495; 90/4626); in man- canza di prova contraria, deve ritenersi che tale cen- tro direttivo e amministrativo coincida con la sede le- gale della società (Cass. 97/1813; 97/1625; 96/151; 95/7804; 95/441; 94/11143); G) Nel caso di specie, risulta documentato che la ITAP Tessitura s.r.l., costituita il 24 novembre 1993 in Modena, ha trasferito la propria sede in Scandiano (RE) il 23 maggio 1990 e quindi successivamente, in se- guito anche a mutamento di denominazione sociale in AX ER s.r.1., a Bologna 1'8 giugno 1994 (v. certificato della Camera di commercio di Reggio Emilia del 26 marzo 1998 e del Registro delle imprese di Bologna del 5 mar- ZO e del 18 giugno 1999; ff. 14,20 e 43 del fascicolo del Tribunale di Bologna); tuttavia al trasferimento della sede legale da Scandiano a Bologna non ha corri- sposto lo spostamento in detta città del centro propul- sore dell'impresa o comunque l'inizio nella nuova sede dell'attività d'impresa, come si evince dal certificato del registro delle imprese di Bologna del 5 marzo 1999 (da cui risulta che la società non svolge in Bologna alcuna attività), dalla relata negativa di notifica presso detta sede in data 30 marzo 1999 (f. 10 del fa- Л scicolo del Tribunale di Bologna) e dalle dichiarazioni rese il 13 luglio 1999 ai Carabinieri di Castelnovo né Monti da LI HI, amministratore unico della AX ER, il quale ha precisato che la società non ha mai operato sul mercato, nel senso che l'attività non ha mai preso l'avvio e che la sede non è mai stata mate- rialmente costituita, fungendo solo da "domicilio lega- le" (f. 40 del fascicolo del Tribunale di Bologna); H) Quanto alla sede effettiva dell'impresa, risul- ta che la società non ha mai operato neppure in Scan- diano, dove è conosciuta (v. informativa dei Carabinie- ri di Scandiano in data 24 febbraio 1995; fascicolo 193/95 del Tribunale di Reggio Emilia) e che invece la stessa aveva in Formigine (Modena), Via A. Moro 14/H, una sede operativa (v. certificato della Camera di Com- mercio di Bologna in data 18 giugno 1999; f. 41 del fa- scicolo del Tribunale di Bologna), rimasta in attività con otto dipendenti fino al giugno 1993 (v. informativa dei Carabinieri di Formigine in data 4 marzo 1995, nel fascicolo 193/95 del Tribunale di Reggio Emilia); I) In base a quanto precede, poiché la sede effet- tiva dell'impresa era ubicata in Formigine e al trasfe- rimento della sede legale da Scandiano a Bologna non ha fatto seguito lo spostamento nella nuova sede legale dell'attività di impresa, che invece è del tutto ces- sata, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Modena, nel cui circondario è ricom- preso il comune di Formigine. La Corte condivide le argomentazioni esposte e ri- tiene di accogliere la richiesta. Deve pertanto essere dichiarata la competenza del Tribunale di Modena, e non deve essere data pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Modena. In Roma, il 27 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il resident Giuseppe RI Berruti Raechi CANCELLERIA GIU. 2001 IN SITATA CANCELLIERE IL CANCELLIERE RI Di ZO Juous 5 Di ZO DEPO о аног ggi, aria IL д O M о д