Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Anche il condannato non detenuto per effetto della concessione della sospensione condizionale della pena può fruire della remissione del debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 25973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25973 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/06/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1867
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 010404/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OR N. IL 26/01/1983;
avverso ORDINANZA del 26/02/2008 GIUD. SORV. TRIB. MILITARE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gentile F., che ha chiesto l'A.C.R..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Magistrato militare di sorveglianza con ordinanza del 26/2/2008 ha dichiarato inammissibile l'istanza di remissione del debito per spese di giustizia presentata da EM IO, sul rilievo che il relativo procedimento s'era concluso con sentenza di condanna a pena sospesa ex art. 163 c.p.p.;
che il ricorso proposto dal EM avverso la predetta ordinanza si palesa fondato, poiché, coma esattamente osserva il P.G.M. nella requisitoria scritta, la remissione del debito per spese di giustizia è consentita, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, a favore del condannato, sia detenuto in esecuzione della pena sia non detenuto per effetto del beneficio della sospensione condizionale della pena;
che, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato militare di sorveglianza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2008