Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 2
La utilizzazione dei documenti falsi mediante inserimento e conservazione nella contabilità aziendale configura un tipico reato permanente, poiché la lesione del bene penalmente tutelato, che è il corretto esercizio della funzione di accertamento tributario, perdura, per effetto della condotta antigiuridica dell'agente, sino a quando gli uffici finanziari possono esercitare la loro funzione di accertamento tributario entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
L'ipotesi della utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati, che ha carattere generale e residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso previste nel n. 1 -ora lett. a)- dell' art. 4 , comma primo, della legge 7 agosto 1982 n. 516, consiste in qualsiasi uso fiscalmente rilevante dei documenti, e pertanto comprende anche l'inserimento dei documenti stessi nella contabilità aziendale e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione della gestione aziendale e da ostacolare la veridicità dei controlli tributari.La conservazione nella contabilità aziendale non è altro che una forma di utilizzazione fiscale dei documenti contraffatti o alterati, caratterizzata com'è dalla funzione, soggettiva ed oggettiva, di fuorviare i controlli degli uffici tributari. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato in caso di inserimento di bolle di accompagnamento alterate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 10.12.1998
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere SENTENZA
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 3774
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 22792/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per ZZ CA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 7.4.1998 dalla corte di appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Angelo Giarda, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - CA ZZ veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Milano per rispondere di vari reati tributari;
e il tribunale, con sentenza del 22.9.1995, lo proscioglieva da tutte le imputazioni perché i reati erano estinti per prescrizione.
Il procuratore generale di Milano proponeva appello limitatamente ai capi d) e g) della imputazione, nei quali veniva contestato al ZZ il reato di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 della legge 516/1982, perché, quale legale responsabile della s.r.l. Calzature
Azzurro 18 (capo d) e quale amministratore della s.r.l. Calzature Azzurro 35 (capo g), in esecuzione di una medesima risoluzione criminosa, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva utilizzato documenti contraffatti o alterati (bolle di accompagnamento in cui era stata corretta la cifra relativa alla merce trasportata, in modo da indicare una quantità inferiore a quella effettiva): reati accertati in Milano il 19.6.1989. La corte di appello di Milano, con sentenza del 7.4.1998, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarava il ZZ colpevole dei suddetti reati, riuniti nel vincolo della continuazione;
e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di sette mesi di reclusione e lire 7.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge, col beneficio della non menzione e quello della sospensione condizionale di tutte le pene. Accogliendo la tesi del pubblico ministero appellante e seguendo la giurisprudenza delle sezioni unite della cassazione, la corte territoriale ha ritenuto che i reati de quibus hanno natura permanente e si protraggono sino a quando gli uffici finanziari possano esercitare i controlli fiscali di competenza entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge (Cass. Sez. Un. n. 2333 del 7.3.1995, ud. 3.2.1995, Aversa ed altri, rv. 200261). Per conseguenza, la consumazione dei due reati si era protratta sino al 19.6.1989, e la relativa prescrizione non era ancora maturata.
2 - Avverso la condanna ha proposto ricorso il difensore del ZZ, articolando tre motivi a sostegno, appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Col primo motivo, citando la critica dottrinale alla giurisprudenza delle sezioni unite, il ricorrente sostiene che la permanenza dei reati è cessata con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31.3.1985) e del termine per la presentazione della dichiarazione ai fini i.v.a. (5.3.1985): infatti - argomenta il ricorso - la condotta volontaria del contribuente cessa nel momento in cui egli inserisce le bolle di accompagnamento contraffate nella dichiarazione dei redditi e dell'i.v.a., giacché dopo quel momento non ha più senso modificare le bolle stesse. Per conseguenza doveva ritenersi già maturata la prescrizione dei reati.
La tesi è infondata, anzitutto perché nella fattispecie de qua le bolle di accompagnamento contraffatte non sono state affatto inserite nelle dichiarazioni dei redditi e dell'i.v.a. presentate nel 1985:
tanto è vero che gli ufficiali accertatori le hanno rinvenute nella contabilità delle società amministrate dall'imputato, in data 19.6.1989. Quindi, anche seguendo la tesi del ricorrente, non potrebbe sostenersi in concreto che la permanenza dei reati è cessata nel marzo 1985.
Ma anche in linea teorica la tesi del ricorrente non appare condivisibile. Il n. 1, ora lettera a), dell'art. 4, comma primo, della legge 516 del 7.8.1982 prevede quattro fattispecie diverse di frode fiscale, integrate dalle seguenti condotte: a) allegazione di documenti contraffatti o alterati alla dichiarazione dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta;
b) esibizione degli stessi documenti agli uffici finanziari o agli ufficiali e agenti di polizia tributaria;
c) rilascio di tali documenti;
d) utilizzazione degli stessi documenti. Ad avviso di questo collegio, il vizio logico del ricorrente (e della dottrina da lui richiamata) è quello di sviluppare un'argomentazione indifferenziata per tutte, queste, fattispecie penali, senza tener conto che, configurando condotte diverse, esse hanno modi di consumazione e tempi di permanenza differenziati. In particolare, non è logicamente ammissibile ricorrere, per l'ipotesi di utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, ad argomenti che sono ontologicamente appropriati solo alla ipotesi di allegazione di detti documenti alle dichiarazioni tributarie.
Invero, come hanno chiarito le sezioni unite di questa corte con una decisione che non si ha motivo di disattendere, l'ipotesi della utilizzazione dei documenti contraffatti o alterati, che ha carattere generale e residuale rispetto alle altre specifiche forme di uso previste nel n. 1 (ora lettera a) dell'art. 4, consiste in qualsiasi uso fiscalmente rilevante dei documenti, e pertanto comprende anche l'inserimento dei documenti stessi nella contabilità aziendale e la loro conservazione tra le scritture contabili, in modo da fornire una falsa rappresentazione della gestione aziendale e da ostacolare la veridicità dei controlli tributari (Cass. Sez. Un. n. 2333 del 7.3.1995, ud. 3.2.1995, Aversa ed altri, rv. 200259). Orbene, se tale è la struttura della fattispecie (utilizzazione dei documenti falsi mediante inserimento e conservazione nella contabilità aziendale) è evidente che essa configura un tipico reato permanente, poiché la lesione del bene penalmente tutelato - che è il corretto esercizio della funzione di accertamento tributario - perdura, per effetto della condotta antigiuridica dell'agente, sino a quando gli uffici finanziari possono esercitare la loro funzione di accertamento tributario entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge (cfr. ancora la sentenza Aversa, rv. 200261).
Nè vale obiettare che la conservazione dei documenti non è condotta volontaria, giacché è imposta dalla normativa fiscale. Questa normativa infatti impone solo la conservazione dei documenti genuini;
mentre, per i documenti falsi, ne vieta sia l'inserimento sia la conservazione nella contabilità. Ne segue che anche la conservazione dei documenti falsi nella contabilità configura una condotta volontaria antigiuridica.
Allo stesso modo non vale obiettare che la nozione di utilizzazione è lessicalmente e logicamente diversa da quella di conservazione. Al contrario, la conservazione - così come l'inserimento - nella contabilità aziendale non è altro che una forma di utilizzazione fiscale dei documenti contraffatti o alterati, caratterizzata com'è dalla funzione (soggettiva e oggettiva) di fuorviare i controlli degli uffici tributari.
Da ultimo, per contrastare la tesi accolta dalla sentenza impugnata, il difensore ha richiamato la norma dell'art. 9 della legge 51611982, laddove stabilisce che il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione delle violazioni. Se il verbale di constatazione interrompe la prescrizione - argomenta il difensore - vuol dire che la prescrizione è già iniziata a decorrere e che quindi il reato è già consumato. Ma l'argomento prova troppo, giacché a questa stregua dovrebbe concludersi, per esempio, che l'occultamento delle scritture contabili si consuma prima che sia accertato dagli ufficiali finanziari col verbale di constatazione, ovverosia prima che l'occultamento sia commesso: il che è evidentemente assurdo. La realtà è che la norma richiamata può essere logicamente interpretata solo nel senso che la constatazione delle violazioni interrompe la prescrizione quando la prescrizione è già iniziata, e quindi il reato è già consumato;
mentre quando la constatazione coincide con il momento in cui cessa la permanenza del reato, essa non interrompe la prescrizione, ma semplicemente la fa iniziare a decorrere (in altri termini, in questi casi l'atto interruttivo si risolve nel termine iniziale della prescrizione).
4 - Col secondo motivo il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 604, comma 6, c.p.p.. Sostiene che la corte milanese ha affermato la penale responsabilità dell'imputato senza che sia stata esperita alcuna istruttoria dibattimentale, ne' in primo ne' in secondo grado.
Anche questa doglianza non può essere accolta.
È ben vero che nella concreta fattispecie processuale non è stata svolta nessuna istruttoria orale nel corso del dibattimento di primo e di secondo grado. Ma è anche vero che le bolle di accompagnamento di cui trattasi erano incluse nel fascicolo del dibattimento;
e che per questa via sono state regolarmente utilizzate dalla corte di merito, la quale le ha valutate come evidentemente alterate, in forza di una motivazione congrua e logica, come tale incensurabile in sede di legittimità.
5 - Col terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
La censura è inammissibile, giacché si risolve in una questione di merito, sulla quale la corte territoriale ha legittimamente motivato, "avuto riguardo agli elementi dell'art. 133 c.p., con riferimento alla non modesta entità delle somme evase": ne' essa aveva l'obbligo di considerare specificamente tutti gli altri parametri di cui all'art. 133.
6 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999