Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2003, n. 11944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11944 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DENUNCIA DI NUOVA OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrat1 1944 0 Dott. Vincenzo ALFAP ETRA Presiden R.G.N. 16772/00 Cron. 25826 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI Rep. 3191 - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 27/02/03 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO NI, FR AL, t elettivamente u domiciliati in ROMA PLE CLODIO 1, presso lo studio ) A dell'avvocato VIRGILIO GAITO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NE AR, EI LE;
intimati avverso la sentenza n. 932/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 08/07/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 347 udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Alfredo -1- MENSITIERI;
udito l'Avvocato RIBAUDO Sebastiano con delega dell'Avvocato GAITO Virgilio ddepositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto "accoglimento pel ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso ex artt. 1171 CC e 688 cpc di NT ON, AL FR e IO SP i quali, assumendo di essere proprietari, il primo, del fondo di cui al mappale 952/a con sovrastante abitazione e gli altri due, pro-quota, del fondo di cui al mappale 1808 ,terreni sui quali i rispettivi danti causa con rogito del 7 agosto 1968 avevano previsto la costruzione di una strada, lamentavano che IO FA e LE EI, successivi A nt acquirenti dei fondi di cui ai mappali 1810 e o 952/C, si erano opposti a tale edificazione costruendo sul confine nord della loro proprietà lunghezza del una recinzione che riduceva la Bergamo, sezione previsto manufatto, il RE di distaccata di Grumello del Monte, disponeva con 1990 l'immediata decreto del 14 novembre sospensione della posa della recinzione in discorso. Costituitisi, i FA-EI chiedevano il rigetto della domanda avversaria e la revoca della disposta sospensione dei lavori, sostenendo che la strada in questione era stata subito realizzata nella sua intera lunghezza ed anzi prolungata lungo il confine nord della loro proprietà, all'epoca 3 dell'acquisto già dotata di recinzione con rete metallica, e che essi intendevano sostituire con un cancello d'ingresso. Espletata una CTU il RE rigettava la domanda attorea, revocava la sospensione dei lavori e condannava i ricorrenti alle spese di lite. Proposto gravame dal ON e dal FR il Tribunale di Bergamo, con sentenza dell'8 luglio 1999, lo rigettava condannando gli appellanti alle maggiori spese del grado. t Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per u cassazione NT ON e AL FR sulla A base di unico articolato motivo. Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrenti, nell'unico motivo diOsservano ricorso: A) Se, per costante giurisprudenza di legittimità, la natura dell'azione di merito nei giudizi ex art. 1171 CC deve determinarsi mediante l'esame del complesso delle ragioni allegate dal denunziante a sostegno della domanda (causa petendi) e delle specifiche conclusioni (petitum), non era dato comprendere come nel caso di specie fosse possibile 4 anche solo porsi il quesito sulla natura dell'azione esperita e come pensare che un simile "petitum" ed una simile "causa petendi" potessero svilirsi a pure "coloriture" di un possesso neppure adombrato, ed infine, e peraltro mai soprattutto, affermarsi seriamente che "nel caso di specie ricorrenti non avevano chiaramente dedotto....... in quale veste intendessero agire". Né maggiormente pertinente appariva l'ulteriore argomentazione, sul punto, espressa nella gravata sentenza, laddove si sosteneva che l'aver i t ricorrenti continuato il giudizio avanti il u RE, dopo la concessione della cautela, senza A eccepire l'incompetenza per valore 11 fa (ceva) ragionevolmente presumere che avessero inteso far valere l'asserita qualità di possessori...". Affermazione questa contraddittoria e vistosamente errata in diritto. B) Il giudice d'appello si era lasciato andare ad affermazioni di natura squisitamente petitoria, con ciò contraddicendo l'intera impostazione precedentemente data al giudizio ed alla non potesse parlarsi didecisione, statuendo che proprietà,"rectius" di comproprietà, in riferimento a ciò che era stabilito ma non ancora materialmente 5 F evidenziato "dovendo la strada comunque esistere per poter diventare proprietà". Al contrario, era sufficiente il contratto, l'impegno adibire una parte del fondo a passaggioad perché, quale solo effetto del consenso, si verificasse direttamente una comunione avente ad oggetto la strada vicinale così costituita ed esistente sino a quando non se ne dimostrasse la contraria usucapione,il che , allo stato, non si era A nel caso di specie verificato. nt Con la intuitiva conseguenza che l'aver o privatizzato con la costruzione di fioriere e recinzione una parte dell'area destinata a strada, concretava opera patentemente illegittima. C) Contrariamente all'assunto del Tribunale, in virtù del principio secondo il quale sino a quando non passi in giudicato la decisione che statuisce sul merito, è preclusa qualsiasi attività diretta a modificare la situazione imposta da una misura cautelare, nel caso di specie, essendosi la prima fase del procedimento di denunzia di nuova opera concluso con la pronuncia pretorile che aveva ordinato, in via cautelare, la sospensione dei lavori ed essendo proseguita poi nella seconda fase di merito conclusasi con la sentenza di rigetto della domanda del ricorrente, tale decisione, allo stato sprovvista del valore di giudicato definitivo, lasciava intatto il provvedimento cautelare di sospensione dell' opera intrapresa. Le doglianze non possono essere accolte. Quanto alla censura sub A) rileva il Collegio che la gravata decisione si sottrae alle critiche mosse dai ricorrenti posto che il giudice d'appello, in ordine alla qualificazione della natura della controversia, si è uniformato alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 5719/98) secondo cui s la identificazione possessoria ○ petitoria della u A pretesa fatta valere dall'attore nel procedimento di denuncia di nuova opera va fatta dando preminente rilievo alle deduzioni e chiarificazioni dal predetto fornite nella fase di cognizione ordinaria che segue a quella preliminare e sommaria, mentre non è sufficiente a qualificare la come petitoria sin dall'inizio ladomanda circostanza che l'istante si sia dichiarato proprietario del bene di cui chiede la tutela, potendo il titolo di proprietà esser stato richiamato, in difetto di specificazione, solo "ad colorandam possessionem". Non appare pertanto sindacabile in questa sede la 7 conferma della qualificazione possessoria già effettuata dal RE che, unitamente agli atti in suo possesso, aveva valutato altresì l'atteggiamento processuale degli attuali ricorrenti i quali, una volta ottenuto il provvedimento cautelare, avevano continuato l'azione dinanzi a quel giudice non sollevando alcuna eccezione di incompetenza "ratione valoris", nonostante il valore del tutto indeterminato della questione di merito, facendo così ragionevolmente presumere che avessero inteso far valere l'asserita qualità di "possessori". g n Quanto, poi, alla censura sub B), con apprezzamento i di fatto sorretto da motivazione congrua, esente da d O vizi logici come da errori di diritto e pertanto insindacabile in questa sede, il Tribunale ha condiviso la tesi del primo giudice secondo cui, nessuna strada essendo mai stata costruita sul mappale dei FA-EI, insistendo anzi su di esso una recinzione in metallo prima dell'inizio dell'opera edilizia di recinzione vera e propria oggetto della denuncia, "sui metri di strada costruenda (come da atto per notar Nosari del 7/8/68) si sarebbe se mai concretizzato lo "ius possidendi" ma non lo "ius possessionis" da parte degli appellanti (attuali ricorrenti), ciò derivando 8 dalla stessa relazione peritale svolta in primo grado". Con la conseguente impossibilità per costoro di tutelarsi con l'azione esperita con l'atto introduttivo del presente giudizio tendente а far valere l'illegittimità dell'opera intrapresa dalle controparti. Quanto, infine , alla censura sub C) correttamente il giudice d'appello ha richiamato il principio, ormai accolto in giurisprudenza, secondo cui il provvedimento cautelare esaurisce di per sé la sua funzione e la sua efficacia, una volta che interviene la decisione nel merito che si sostituisce ad esso, ancor prima che su tale pronunzia si formi il giudicato (v. Cass. n. 5412/84, n. 382/86). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre i ricorrenti evitano le spese di questo giudizio non avendo gli intimati spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Viel Pres.клуют Roma 27.2.2003. 1 Merstien et. Alfach IL CANCELLIERE 01 TalaricoPaolo Caz.co DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 AGO. 2003 Roma To C FRE