Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la decorrenza del periodo di occupazione legittima inizia non già dal giorno della dichiarazione di p.u. dell'eseguenda opera pubblica (che non comporta, di per sè, la necessità dell'occupazione d'urgenza del fondo ad essa asservito), ma dal giorno dell'emanazione, ex art. 71 della legge n. 2359 del 1865, del decreto autorizzativo immediatamente operativo nei confronti dell'occupante, con conseguente, contestuale compressione della facoltà dell'occupato, mentre le proroghe automatiche direttamente applicabili, in virtù di previsione legislativa (quale quella di cui alla legge n. 42 del 1985) comportano il mero differimento del termine finale di occupazione, senza che sia possibile distinguere l'ipotesi in cui l'opera sia stata già realizzata da quella in cui ancora non lo sia, in ogni caso in cui il periodo di occupazione legittima sia, comunque, in corso, e la procedura non si sia, viceversa, ancora conclusa con l'emissione del decreto espropriativo, e senza che, ancora, spieghi, all'uopo, influenza la mancata notifica del decreto di occupazione (che non incide sulla operatività ed efficacia di tale provvedimento, anche agli effetti della sua prorogabilità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI ID, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 71, presso l'avvocato GIULIA BELLECCA, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO TORCIA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CASERTANO PER IL DISINQUINAMENTO DEL GOLFO DI NAPOLI, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. FAURO 102, presso l'avvocato ITALO ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE BERARDINIS, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e
CASSA MEZZOGIORNO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1588/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 25/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 25 e 26 maggio 1983 AN ID esponeva: che era proprietaria di un terreno sito in S. Maria Capua Vetere, in catasto al foglio 6, particella 73; che il Consorzio Casertano per il disinquinamento del golfo di Napoli aveva disposto l'occupazione di m1 1240 di detto terreno "senza notificare alcun atto" a essa attrice;
che lo stesso Consorzio, resosi conto dell'errore, aveva tentato, senza riuscirci, di ottenere la cessione bonaria del suolo;
che il suolo occupato era stato irreversibilmente destinato all'opera pubblica, per cui non era più possibile ottenerne la restituzione. La AN, quindi, conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Consorzio e la Cassa per il Mezzogiorno, quale ente delegante, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà del suolo, per la distruzione di alcuni manufatti, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, oltre interessi. Costituitosi, il Consorzio contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì la Cassa per il Mezzogiorno la quale eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il tribunale di Napoli;
eccepiva poi il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava, comunque, la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, dichiarata con sentenza non definitiva del 13/7/84 la propria competenza, disponeva c.t.u. e quindi, ammessa ed assunta prova per testi, con sentenza n. 1649/96 del 24/6/1996, ritenuto che si era verificata nella fattispecie il fenomeno della ed. occupazione acquisitiva per essere stato il suolo irreversibilmente destinato all'opera pubblica durante il periodo di occupazione legittima, senza che venisse emanato prima della scadenza dello stesso il decreto di esproprio, accertata la natura agricola del suolo e ritenuta la legittimazione del solo Consorzio, condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 51.024.720, a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà del suolo, oltre interessi su L. 14.690.720 dalla sentenza al saldo, di L. 4.910.000, a titolo di indennità di occupazione legittima, oltre interessi dal giugno 1985 al saldo, di L. 32.431.855, a titolo di risarcimento per la perdita dei manufatti e delle colture esistenti, oltre interessi su L.
9.766.000 dalla sentenza al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in complessive L. 8.620.462, compensava invece per intero le spese fra l'attrice e la Cassa per il Mezzogiorno.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atti notificati in data 10/01/1997 il Consorzio Casertano deducendo, tra l'altro, che:
erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il decreto di esproprio emesso in data 13/5/1986 fosse inutiliter datum perché intervenuto dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima, senza considerare che, per effetto delle proroga legislativa disposta dal d.l. n. 901/84, all'epoca dell'emanazione del decreto era tuttora in corsa l'occupazione legittima, con conseguente legittimità della procedura espropriativa;
e in subordine che erroneamente era stata esclusa la legittimazione della Cassa per il Mezzogiorno. Con atto notificato l'11/1/1997 al solo Consorzio Casertano, la AN proponeva appello avverso la stessa sentenza chiedendo che:
1) fosse accertata l'illegittimità ab origine della procedura espropriativa di cui è causa per mancata notifica del decreto di occupazione d'urgenza;
2) fosse determinato in L. 140.000 al mq. il valore venale del suolo occupato;
3) fosse più congruamente valutato il danno subito per la perdita dei manufatti;
4) fosse riconosciuto, nei limiti precisati dalla sentenza della Suprema Corte n. 1712/95, il cumulo fra interessi e rivalutazione;
5) fossero riliquidate le spese del giudizio di primo grado, avendo i giudici di primo grado violato nella liquidazione i minimi tariffari.
La Corte di Appello, con sentenza del 25 giugno 1999, affermava che la occupazione doveva ritenersi legittima dall'inizio, che al periodo dei cinque anni doveva aggiungersi la proroga di cui al D.L. 901/84, che pertanto il decreto di esproprio doveva ritenersi tempestivo e, quindi, efficace ed idoneo a trasferire la proprietà. Per tali motivi rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla Sig.ra AN condannandola alle spese del doppio grado, evitando di pronunziarsi su tutte le altre questioni che restavano assorbite, ritenendo altresì non ammissibile la conversione automatica della domanda risarcitoria in domanda di opposizione alla stima.
Da qui l'odierno ricorso della IN, affidato a cinque mezzi di cassazione, cui resiste il Consorzio con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di "illegittimità ab initio" della occupazione (e degli atti susseguenti) per mancanza della correlativa notifica, riproposta nella parte centrale del primo motivo impugnatorio, è infondata.
Come è, infatti, ius receptum, l'occupazione del fondo del privato, posta in essere dalla p.a. o dai suoi concessionari o delegati, senza la preventiva comunicazione o notifica del decreto di occupazione d'urgenza, che sia stato regolarmente emanato, non rappresenta una mera attività materiale, essendo ricollegabile ad un provvedimento amministrativo (prima ed indipendentemente dalla comunicazione) esistente e perfetto, avente natura ablatoria ed emanato nell'ambito dei poteri spettanti alla amministrazione (cfr. Cass. n. 239/87;
12197/90; 5493/94; e v. pure n. 5904/02). Con la conseguenza che la mancata notifica di quel, pur emesso e rituale decreto, non incide, appunto, sulla sua legittimità, comportandone un mero vizio, invece, o irregolarità dell'esecuzione, rilevante ai soli fini della individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto: come correttamente quindi ritenuto dalla Corte di merito.
1 bis. La prospettazione - nella residua parte del motivo in esame - di una diversa ragione di illegittimità della stessa occupazione, per sua asserita attuazione oltre il termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, è poi, invece, inammissibile, per la sua novità rispetto al "thema decidendum", come definitosi nelle pregresse fasi di merito.
2. In ogni sua parte infondato è anche il secondo complesso mezzo del ricorso, con il quale la IN lamenta che la Corte territoriale - con l'affermare l'applicabilità alla fattispecie della proroga della occupazione ex l. n. 42/1985, al fine della ritenuta, conseguente, tempestività del decreto espropriativo (adottato all'interno del termine così prorogato) - abbia, a sua avviso, quadruplicemente errato:
a) perché nella specie la proroga in questione sarebbe inutiliter intervenuta quando il quinquennio di occupazione legittima era già scaduto, computandone la decorrenza dalla data (1979) della dichiarazione di p.u.;
b) perché, in linea di principio, non sarebbe prorogabile l'occupazione di un fondo già definitivamente asservito come nel caso in esame, all'opera pubblica;
c) perché non sarebbe altresì suscettibile di proroga il periodo di occupazione, ove disposto con decreto non notificato all'interessato;
d) perché, comunque, in ragione delle non rilevanti dimensioni dell'opera pubblica da realizzare sul fondo di essa istante, la correlativa occupazione non avrebbe potuto essere disposta per un periodo superiore al biennio.
Ed, invero, contrariamente a quanto così sostenuto dalla ricorrente;
a) il periodo di occupazione legittima non decorre dalla dichiarazione di p.u. dell'opera eseguenda (che non comporta di per sè la necessità dell'occupazione di urgenza del fondo ad essa asservito) bensì, ex art. 71 l. 1865 n. 2359, dal giorno dell'emanazione del decreto autorizzativo immediatamente operativo nei confronti dell'occupante con conseguente e contestuale compressione delle facoltà dell'occupato (cfr. sent. 12197/90);
b) le proroghe automatiche applicabili direttamente, in virtù di previsione legislativa come quella di cui alla l. n. 42 del 1985 (cfr nn. 3798/97; 12382/98), comportano il differimento del termine finale di occupazione, senza possibilità di distinguere (come si pretende) l'ipotesi in cui l'opera sia stata già realizzata da quella in cui questa ancora non lo sia (cfr. n. 1537/2000), in ogni caso in cui il periodo di occupazione legittima sta comunque tuttora in corso e la procedura non si sia ancora conclusa con l'emissione del decreto espopriativo;
c) la mancata notifica del decreto di occupazione non incide, come detto, sulla sua operatività ed efficacia anche agli effetti quindi della prorogabilità della correlativa durata;
d) ogni considerazione sulla opportunità di un più ridotto periodo di occupazione per l'esecuzione dell'opera in questione urta con la durata quinquennale della occupazione espressamente fissata nel decreto di cui si è detto.
3. Del pari priva di ogni giuridica consistenza è pure la censura svolta nel successivo terzo motivo del ricorso per asserita violazione dell'art. 2043 c.c., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe, a torto, escluso che il concreto asservimento del fondo alle finalità dell'opera pubblica - ancorché intervenuto prima della scadenza della fase di occupazione legittima - realizzi comunque, di per se, l'illecito appropriativo, con conseguente inefficacia del provvedimento ablatorio adottato, come nella specie, dopo tale data.
Vero è infatti, in contrario, per consolidata giurisprudenza che l'illegittima occupazione appropriativa del fondo, con il correlativo suo acquisto originario a favore dell'ente pubblico per accessione invertita, non si realizza prima della scadenza del periodo di occupazione legittima, all'interno del quale è, infatti, sempre possibile il rituale compimento della procedura ablatoria, con la tempestiva emissione del decreto espropriativo (cfr da ultimo nn. 14367/99; 1537/2000; 5250/2000).
4. È viceversa ad avviso del Collegio fondato il quarto motivo dell'impugnazione in esame, con cui si censura la denegata convertibilità della domanda di risarcimento in domanda di opposizione alla stima.
Questa Corte ha, infatti, con costante giurisprudenza, affermato che nel caso di sopravvenienza nel corso del giudizio del (id est: di un rituale e tempestivo) decreto di espropriazione (così come nel caso in cui, a causa della tardiva notifica del decreto stesso, il proprietario ne venga a conoscenza solo in corso di causa), la domanda risarcitoria del danno da occupazione illegittima (c/o privativa) si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima (cfr. nn. 5856, 5875, 6761/1981; 4789/1994: 1061/01). La Corte territoriale ha ritenuto che, nella specie, pur essendo il decreto ablatorio intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, la conversione non potesse, però, comunque operare per averne la parte stessa contestato i presupposti, con la denuncia di illegittimità dell'intera procedura e quindi di inefficacia del decreto in parola.
Ma - premesso che l'automatismo della conversione (sostanzialmente applicativo della garanzia costituzionale del diritto della proprietà, che non ne tollera il sacrificio ad opera della P.A. senza un ristoro per il titolare) coerentemente prescinde anche dalla necessità di una espressa domanda (subordinata) di liquidazione della indennità - non può seguirsi la Corte territoriale nella affermazione che, nel caso in esame, la parte avrebbe addirittura rifiutato quel corrispettivo: non potendo un siffatto rifiuto ragionevolmente ricollegarsi al motivo di appello della AN, con il quale era stata bensì dedotta l'illegittimità "ab initio" della procedura ablatoria, ma in correlazione alla statuizione del Tribunale, per il quale il decreto espropriativo superveniens doveva considerarsi intempestivo ed inefficace: in un contesto, quindi, in cui il diritto all'indennizzo non veniva neppure ancora in gioco, per la connotazione di illegittimità impressa alla vicenda appropriativa, e il "thema decidecidum" atteneva alla originarietà o meno dell'illecito. Con la conseguenza che - ribaltata (solo) in appello la ricostruzione della fattispecie, con il riconoscimento della tempestività, invece, del decreto espropriativo (in accoglimento delle ragioni del gravame del Consorzio) - il così mutato titolo, ablatorio e non più "ex illicito", della perdita del dominio da parte dell'attrice comportava, appunto, l'automatica conversione, nei sensi indicati, della sua iniziale domanda risarcitoria in domanda del giusto indennizzo espropriativo.
Alla cui liquidazione - cui si è, perciò, a torto, sottratta la Corte di merito - dovrà, quindi, provvedere il giudice del rinvio.
5. Resta assorbito, perché dichiaratamente condizionato e subordinato, il residuo quinto mezzo del ricorso.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata nei limiti del motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della stessa Corte di appello di Napoli: cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, respinti i primi tre ed assorbito il quinto;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003