Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA5 4 / 0 1 A I R 5 A 6 . T 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 9 U 1 - Oggetto / B I 4 B / R . 6 L 2 T L . SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A R . IRPEF . P . B A Redditometro D A I T R L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E 1 E D 3 T 1 I S A . N N E M S Dott. Mario DELLI PRISCOLI R.G.N. 4868/98Presidente I A Consigliere Cron.7601 Dott. Enrico PAPA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Rel. Consigliere- Dott. Simonetta SOTGIU Ud.15/12/00 Consigliere- Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA اته sul ricorso proposto da: LA RO IL, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIA DEL POZZETTO 117, presso lo studio dell'avvocato VALCHERA MANLIO, che lo difende, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato Commissioneavverso la sentenza n. 381/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/01/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2102 udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Simonetta -1- SOTGIU;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DI CARLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Andj -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza 29 gennaio 1998, ha riconosciuto la legittimità della rideterminazione del reddito di impresa operata in via sintetica dall'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Frosinone per l'anno 1986 nei confronti di IL La CC, con riferimento agli elementi indice di capacità contributiva di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 17 novembre 1986, disconoscendo la ricostruzione del reddito effettuata, in misura inferiore, dalla Commissione Tributaria di 1° grado, ed affermando non rientrare nelle proprie competenze il calcolo del reddito in questione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IL La CC sulla base di due motivi. Il Ministero delle Finanze non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo violazione di legge, il ricorrente sostiene che uno dei fattori indice del maggior reddito accertato, e cioè la spesa per una collaboratrice familiare, è valutatostato erroneamente violando il D.M. 21.7.1983, che "stabiliva l'adozione del coefficiente (3,2,1) quando la spesa per la 3 collaboratrice" non superasse, come nella specie, L.16.335.000. L'Ufficio aveva inoltre incluso due vetture utilizzate nell'accertamento come beni strumentali, nell'azienda come documentato dal libro Cespiti Ammortizzabili. Col secondo motivo, adducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente si duole del fatto che sia stata ritenuta legittima l'applicazione del c.d. redditometro in assenza del presupposto, costituito dalla dichiarazione di un reddito non congruo per due o più periodi di imposta. Nella specie, infatti, l'accertamento limitato al solo 1986, e non si è tenuto conto, da བཞི་འི་ང་གས་སྤ parte dei giudici tributari, che il reddito della moglie del contribuente (L. 32.512.000=) consentiva comunque un certo tenore di vita e l'impiego della collaboratrice domestica. Precede l'esame del secondo motivo di ricorso, che appare fondato "in parte qua". La sentenza impugnata, infatti, nell'affermare la legittimità dell'accertamento sintetico attuato nei confronti del contribuente a' sensi dell'art. 38 4° comma del DPR 600 del 1973, rileva che le modalità in forza delle quali l'accertamento può essere correttamente posto in essere sono stabilite 4 con decreto ministeriale (nella specie, il Decreto Min. Finanze 17 novembre 1986) "quando il reddito dichiarato non risulta congruo in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva per due o più periodi d'imposta". Nel caso in esame, apparendo dagli atti l'accertamento limitato al solo anno 1986, la Commissione Regionale avrebbe dovuto innanzi tutto verificare in concreto tale circostanza, costituente il presupposto dei poteri accertativi utilizzati dell'Amministrazione, strettamente collegati alle modalità e ai parametri stabiliti nel citato Decreto e non limitarsi, come ha fatto, ad enunciare l'astratto principio legislativo;
in assenza infatti di tale presupposto, un accertamento induttivo, di cui alla generale previsione dell'art. 38 DPR 600/73, richiamato nella sentenza impugnata, avrebbe potuto soltanto correlarsi ad evidenti indici di evasione, quali la sostanziale inattendibilità di scritture contabili ovvero il rilievo di dati di spesa "atipici" (acquisto di beni di lusso, viaggi e abitudini costose, ecc.), nella specie o comunque non contestati. insussistenti, La omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata determina dunque la cassazione della 5 stessa, in accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo di ricorso, con assorbimento di tutte le altre doglianze. Il giudice di rinvio, che si indica in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, deciderà anche in ordine alla spesa del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il inresto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, relazione al motivo accolto, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per le spese. Roma, 15 dicembre 2000. Il Presidente Il Relatore Marotelli Sunch the IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.3. MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 9