Sentenza 16 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2019, n. 38214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38214 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICALTANISSETTA nel procedimento a carico di: DI RI RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/08/2018 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sezitite le conclusioni del PG Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e l'adozione del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. In fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta propone ricorso avverso l'ordinanza del 28 aprile 2018, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, concessa a AT Di MA con la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dell'8.3.2016, irrevocabile il 25.7.2016, in quanto il reato commesso nel successivo quinquennio non era della stessa indole rispetto a quello per il quale l'esecuzione della pena era stata condizionalmente sospesa.
1.1 Deduce il ricorrente violazione di legge in riferimento all'art. 168, comma 1 n. 1), cod. pen., in quanto il requisito che il Tribunale pretende debba ricorrere è previsto soltanto in riferimento alle contravvenzioni e non ai delitti. In diritto Il ricorso è fondato.
1. Per costante ed indiscusso arresto di questa Corte, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., il presupposto dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non riguarda anche i delitti (Sez. 1, n. 4585 del 30/06/1999, P.M. in proc. La Penna, Rv. 214020; Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Pg in proc. Bellino, Rv. 215615; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, P.M. in proc. De Filippis, Rv. 240679; Sez. 6, n. 10349 del 6/2/2013, Grassetti, Rv. 254688; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383 ). Si è osservato al riguardo che "nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma, c.p., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura" (Cass., n. 1058/2000 citata).
2. L'ordinanza impugnata, affetta da erronea interpretazione del parametro normativo di riferimento, va pertanto annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame che dovrà avvenire nel rispetto del principio di diritto sopra riaffermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2019 Il onsigliere e tensore Il Presidente R nna Sa