Sentenza 7 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 0 05 0 / 0 3 Oggetto AGAMENTO CITPEASC Attivita Composta dagli fil.mi sigg.ri Magistrati: PROFESSIONALE Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 8417/00 MENSITIERI Rel. Consigliere Cron.
2.51 Dott. Alfredo Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 16 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 10/10/02 Consigliere Dott. NC Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO COLTELLINAI MANIAGO SRL, in persona del Presidente Sig. IP ST, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato ENNIO CICCONI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA LUCERNA FRANCESCO, VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato 2002 LUIGI 1318 MAURO PIZZIGATI, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 532/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 02/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato ENNIO CICCONI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CARLO ALBINI che deposita delega t dell'Avvocato LUIGI MANZI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto ricorso. u A udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 16 dicembre 1994 il Consorzio Coltellinai SRL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Venezia il 26 ottobre dello stesso anno che gli intimava il pagamento, in favore di NC ER, della somma di £.
2.131.000 oltre interessi e spese legali, per consulenza stragiudiziale prestata alla società nel marzo 1993, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva non avendo contratto alcuna obbligazione nei confronti del ricorrente. н delInfatti il sindaco di Maniago, all'inizio е 1993, aveva nominato una commissione per esaminare le problematiche relative alla nuova normativa in materia di strumenti da punta e taglio.Si era così costituito un "Comitato di difesa del coltello", del quale non aveva fatto parte il Consorzio Coltellinai srl,ma solo alcuni componenti a titolo personale, così come altri coltellinai non aderenti al Consorzio. Quest'ultimo aveva solo messo a disposizione i locali in cui si erano tenute le riunioni del Comitato, alle quali non aveva mai partecipato il Consorzio né nella persona del Presidente, né in 3 quella di altro rappresentante. L'incarico al ER era stato sì conferito, ma da parte del Comitato, come risultava accettazione inequivocabilmente dalla conferma di ER (missiva del proveniente dal medesimo 19.4.93). Evidenziando, poi, come il Consorzio avesse, a e del proprio dimostrazione della propria serietà l'importodilatorio, corrisposto intento non ingiunto in ossequio alla provvisoria esecutorietà del decreto, l'opponente chiedeva la restituzione t u dello stesso. A Costituendosi, il ER faceva presente di essere stato contattato dal Consorzio ed invitato alla riunione presso la sede dello stesso nel corso della quale aveva accettato l'incarico riservandosi di esaminare e studiare la documentazione ed il materiale che il Consorzio gli aveva messo а disposizione. Il 7 settembre 1993, non avendo ricevuto risposta alla precedente missiva del 19 aprile 1993, aveva chiesto se il rapporto professionale dovesse ritenersi esaurito о se dovesse darsi inizio alla consulenza. Non avendo ricevuto risposta, il 28.3.94 aveva inviato un prospetto di parcella, cui aveva risposto 11 Consorzio con lettera 6.4.94 negando di aver dato l'incarico. Dopo altra lettera 13.4.94 rimasta senza risposta, ottenuta la liquidazione della parcella, aveva agito in via monitoria e il del decreto e del Consorzio, dopo la notifica riserve , svolte solo precetto, aveva saldato senza successivamente. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, formulando anche domanda riconvenzionale. у Assunte le prove dedotte ed acquisita м е documentazione il Pretore, con sentenza 20.11.96, accoglieva l'opposizione ritenendo, sulla base delle missive inviate dal ER, che lo stesso fosse a conoscenza che committente era il Comitato. Proposto gravame dal soccombente, con sentenza 17.12.98-2.3.99 il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione confermava il decreto ingiuntivo 26.10.94 respingendo l'opposizione proposta dal Consorzio, che condannava alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio Coltellinai srl sulla base di cinque motivi. 5 illustrato pla memowe Resiste con controricorso NC ER. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art.360 n.5 cpc, assenza 0 contraddittorietà della motivazione per aver posto il Tribunale veneziano a fondamento della propria decisione due distinte e confliggenti tesi avendo secondo la prima ipotizzato come controparte contrattuale dell'avvocato ER ed unico obbligato nei suoi confronti il Consorzio н Coltellinai che avrebbe agito per mezzo di un е Comitato vale a organo aidire di un proprio sensi degli artt. 2381 e 2487 cc e, in virtù della seconda, ipotizzato come controparte contrattuale un Comitato costituito ai sensi degli artt. 39-42 CC , soggetto passivo dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli onorari professionali, obbligazione di cui avrebbero dovuto rispondere ex art.41 cc anche i suoi componenti e tra essi il Consorzio medesimo. La doglianza è meritevole di accoglimento. Il primo giudice aveva accolto l'opposizione del Consorzio avverso il decreto ingiuntivo che gli aveva intimato il pagamento del compenso 6 professionale in favore dell'avv.to ER per la sua attività di esame delle problematiche relative alla nuova normativa in fatto di strumenti da punta e taglio, sul rilievo che l'ingiunto fosse carente di legittimazione, posto che l'esperita istruttoria aveva chiarito che committente era il Comitato, soggetto diverso dal Consorzio, la cui costituzione era stata decisa nell'ambito di una riunione tenuta presso la sala consiliare del Comune di Maniago e del quale facevano parte, ma a titolo personale, ы н alcuni associati del Consorzio medesimo. о Nel riformare tale decisione, in accoglimento del gravame proposto dal ER il giudice d'appello F da un canto ha ritenuto che non essendovi stata mai una precisazione dei ruoli, in ordine al conferimento dell' incarico, rispettivamente del Consorzio e del Comitato, e perdurando quindi in proposito una situazione d'incertezza, ben poteva il professionista ritenere quest'ultimo un organo del Consorzio, ai sensi degli artt. 2381 e 2487 CC, e dall'altro ha dato atto che il comportamento di tale Ente sicuramente interessato per i riflessi ' attività, all'opera del Comitatosulla sua costituito su disposizione del Sindaco, ben poteva, nonostante le contrarie affermazioni dei 7 testi, prevalentemente soci dipendenti del Consorzio, essere considerato componente del Comitato medesimo, con conseguente sua responsabilità ex art. 41 CC. Ebbene, tale evidente contraddittorietà di una legittimazione passiva del Consorzio, una volta rapportata all'attività del predetto ente estrinsecatasi attraverso un proprio organo (il Comitato esecutivo previsto dall'art. 2381 cc) e l'altra volta basata sulla appartenenza di esso al Comitato costituito ad iniziativa del sindaco di Maniago e quindi quale componente di tale organismo, come tale obbligato nei confronti del ER in via solidale con altri non meglio specificati componenti del Comitato medesimo, ai sensi dell'art. 41 Cc, comporta un vizio di motivazione circa l'individuazione del committente dell'incarico conferito al professionista e quindi del soggetto titolare dell'obbligazione di pagamento scaturente dal rapporto controverso, implicante l'annullamento sul punto della gravata pronunzia. Questa va pertanto cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia (v. Cass. S.U. sent. n. 1044/2000) che provvederà 8 anche sulle spese di questo giudizio, mentre restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d'appello di Venezia. Roma 10 Hobre 2002. solhat Marchen ist. V. Diffe Pres. IL CANCELLIERE C1 NC Catania Casa-Catania DEPOSITATO GEN. 2003EPOSITATO IN CANCELLERIA Roma IL CANCELLIERE C1 Frances cania