Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dagli imputati. (Fattispecie nella quale la parte civile non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado che, pur affermando la colpevolezza degli imputati, aveva respinto la richiesta di risarcimento danni).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/11/2009, n. 46770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46770 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
46 7 7 0 / 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente Dott. PIERO MOCALI N. 2934
-
Dott. FRANCESCO MARZANO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO LICARI N. 31198/2007
Dott. VINCENZO ROMIS
- Consigliere -
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) ST RM C/N. IL 11/03/1925 C/
1) PI IN N. IL 04/07/1957
2) PI FR N. IL 09/01/1955
3) RI CO RM N. IL 01/12/1961
avverso la sentenza n. 203/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 16/02/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO LICARI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'immuniserbilità delLiigiBriello
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
я
Con sentenza del 4/5/2005, il Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, ha affermato la colpevolezza di TI AN, TI CO e RI TT ME in ordine al reato di concorso in appropriazione indebita, in tal modo giuridicamente qualificato il fatto loro originariamente ascritto di concorso in furto aggravato di olive e, per l'effetto, li ha condannati ciascuno alla pena di euro 500,00 di multa e, di contro, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dalla parte offesa, OE ME, costituitasi parte civile.
Decidendo sull'appello proposto solo dal difensore degli imputati, la Corte di Appello di
Messina, con sentenza del 16/2/2007, ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, avendo ritenuto, in assenza dell'elemento soggettivo del reato, di assolvere gli imputati dalla imputazione loro addebitata con la formula "perché il fatto non costituisce reato”.
Avverso tale ultima decisione la parte civile, OE ME, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge in quanto, in forza del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, essa aveva diritto, benché non impugnante, a stare in giudizio, per far valere il suo interesse ad ottenere la condanna degli imputati al risarcimento dei danni cagionati dal reato, negata invece dal primo giudice.
Con il secondo motivo, la parte civile si è doluta della illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto assente l'elemento psicologico del reato sulla base di un presupposto di fatto, quello della cessazione del rapporto di colonia agraria, poi contraddetto dalla ambigua considerazione che, secondo l'opinione degli imputati, quel rapporto associativo non fosse cessato, per effetto dell'automatico rinnovo del rapporto alla scadenza legale, non preceduto da tempestiva disdetta.
Il ricorso è destinato all'inammissibilità.
In riferimento al primo mezzo di impugnazione, il Collegio ritiene che, non avendo la parte civile a suo tempo proposto appello contro la sentenza di primo grado che, pur affermando la colpevolezza degli imputati, al contempo aveva deciso di respingere la sua richiesta di risarcimento dei danni, il presente ricorso, proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dagli imputati, non sia ammissibile.
Invero, il rapporto processuale civile d'impugnazione trova la sua ragione d'essere, sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le sue domande (artt.
82 e 538-539 c.p.p.) al fine di tutelare nel modo più completo possibile la propria posizione, sia nell'interesse al gravame, fondamento unico per determinare la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi. Dal che deriva che la parte civile, la quale voglia ottenere una modifica della sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui sono state prese decisioni in senso sfavorevole alle proprie pretese civilistiche, deve proporre rituale impugnazione, senza che a tal fine possa avvalersi dell'eventuale gravame del P.M., in quanto quest'ultimo mira di regola a salvaguardare posizioni di carattere generale e non di parte.
A tal proposito, va osservato che il P.M., in quanto parte pubblica, se, da un lato, ha interesse ad impugnare anche per contrastare l'ingiustizia di provvedimenti, sia a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione dell'imputato e della parte offesa;
dall'altro lato, tuttavia, non può sostituirsi all'imputato od alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili.
In riferimento alla fattispecie, caratterizzata da una negata condanna al risarcimento del danni in favore della costituita parte civile, il P.M., estraneo al rapporto civilistico incidentalmente instauratosi nel procedimento penale, era, come tale, indifferente alle questioni ed ai profili propri dell'azione risarcitoria civile, ancorché spiegata nel procedimento penale;
non era, perciò, legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, ne' a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che, rimanendo acquiescente alla decisione a sè pregiudizievole, ha consentito il formarsi del giudicato nei suoi confronti sul punto.
In ciò risiede la ragione per cui l'omessa tempestiva impugnazione ad iniziativa della parte civile contro la decisione di condanna di primo grado, sfavorevole ai suoi interessi, ha comportato la consumazione del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che ha acquistato sul punto autorità di cosa giudicata, giusto in base al disposto dell'art. 329 c.p.c.: norma che, nel processo civile, disciplina l'acquiescenza prestata dalla parte titolare del diritto di impugnazione alla decisione e di sicura applicazione anche quando l'azione civile sia inserita in un processo penale.
Ad avviso di questo Collegio, il principio dell'immanenza della costituzione della parte civile appare richiamato dalla ricorrente non a proposito, decisivo essendo il rilievo che la partecipazione della parte civile alle fasi successive alla prima, anche se questa non ha proposto una sua impugnazione, può espletarsi solo nell'ambito dei diritti azionati e fatti successivamente valere nel rispetto di tutte le altre norme e dei principi che disciplinano le impugnazioni.
Questi ultimi principi non sono affatto superati dalla regola dell'immanenza della costituzione della parte civile, ma con essa anzi si armonizzano nei limiti innanzi indicati.
2 Il che giova per puntualizzare che non può farsi appello al citato principio dell'immanenza per accreditare, come valida anche rispetto al caso in esame, la stessa conclusione giuridica cui sono pervenute le Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 30327 del 2002 ( imp. Guadalupi).
E' sufficiente per denegare rilevanza e pertinenza ad un simile accreditamento, auspicato in ricorso, la considerazione che le Sezioni Unite, con la cennata sentenza, hanno affermato il principio che il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria;
mentre, rispetto alla situazione processuale in esame del tutto diversa, in cui il gravame è stato proposto solo dagli imputati contro una decisione di condanna, il giudice di appello non poteva certamente avvalersi dello stesso principio dell'immanenza, per superare i principi tassativi che regolano le impugnazioni e, quindi, ritenersi investito dell'obbligo di pronunciarsi comunque, pur in assenza di gravame della parte civile, sulle pretese civilistiche di quest'ultima, le quali erano state negate dalla sentenza di condanna di primo grado, ma non avevano ormai alcun diritto di cittadinanza in presenza, per di più, di una decisione assolutoria di secondo grado che riformava radicalmente quella resa in primo grado.
In riferimento, poi, al secondo mezzo di impugnazione, le critiche mosse dalla parte civile, in tema di valutazione delle prove sulla ricorrenza o meno del dolo, appaiono al Collegio dirette ad ottenere una rivalutazione delle stesse;
il che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, per costante giurisprudenza di questa Corte, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.
Non può farsi a meno di avvertire che le stesse censure, comunque, si pongono in aperta dissonanza con le coerenti argomentazioni offerte in motivazione dalla sentenza impugnata, - la quale, sul punto censurato, motiva persuasivamente e correttamente sulla incertezza probatoria sulla effettiva esistenza di una preordinata volontà degli imputati di appropriarsi del raccolto delle olive prodotte nel fondo agrario, condotto a piccola colonia, essendo loro convinti che quel rapporto agrario non fosse cessato per effetto del suo rinnovo alla scadenza legale, in assenza di una tempestiva disdetta.
Non resta, pertanto, che dichiarare inammissibile il ricorso con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, ritenuta congrua nella misura indicata in dispositivo, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 1.000,00 Euro.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 Novembre 2009.
Il President n est. from
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 4 DIC. 2009
IL CANCELLIERE C
Giulio MaxiMERI