Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
T LA CORTES01 600 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN R MADI CASSAZIONE Oggetto APPALTO SEZIONE PRIMA CIVILE OPERE PUBBLICHE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 22388/99 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 4058 Dott. Donato PLENTEDA · Consigliere Rep. 453 Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 23/10/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studir sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE impresa,per diritti 1.55 NG SALVATORE, titolare dell'omonima IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato EMANUELE COGLITORE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSTINO PIAZZA MOSCONE e GIROLAMO CALANDRA, giusta mandato in calce al ricorso;
EDG728674 ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI dell'Institore pro tempore, SpA, in persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 2001 I 6, presso l'avvocato MARCELLO PIGA, che lo rappresenta 2191 1 e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 813/98 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 28/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI%; udito per il resistente, l'Avvocato Tartaglia, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1981, NG AL conveniva, innanzi al Tribuna- le di Palermo, l'azienda autonoma F.S., esponendo: a) di avere avuto, con contratto in data 12 febbraio 1979, l'appalto dei lavori di terra, murari in c.a. ed in Он ferro per la costruzione dei marciapiedi, sottopassag- gi, pensilina e struttura metallica e vari, connessi al potenziamento degli impianti della Stazione di Caltani- setta Xirbi%; b) che l'esecuzione dei lavori era stata ostacolata dalla scarsa collaboratività dell'Ammini- ऱ strazione e della Direzione Lavori la quale aveva emes- so numerosissimi ordini di servizio, il più delle volte 2 superflui e talora anche contraddittori ed aveva prete- SO anche la realizzazione di lavori non previsti in contratto;
c) di avere richiesto tempestivamente la proroga della scadenza dei lavori inizialmente fissata per il 23 aprile 1980; proroga concessa per 115 giorni e comunicata con ordine di servizio;
d) che, nonostante tale proroga, l'Amministrazione aveva iniziato la pro- cedura per la rescissione de l contratto, rescissione che veniva disposta dal competente funzionario in data 24 ottobre 1980. Ciò premesso il NG chiedeva che il Tribunale, ritenuta l'illegittimità della rescissio- ne, pronunciasse la risoluzione del contratto, per col- pa della committente, e condannasse quest'ultima al ri- sarcimento dei danni da lui conseguentemente subiti. Si costituiva l'Amministrazione, la quale chiedeva il rigetto delle domande dell'attore e la condanna del- lo stesso al risarcimento dei danni da essa subiti a causa dell'inadempimento. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, nel cor- so della quale veniva fra l'altro espletata una CTU, nel mentre con sentenza parziale rigettava le domande dell'attore, dichiarava legittima la rescissione del contratto e disponeva la prosecuzione del giudizio per la determinazione del danno subito dalla committente. Proponeva appello il NG, formulando, fra Ile 3 l'altro, richiesta di ammissione di prova testimoniale e di rinnovazione della Ctu. La prova testimoniale ver- teva: a) sulla circostanza per cui, nella fase iniziale dei lavori, a seguito della caduta di una ruspa in una fossa di raccolta di liquidi non segnalata, i lavori erano rimasti fermi per circa dieci giorni;
b) sulla circostanza per cui i lavori venivano fatti sospendere dal personale ferroviario della stazione, per esigenze di traffico ferroviario, in quanto vi erano soltanto due binari, e per cui tali sospensioni si protraevano per alcune ore. La richiesta di rinnovazione della CTU era motivata, invece sulla base della considerazione - a dire dell'appellante, la consulenza era secondo cui stata redatta in assenza di alcuni documenti, e sulla base di un "giornale dei lavori" non sottoscritto dal- l'impresa, nonché di ordini di servizio non prodotti in atti ( tanto che il Tribunale aveva poi chiesto l'in- tegrazione della documentazione )). La Corte d'appello, ammessa la prova per testi, rigettava con sentenza del 9 ottobre 28 ottobre il1998 il gravame, sottolineando, fra l'altro, come - CTU, in sede di originaria relazione, avesse constatato come, dopo oltre un anno dall'inizio dei lavori, questi fossero stati eseguiti per poco più del 20%, e come siffatto ritardo fosse prevalentemente addebitabile al- Ц 4 l'impresa come rilevabile attraverso il constatato esiguo numero di operai adibito ai lavori), e come la natura esauriente delle constatazioni del CTU rendesse superfluo ogni ulteriore accertamento in proposito. Ricorre per Cassazione il NG sulla base di 2 MOTIVI, chiedendo cassarsi, con rinvio, l'impugna- n. ta sentenza. Resistono le Ferrovie dello Stato Hanno depositato memorie ex art. 378 sia il ricor- rente che l'ente resistente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo, il ricorrente deduce VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA EX ART: 360 N. 5 C.P.C., sottolineando come a suo dire i giudici della Corte di Appello avrebbero, del tutto incompren- sibilmente, ritenuto di ignorare il risultato della prova per testi esperita innanzi a loro, e non avrebbe- ro speso la benché minima considerazione sull'esito della stessa, benchè ritenuta evidentemente ammissibile ed influente ai fini del decidere. Con il I I motivo il ricorrente deduce invece VIOLAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DELL'ART. 116 COD. PROC. CIV. - OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA L CONTROVERSIA EX ART. 360 N. 5 COD. PROC. CIV., dolendo- 5 si, più in particolare: a) del fatto per cui, avendo la decisione impugnata trovato le sue ragioni più forti proprio nella ricostruzione della vicenda operata dalla relazione depositata all'esito della CTU effettuata nel primo grado di giudizio, tanto più la corte di Appello avrebbe dovuto farsi obbligo di esaminare attentamente le non indifferenti ragioni sollevate contro la validi- tà della perizia in questione;
il che non sarebbe inve- ce accaduto ( essendo difettata finanche ogni - anzi perciò darebbevalutazione al riguardo ), e il che luogo al configurarsi del vizio della omessa esplica- zione del percorso logico seguito%; b) del fatto per cui la Corte di appello avrebbe altresì omesso di compiere qualsivoglia valutazione in ordine ad un documento ( un contratto di appalto con altra ditta ), della cui pro- duzione aveva provveduto ad onerare la - essa stessa - dellaquest'ultimo indizio parte resistente;
presumibilmente sua ritenuta rilevanza ai fini del de- cidere. I due motivi, benchè separatamente for- vanno trattati unitariamente, unitario rivelan-mulati, dosi in realtà al di là della loro formulazione ap- parente il loro oggetto, il quale tende а vedere le - non condivise dal ricorren- sindacate, nel merito valutazioni delle risultanze probatorie, compiute te - 6 dai giudici di appello, da un lato, sotto il profilo delle dedottamente omesse considerazione e valutazio- ne della prova per testi espletata nel corso del giudi- zio di appello, e, dall'altro, sotto il profilo del- accoglimento dell'istanza di rinnovazione dil'omesso quella che era stata la CTU già espletata in sede di primo grado di giudizio. Ed, in queste comuni caratteristiche, essi vanno entrambi rigettati. Intanto, su un piano più generale ed astratto, va premessa la considerazione per cui innanzitutto ad assolvere all'obbligo di pronuncia e/ o di motiva- - zione non si rende necessario che il giudice prenda partitamente ed espressamente posizione su tutte le singole deduzioni e richieste delle parti, ben potendo la valutazione di una circostanza о di una deduzione risultare, invece, aliunde, dal contesto complessivo delle argomentazioni sviluppate in sentenza ( in parti- A colare attraverso lo svolgimento di considerazioni che assorbano il contenuto del singolo profilo dedotto ). In secondo luogo, sempre su di un piano più gene- rale ed astratto, va ribadito come si renda del tutto arbitraria e priva di qualsiasi fondamento logico giu- ridico ogni operazione tesa a trarre una automatica equazione fra il profilo dell'avvenuta valorizzazione Il 7 di una circostanza o di un documento, compiuta dal giu- dice di merito nella fase di trattazione e/ o istrutto- ria del processo, e quello di una supposta irreversi- bilità della stessa ragion per cui, una volta che il giudice di merito abbia dato spazio e rilievo autonomi a quella circostanza o a quel documento in quella prima sede, tale rilevanza risulti definitivamente acquisita, tanto è che, ove poi il giudice ometta di farne oggetto di espliciti sviluppo e valorizzazione nel corpo della sentenza, ciò dia luogo - per ciò stesso - al vizio contemplato dall'art. 360 n. 5 c.p.c. Ciò premesso, e ribadito ancora una volta co- al giudice di legittimità sia preclusa ogni cogni- me zione e valutazione dirette del merito della causa e delle risultanze istruttorie della stessa, rientrando esse nelle incombenze esclusive del giudice di merito, e come l'unico sindacato consentito, sul punto, alla Suprema Corte, sia solo quello relativo alla verifica della eventuale sussistenza del vizio di omessa, insuf- ficiente o contraddittoria motivazione, va sottolinea- to come, nella presente vicenda processuale, nessuno di tali vizi abbia modo di configurarsi, atteso che la Corte di appello, con percorso argomentativo il quale appare di per sé immune da vizi logico giuridici, -ha provveduto a fornire una specifica e di per sé del в 8 tutto plausibile ricostruzione del complesso di cir- costanze da essa ( in quanto confermate dalle conclu- sioni del CTU) ritenute provate, ed in base alle quali ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la le- gittimità dell'avvenuta rescissione del contratto ( av- venuta effettuazione, dopo oltre un anno, di poco più del 20 % dei lavori, e ciò nell'ambito di un quadro fortemente deficitario da addebitarsi prevalentemente alla inidoneità del numero degli operai addetti dalla impresa Mangione ai lavori, nonché alla insufficienza ed alla discontinuità delle giornate lavorative ); cir- costanze da essa ritenute evidentemente e plausibilmen- te del tutto assorbenti - di per sé - rispetto a qual- sivoglia esito di una prova testimoniale espletatasi su vicende quali la caduta di una ruspa, о il ricorrente passaggio dei treni e le corrispondenti interruzioni del lavoro nel corso della giornata . Del pari inammissibili si rivelano le do- glianze relative alla dedotta assenza di qualsivoglia motivazione relativamente alla mancata rinnovazione della CTU;
ed infatti anche al riguardo, premessi in ogni caso i rilievi preliminari innanzi svolti, va ri- -marcato come di contro a quanto dedotto dal ricorren- una motivazione invece venga sviluppata in sen-te ملا tenza e di per sé del tutto plausibile sul piano logico 9 giuridico ( superfluità della richiesta, in ragione del- la ritenuta esaurienza della CTU già svolta in primo grado). Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del NG alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle Ferrovie dello Stato Socie- 1097 129,11 tà di Trasporti e Servizi spa, che si liquidano come da 45ST 3099 dispositivo. TOT. 160,10P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente grado di giudi- . 4 zio in favore delle FF.SS Spa che liquida in comples- sive £ 5.220.200 di cui £ 5.000.000 per ono- rari. Così deciso nella camera di consiglio della I se- 23 zione civile della Suprema Corte di Cassazione il ottobre 2001 Il consigliere estensore Il Presidente Angelo Griece Onofrio Fittipaldi ам c مقا مة e M DEPOSITATA IN CANCELLERIA. FEB. 2002 IL CANCELLIERE Muzz0 aria cia M IL CANCELLIERE Oggi, Mana Di Nuzzo wor 10