Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 1
L'art. 593, comma terzo, cod.proc.pen., nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, esclude dalla sua previsione le ipotesi in cui è applicata in concreto l'ammenda, congiuntamente all'arresto, ciò anche se poi quest'ultima pena sia sostituita con una pena pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 13576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13576 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai sig. Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 10.11.98
2)Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere SENTENZA
3)Dott. PIERLUIGI ONORATO " N.3382
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. FRANCESCO NOVARESE " N.47338/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1)De CA IO, nato a [...] il [...]; 2)CC IU, nato a [...] il [...]; 3)EN AL nato a [...] il [...];
4)AS IU, nato a [...] il [...]; 5)CI RO nato a [...] il [...]; 6)PE IG nato ad [...] capo l'1.9.1946; 7)TR AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10.4.1997 del Pretore di Lecce, sez. distacc. di GL
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. AL Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce ex art.568 cod.proc.pen. Udito il difensore Funari IO - Roma -
Fatto e motivi
Con sentenza del 10.4.1997, il Pretore di Lecce, sez. distaccata di GL ha condannato alla pena di g.10 di arresto e L.100.000 di ammenda ciascuno, sostituendola ex art.53 della legge 689 del 1981 con quella complessiva di L.850.000 di ammenda De CA IO, CC IU, AS IU, CI RO, PE IG, TR AB e EN AL perché i primi 6 n.q. di sindaco rispettivamente dei comuni di Ortelle, Muro Leccese, Nociglia, Botrugno, AN e S.SS e l'ultimo n.q. di titolare dell'impresa esercente il servizio di compattazione ed internamento, avevano gestito in località varie una discarica di rifiuti solidi urbani in assenza della prescritta autorizzazione (art.25 d.p.r.915 del 1982). Tutti gli imputati hanno proposto appello alla Corte di appello di Lecce, chiedendo di essere assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste o per mancanza dell'elemento psicologico del reato.
La Corte di appello adita, con ordinanza del 12.12.1997 ha trasmesso il procedimento a questa Suprema Corte ritenendo la sentenza inappellabile perché agli imputati era stata inflitta in concreto soltanto una pena pecuniaria sia pure in sostituzione di quella detentiva.
Ciò posto, il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha condannato gli imputati, ritenuti tutti colpevoli a vario titolo del reato loro ascritto alla pena di g.10 di arresto e L.100.000 di ammenda;
e ricorrendone i presupposti, ha convertito la pena detentiva ai sensi dell'art.53 della legge 689 del 1981 nella pena di L.750.000 di ammenda così pervenendo alla pena complessiva di L.850.000 di ammenda.
Sennonché questa Corte, dopo iniziali perplessità, ha più volte specificato anche a sezioni unite, che l'art.593, 3^ comma cod.proc.pen. nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, ha inteso fare riferimento sia alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pecuniaria (già considerate inappellabili dal codice del 1930), sia a quelle punite con pena alternativa per le quali sia stata applicata in concreto la sola pena pecuniaria;
e che, pertanto la norma, sottolineando che l'inappellabilità presuppone l'applicazione della "sola" pena dell'ammenda, esclude in radice dalla sua previsione le ipotesi in cui è applicata in concreto l'ammenda, ma congiuntamente all'arresto: e ciò anche se poi quest'ultima pena con riguardo alla sua esecuzione sia sostituita con una sanzione pecuniaria, che lo stesso codice non ha incluso fra le pene principali previste tassativamente dagli art.17 e 18 (cfr.art.443, 444, 661, 684) e che è peraltro sempre revocabile nelle ipotesi previste dalla legge 689 del 1981 fino al momento in cui non sia stata completamente eseguita.
Hanno infine osservato le sezioni unite che una diversa interpretazione non è giustificata neppure dal disposto dell'art.57 della legge suddetta perché l'inciso in essa contenuto non giova ad ipotizzare una categoria di "penapecuniaria" non destinata alla sostituzione di pena detentiva, ma solo a sottolineare il fatto che tale sanzione ancorché emessa in sostituzione di una pena detentiva, "si considera" ad ogni effetto giuridico come pena pecuniaria onde evitare dubbi sul fatto che in conseguenza della sostituzione con tale sanzione, sì producono gli effetti sostanziali propri delle pene pecuniarie, non quelli propri della pena detentiva sostituita, per esempio ai fini della recidiva, della sospensione condizionale della pena o della prescrizione (sent. 11157 del 24.12.1996;
sez.un. 7902 del 14.7.1995; 4491 del 26.4.1995). L'ordinanza impugnata che ha disatteso siffatti principi va pertanto annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza del 12.12.1997 della Corte di appello di Lecce ed ordina la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998